Cassazione Civile, Sentenza n. 1358/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto l'appello contro la decisione della CTP di Milano. L'avviso di accertamento era stato notificato ad Unika s.r.l. e, contestualmente, anche a Salvagnin quale presunto amministratore di fatto della società (ritenuta una "cartiera") per IRE, IRAP e IVA relative al 2001, oltre sanzioni. Il ricorrente deduceva insufficiente e contraddittoria motivazione circa il suo coinvolgimento, errore di diritto nell'imputazione diretta all'amministratore di fatto delle imposte e delle sanzioni della società, carenza di legittimazione a impugnare e vizi nella quantificazione dei ricavi e dei vantaggi rilevati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata la motivazione della CTR che, sulla scorta di precedenti decisioni (sentenza CTP n.249/18/05 e sentenza di applicazione della pena su richiesta), ha correttamente individuato in Salvagnin l'amministratore di fatto che ha utilizzato Unika s.r.l. uti dominus per realizzare una frode (carosello) e ha quindi traslato i redditi e le imposte della società su di lui ai sensi dell'art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973. La Corte ha confermato che, in tali casi, l'onere della prova dell'Amministrazione può essere assolto anche con presunzioni gravi, precise e concordanti e che spetta poi al contribuente dimostrare l'assenza di interposizione o di percezione dei redditi. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 nella forma che esoneri il ricorrente dalle sanzioni, perché l'interponente ha agito a proprio beneficio: le sanzioni e la pretesa tributaria sono direttamente riferite all'effettivo possessore del reddito. I motivi di ricorso sono stati giudicati infondati o inammissibili; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e si è dato atto della possibile applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona
Consente all'Amministrazione finanziaria, anche su base indiziaria (presunzioni gravi, precise e concordanti), di imputare al soggetto che agisce uti dominus i redditi formalmente intestati a una società interposta; la traslazione riguarda il reddito d'impresa nel suo complesso e sposta l'onere probatorio sul contribuente per dimostrare l'assenza di interposizione o la mancata percezione dei proventi
art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modif. nella l. 24 novembre 2003, n. 326)
Norma eccezionale che attribuisce la sanzione alla società con personalità giuridica; la Corte precisa che la sua applicazione è giustificata solo se il rappresentante/amministratore ha agito nell'interesse e a beneficio della società, mentre se ha agito a proprio esclusivo vantaggio lo scopo della norma viene meno e le sanzioni devono essere riferite al soggetto fisico autore dell'illecito
art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 (rif. direttiva 77/388/CEE, art.6 §4)
Nel caso di mandato senza rappresentanza (soggetto che agisce in nome proprio ma per conto terzi) l'operatore è considerato come avendo ricevuto o fornito i servizi a titolo personale: ne consegue che il rapporto giuridico tra il mandatario (gestore uti dominus) e la società interposta è soggetto a IVA
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 (richiamato tramite art. 19 del d.lgs. n. 46/1999)
Richiama il quadro probatorio per l'accertamento tributario e la possibilità di operare per presunzioni; la Corte lo usa per sostenere la possibilità, in via presuntiva, di ritenere che l'amministratore di fatto abbia incamerato i proventi dell'evasione
art. 2332 cod. civ. e art. 2472 cod. civ.
Norme sul contratto sociale e sulla disciplina delle società di capitali; la Corte ribadisce l'effettività della personalità giuridica delle società iscritte e la necessità di un'applicazione restrittiva delle ipotesi di simulazione assoluta, pur lasciando spazio all'imputazione fiscale quando emergono elementi che dimostrino l'asservimento dell'ente all'interponente
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione dell'IVA: se la società interposta ha pagato imposte per redditi poi attribuiti all'interponente può avere diritto a rimborso e detrazione nei termini previsti dalla norma, se sussistono i presupposti
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002)
Normativa processuale con riferimento al contributo unificato: essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato, si danno i presupposti per l'eventuale corresponsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dalla ricorrente
art. 360 cod. proc. civ.
Norma processuale sui motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, ecc.); la Corte ha esaminato i motivi alla luce dei relativi numeri di cui all'art. 360 e li ha ritenuti infondati o inammissibili
Massime di principio
- Se una persona gestisce 'uti dominus' una società di capitali e sussistono elementi gravi, precisi e concordanti, l'Amministrazione può imputare al gestore i redditi e le imposte formalmente intestate alla società ai sensi dell'art. 37, terzo comma, d.P.R. 600/1973
- L'onere probatorio, dopo che l'Ufficio ha fornito presunzioni idonee, si inverte: il contribuente dovrà dimostrare l'assenza di interposizione o la mancata percezione dei redditi contestati
- In presenza di una gestione uti dominus si configura spesso un rapporto assimilabile al mandato senza rappresentanza: il soggetto che agisce in nome proprio per conto della società può essere considerato soggetto passivo IVA per le prestazioni effettuate
- Le sanzioni tributarie possono colpire direttamente l'interponente quando emerga che la società sia stata utilizzata come schermo per vantaggi personali; in tal caso non opera l'esonero previsto dall'art. 7 del d.l. 269/2003
- La qualificazione della società come soggetto giuridico non viene eliminata dalla ricostruzione fiscale: la società resta effettiva, ma può essere fiscalmente 'traslato' il reddito al reale percettore quando la società è totalmente asservita all'interponente
- La prova dell'Amministrazione può fondarsi su elementi indiziari (regole di esperienza, atti giudiziari precedenti, sentenze di patteggiamento, ecc.); per ridurre il rischio di traslazione, è essenziale documentare separazione patrimoniale, autonoma gestione contabile e contratti effettivi e remunerativi
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