Ordinanza n. 2372/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Catania nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 8 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 8 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Biologia del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 8 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 8 dell’esame di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 8 della prova di Biologia del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali per l’ammissione a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e la formazione della graduatoria, atti della prova di ammissione e relativo punteggio, con particolare riferimento al quesito n. 8 della prova di Biologia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la disciplina e gli atti della procedura nazionale di ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dei criteri sopravvenuti di formazione della graduatoria, la violazione della par condicio e dell’anonimato per le modalità di svolgimento e correzione delle prove, l’erroneità o ambiguità del quesito n. 8 di Biologia, l’illegittima mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti, la difficoltà eccessiva e la disomogeneità delle prove, l’eccesso di delega e l’illegittimità costituzionale della disciplina che differenzia, nella prima applicazione della riforma, università non statali e corsi in lingua inglese. La ricorrente, avendo conseguito almeno una sufficienza su tre materie, è stata inserita in graduatoria in applicazione del D.M. n. 1115/2025, ma non si è collocata in posizione utile per l’immatricolazione. Ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e l’ammissione con riserva, anche in sovrannumero.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025, inserendosi nel quadro del d.lgs. n. 71/2025, abbia legittimamente articolato la graduatoria in sezioni e fasce, attribuendo bonus differenziati in base al numero delle sufficienze e alle modalità con cui sono state conseguite, così da ampliare l’accesso alla graduatoria senza pregiudicare i candidati che avevano rispettato le regole originarie. La posizione della ricorrente è stata considerata conseguenza della sua collocazione non utile e non di un vizio della procedura; inoltre, le censure contro la disciplina sopravvenuta sono state ritenute carenti di interesse, poiché la sua eventuale caducazione avrebbe determinato l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria, non avendo ella conseguito la sufficienza in tutti gli esami richiesti dal regime originario. Il quesito di Biologia non è apparso manifestamente erroneo, illogico o ambiguo: nelle prove a risposta multipla il sindacato giudiziale non si estende alla mera preferibilità di una risposta alternativa. Le doglianze sul mutamento delle regole sono state ritenute ipotetiche e non supportate dalla prova che una diversa strategia di studio avrebbe condotto all’immatricolazione. La mancata immediata redistribuzione dei posti vacanti è stata ritenuta prima facie giustificata dalla diversa struttura del nuovo sistema, dalla necessità di assicurare la continuità didattica del secondo semestre e dalla possibile destinazione dei posti a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Quanto all’anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta e non irrilevante: la ricostruzione della ricorrente era ipotetica e non indicava come l’eventuale conoscenza dei codici avrebbe potuto alterare il risultato, considerata la correzione informatizzata e l’abbinamento successivo tra codici e identità. Le questioni sulla trasparenza della correzione, sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi ammessi e sul funzionamento del sistema informatico sono state ritenute bisognose di approfondimento istruttorio; il TAR ha quindi ordinato al Ministero, al CINECA e alle università di depositare chiarimenti documentati entro quaranta giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove, sui tempi e sulla disomogeneità dell’attività didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico. È stata esclusa, in questa fase, la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l’eccesso di delega; la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il periculum è stato escluso perché la ricorrente non ha fornito la prova di resistenza, non ha dimostrato che l’eliminazione dei vizi avrebbe prodotto una collocazione utile e l’ammissione in sovrannumero avrebbe inciso sulla graduatoria nazionale, sulle posizioni degli altri candidati e sull’organizzazione didattica. Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria, entro i termini prescritti, a pena di improcedibilità. Ha condannato la ricorrente al pagamento di 500 euro di spese in favore delle amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato e ha compensato le spese nei confronti delle altre due università costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato l’istanza.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro legislativo della riforma dell’accesso ai corsi di Medicina e disciplina i presupposti per l’ammissione al secondo semestre, rimettendo alla normativa ministeriale attuativa la formazione della graduatoria e la disciplina della rinuncia alle votazioni.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
Prevede, secondo quanto esaminato dal TAR, l’ambito di applicazione della riforma, con esclusione nella prima applicazione di università non statali legalmente riconosciute e corsi erogati in lingua inglese.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
Costituisce la base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario utilizzata nella programmazione dei posti.
art. 76 Cost.
Il TAR ha escluso, in sede cautelare, che la disciplina delegata abbia ecceduto i limiti della legge delega.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta, allo stato, giustificata da ragioni oggettive e non arbitrarie connesse alla prima applicazione della riforma.
art. 34 Cost.
La censura costituzionale è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.
art. 97 Cost.
La dedotta violazione non è stata ritenuta adeguatamente specificata né supportata da un concreto profilo di incidenza.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva e di un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano indicati i destinatari e siano rispettate le modalità stabilite dal giudice.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina originariamente l’accesso ai corsi e prevedeva, secondo l’ordinanza, il conseguimento della sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro per l’inserimento in graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Introduce il sistema sopravvenuto di sezioni e fasce della graduatoria, ammettendo anche candidati privi di tutte le sufficienze e attribuendo bonus differenziati per preservare l’ordine di merito e l’affidamento dei candidati.
Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013
È richiamata per il principio secondo cui solo una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell’anonimato può determinare l’illegittimità della procedura.
Massime di principio
- In sede cautelare, la disciplina ministeriale che amplia la platea degli ammessi a una graduatoria nazionale può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando differenzia i candidati mediante sezioni e bonus correlati alla distanza dalle condizioni originarie di accesso, preservando la preferenza di chi ha rispettato tali condizioni e bilanciando copertura dei posti, affidamento e par condicio.
- L’impugnazione di una disciplina sopravvenuta è priva di interesse concreto e attuale quando il ricorrente ha beneficiato della stessa per essere ammesso alla graduatoria e l’eventuale annullamento comporterebbe la sua esclusione secondo il regime originario; non è ammissibile pretendere l’applicazione selettiva dei soli effetti favorevoli della disciplina contestata.
- Nelle prove selettive a risposta multipla, il sindacato del giudice amministrativo sul quesito è limitato alla verifica di un errore manifesto o di un’ambiguità intrinseca; la mera prospettazione di una risposta alternativa plausibile o preferibile non dimostra l’illegittimità della valutazione.
- La violazione del principio di anonimato invalida la procedura solo quando l’irregolarità sia concreta e non irrilevante e sia idonea a incidere sull’imparzialità della correzione; una ricostruzione meramente ipotetica della conoscibilità dei codici, non collegata a una concreta possibilità di alterazione del risultato, non è sufficiente.
- Chi chiede in via cautelare l’ammissione o l’immatricolazione deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che l’eliminazione dei vizi dedotti condurrebbe con ragionevole probabilità a una posizione utile; la mera disponibilità di posti o la prospettazione astratta di illegittimità non dimostrano un pregiudizio grave e irreparabile.
- Quando la controversia incide su una graduatoria nazionale con un elevato numero di candidati controinteressati, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, imponendo l’indicazione nominativa dei destinatari e termini e modalità specifici, la cui inosservanza può determinare l’improcedibilità del ricorso.
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