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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13966 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la spettanza dell'esenzione ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per un immobile destinato ad attività ricettiva. L'ente religioso sosteneva che l'attività fosse diretta a migliorare le condizioni di vita di persone svantaggiate e che ricorressero sia il requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, sia quello oggettivo, relativo alla destinazione dell'immobile ad attività meritevole di esenzione. Il Comune contestava che la sola natura ecclesiastica dell'ente e lo scopo sociale dell'attività fossero sufficienti, sostenendo invece che occorresse dimostrare concretamente l'esercizio dell'attività con modalità non commerciali.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente locale, cassato la sentenza favorevole all'Opera Diocesana e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che l'esenzione non può essere riconosciuta sulla base della sola natura religiosa dell'ente o della finalità sociale dichiarata. È necessario verificare in concreto se l'attività ricettiva sia svolta con modalità non commerciali, considerando, tra l'altro, i bilanci, il livello delle rette rispetto ai prezzi di mercato, la clientela, la stagionalità e il rispetto della libera concorrenza. L'onere di provare tali condizioni grava sul contribuente che invoca l'esenzione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive e culturali, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.

    L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, e di un requisito oggettivo, relativo all'uso concreto dell'immobile per attività svolte con modalità non commerciali. La destinazione a un'attività astrattamente agevolabile non è sufficiente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. c)

    Individua, tra i soggetti rilevanti ai fini fiscali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

    Il riconoscimento dell'ente come soggetto rientrante nella categoria normativa soddisfa soltanto il requisito soggettivo e non comporta automaticamente l'esenzione dell'immobile.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39

    La disposizione, innovativa e non retroattiva secondo la Cassazione, non può essere utilizzata per riconoscere l'esenzione ICI relativa all'anno d'imposta 2003.

  • D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, convertito dalla L. n. 27 del 2012

    La norma ha modificato la disciplina dell'esenzione per gli immobili degli enti ecclesiastici, introducendo criteri più rigorosi per individuare le attività svolte con modalità non commerciali; non è stata applicata retroattivamente al periodo controverso.

  • D.M. 19 novembre 2012, n. 200

    Il regolamento definisce i requisiti e i criteri per stabilire quando le attività degli enti ecclesiastici siano esercitate con modalità non commerciali, secondo un'interpretazione restrittiva dell'esenzione.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi invoca un'agevolazione o un'esenzione tributaria deve provare concretamente la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge.

  • Art. 73 T.U.I.R. e normativa sulle attività di religione o di culto richiamata dalla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)

    Le attività direttamente religiose o di culto possono rientrare nell'ambito agevolato, mentre le attività ricettive o alberghiere devono essere esaminate in concreto per verificare se siano effettivamente non commerciali.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione tributaria relativa a un immobile non basta dimostrare che il proprietario sia un ente religioso, assistenziale o senza scopo di lucro: occorre provare anche l'effettivo utilizzo dell'immobile secondo modalità non commerciali.
  • Quando l'immobile è destinato ad attività ricettiva, alberghiera o analoga, il giudice deve valutare concretamente rette, prezzi di mercato, condizioni economiche applicate agli utenti, tipo di clientela, stagionalità, bilanci e possibile incidenza sulla concorrenza.
  • L'onere della prova dell'esenzione grava sul contribuente o sull'ente che la invoca; dichiarazioni statutarie, finalità istituzionali e documentazione meramente formale non sono normalmente sufficienti.
  • L'esenzione può essere esclusa anche se l'attività commerciale non è prevalente, qualora l'immobile sia utilizzato in modo imprenditoriale e non esclusivamente per una delle attività agevolate.
  • Un giudicato relativo a un diverso anno d'imposta non è automaticamente decisivo, perché le modalità concrete di esercizio dell'attività possono cambiare nel tempo e la verifica deve riferirsi al periodo fiscale oggetto dell'accertamento.
  • Le norme successive che introducono criteri più rigorosi per l'esenzione non possono essere applicate retroattivamente, ma possono costituire un riferimento interpretativo solo nei limiti consentiti dall'ordinamento.

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