Regolamento (UE) 2020/2122
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2122 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per l’anno 2021 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento concede per tutto il 2021 un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per determinate merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. La misura si fonda sul regime convenzionale UE-Norvegia e tiene conto del fatto che il contingente tariffario del 2020 non era stato esaurito entro il 31 ottobre 2020. Le merci ammesse sono individuate nell’allegato e devono rispettare le norme di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio.
Concessione per il 2021 di accesso illimitato in franchigia doganale nell’Unione a talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci originarie della Norvegia elencate nell’allegato del regolamento, rientranti nelle specifiche voci NC/TARIC indicate, importate nell’Unione europea nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. Riguarda in particolare alcune bevande e acque non alcoliche ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, per le quali il regime di franchigia doganale è concesso senza limiti quantitativi per l’anno 2021. Restano applicabili le norme di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. Il regolamento esclude implicitamente le merci non originarie della Norvegia e quelle non incluse nell’allegato.
Concessione di accesso illimitato in franchigia doganale per talune merci norvegesi nel 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2122 della Commissione disciplina il regime applicabile per l’anno 2021 a determinate merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. La misura si inserisce nel quadro degli accordi UE-Norvegia e si fonda sul regolamento (UE) n. 510/2014, in particolare sull’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), nonché sulla decisione 2004/859/CE. I considerando chiariscono che il regime ordinario prevede contingenti tariffari e che, poiché il contingente 2020 non risultava esaurito entro il 31 ottobre 2020, per il 2021 può essere concesso un accesso illimitato in franchigia doganale.
Contesto convenzionale e base giuridica
Il regolamento richiama il protocollo n. 2 dell’accordo del 14 maggio 1973 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, nonché il protocollo n. 3 dell’accordo SEE, come modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001. Tali strumenti stabiliscono il regime di scambi per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati. Il considerando 2 precisa che il protocollo n. 3 prevede dazio pari a zero per specifiche categorie di acque e altre bevande non alcoliche; il considerando 3 evidenzia l’aggiornamento della nomenclatura combinata, con sostituzione del codice NC 2202 90 nei codici NC 2202 91 00 e 2202 99.
Regime tariffario applicabile nel 2021
L’accordo in forma di scambio di lettere con la Norvegia sospende temporaneamente il regime di franchigia applicato in base al protocollo n. 2 per alcune merci, prevedendo che le importazioni in franchigia siano possibili solo entro un contingente esente da dazi e che le eccedenze siano soggette a dazio. Tuttavia, lo stesso accordo prevede che, se il contingente tariffario non è esaurito entro il 31 ottobre dell’anno precedente, ai prodotti in questione sia concesso accesso illimitato in franchigia doganale. In base ai dati comunicati alla Commissione, il contingente 2020 non era esaurito entro tale data; per questo motivo il regolamento stabilisce che per l’intero periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 la sospensione temporanea non si applica.
Merci interessate e allegato
Le merci interessate sono quelle originarie della Norvegia elencate nell’allegato. L’allegato contiene i codici NC e TARIC e la descrizione delle merci, tra cui:
- acque, comprese le acque minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzanti;
- birra non alcolica contenente zucchero;
- bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero;
- bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso, nonché bevande a base di frutta a guscio, di cereali o di semi contenenti zucchero;
- altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 né materie grasse provenienti da tali prodotti, contenenti zucchero.
Effetti pratici per l’importazione
Per gli operatori che importano nell’Unione le merci ammesse, il regolamento comporta l’esenzione dai dazi doganali senza limiti quantitativi per il 2021, purché siano rispettate l’origine norvegese e le relative norme di origine del protocollo n. 3. La misura ha quindi rilievo operativo per importatori, spedizionieri e consulenti doganali chiamati a verificare corretta classificazione, origine e corrispondenza al perimetro dell’allegato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 1 gennaio 2021. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Concessione dell’accesso illimitato in franchigia doganale
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 alle merci originarie della Norvegia elencate nell’allegato è concesso accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione (articolo 1, paragrafo 1).
Norme di origine applicabili
Alle merci dell’allegato si applicano le norme di origine previste dal protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (articolo 1, paragrafo 2).
Ambito merceologico dell’allegato
L’allegato individua le merci ammesse tramite i codici NC e TARIC, includendo tra l’altro acque con aggiunta di zucchero o aromatizzanti, birra non alcolica contenente zucchero, bevande a base di soia con zucchero e altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, nei codici indicati nell’allegato.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1 gennaio 2021 (articolo 2).
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