Cassazione Civile, Ordinanza n. 04994/2026 del 05/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi nei confronti di una condomina per il pagamento di somme pretese dal condominio, rispettivamente riferite al bilancio consuntivo 2015 e al bilancio preventivo 2016. La destinataria proponeva opposizione avverso entrambi i decreti e il giudice di pace accoglieva l’opposizione, dichiarando nulli i decreti: uno per violazione del ne bis in idem e l’altro per difetto di legittimazione passiva. Il condominio proponeva appello sostenendo che i due decreti riguardassero domande diverse, fondate su distinti titoli deliberativi, e che il giudice avesse dato rilievo erroneo a una delibera assembleare del 3 febbraio 2016 e a un accordo transattivo del 16 settembre 2016. Il tribunale respingeva l’appello sulla base di due rationes: da un lato, riteneva improcedibili entrambe le domande monitorie perché riferite a un medesimo rapporto non frazionabile in due decreti; dall’altro, riteneva comunque infondate le domande, attribuendo alla delibera e alla transazione il significato di rinuncia o esclusione del credito nei confronti dell’opponente. In cassazione il condominio deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. e dei principi sul divieto di frazionamento del credito, sostenendo che consuntivo e preventivo sarebbero state due distinte ragioni giuridiche; con il secondo motivo deduceva violazione della l. n. 392/1978 in tema di riparto delle spese tra proprietario e conduttore, lamentando l’erronea esclusione della legittimazione passiva della proprietaria. La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva trascritto né adeguatamente sintetizzato il contenuto della delibera e della transazione, né ne aveva indicato la collocazione negli atti di causa. Ha poi dichiarato inammissibile anche il primo motivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata si fondava su una seconda ratio decidendi autonoma e non censurata utilmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condominio. Ha rilevato che la sentenza d’appello era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggerla: il difetto di titolarità passiva del credito in capo alla condomina e il divieto di frazionamento del credito. Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile per violazione del principio di specificità, perché gli atti richiamati non erano stati riportati in modo sufficiente né localizzati negli atti processuali. Il primo motivo, rivolto contro l’altra ratio, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la mancata censura utile dell’altra autonoma ragione rendeva comunque intangibile la decisione impugnata. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell’intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, ricorrendone i presupposti, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella censura sul frazionamento del credito, senza una specifica interpretazione della Corte sul merito della disposizione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile o privo di interesse.
art. 40 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo insieme agli artt. 31 e 104 c.p.c.; la Corte non ne ha esaminato il contenuto sostanziale per l'inammissibilità del motivo.
art. 104 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ha affrontato nel merito la censura.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte lo ha applicato come parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione, ritenendo inammissibile il motivo che non riportava adeguatamente il contenuto degli atti richiamati né ne indicava la collocazione nel fascicolo.
l. n. 392/1978
Richiamata dal ricorrente nel secondo motivo in tema di ripartizione delle spese tra proprietario e conduttore; la Corte non ha deciso nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti o atti processuali, la parte deve riportarne in modo specifico e sufficiente il contenuto rilevante e indicarne la collocazione nel fascicolo; il mero richiamo frammentario non soddisfa il requisito di specificità di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggerla, la censura anche solo di una di esse è insufficiente: la mancata impugnazione utile dell'altra determina inammissibilità per difetto di interesse delle ulteriori doglianze.
- Il divieto di frazionamento del credito può costituire autonoma ragione di rigetto o improcedibilità, ma la sua contestazione diviene irrilevante se permane ferma un'altra ratio decidendi non validamente scalfita.
- In sede di legittimità, la carenza di autosufficienza del motivo non consente alla Corte di esaminare il merito della censura, anche quando la questione prospettata sia astrattamente rilevante.
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