Cassazione Civile, Ordinanza n. 24154/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritta e notificata alla controparte, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la sopravvenuta definizione agevolata di numerose cartelle e la conseguente rinuncia al ricorso, pur in assenza di adesione della controparte alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una intimazione di pagamento fondata su numerose cartelle. In primo grado la contribuente aveva dedotto, limitatamente alle pretese tributarie, omessa notifica delle cartelle, vizi di motivazione e prescrizione dei crediti; il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso. In appello la contribuente contestava l’accoglimento dell’eccezione di ne bis in idem e riproponeva le questioni su prescrizione e nullità delle notifiche via PEC provenienti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi. L’agente della riscossione resisteva e proponeva appello incidentale. La sentenza di secondo grado aveva rigettato l’appello principale e accolto l’incidentale, escludendo vizi della notifica PEC, ritenendo sufficiente il richiamo agli atti presupposti e affermando, inoltre, che parte delle cartelle riguardava crediti non tributari estranei al giudizio. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per parte delle cartelle e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del processo in caso di rinuncia al ricorso per cassazione rituale e notificata alla controparte
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nella rinuncia per affermare la sopravvenuta mancanza di interesse a proseguire il giudizio
art. 1, commi 82-101, L. 199/2025
indicata dalla ricorrente quale base della definizione agevolata aderita per parte delle cartelle poste a fondamento dell’intimazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dal difensore munito di procura e notificata alla controparte, determina l’estinzione del processo.
- La sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria può giustificare la rinuncia al ricorso e la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
- La compensazione delle spese è possibile quando l’estinzione del processo sia collegata a eventi sopravvenuti che hanno reso inutile la prosecuzione della lite, anche senza adesione della controparte alla rinuncia.
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