L.R. Sardegna 11/2004
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Sardegna a gestire provvisoriamente il bilancio 2005 dal 1° gennaio 2005 fino all’approvazione della legge di bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 2005, poi prorogato al 31 marzo 2005 e al 30 aprile 2005 da leggi successive. Stabilisce il limite dei due dodicesimi per gli impegni di spesa, con deroghe per spese obbligatorie e per alcuni fondi di riserva.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2005 della Sardegna
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2005
La legge disciplina l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sardegna per l’anno 2005. Il provvedimento consente alla Giunta regionale di operare in via temporanea, in attesa dell’approvazione della legge di bilancio, entro limiti quantitativi e con alcune eccezioni specifiche.
Durata dell’esercizio provvisorio
L’esercizio provvisorio è autorizzato dal 1° gennaio 2005 fino all’approvazione del bilancio con legge e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio 2005. Il testo segnala inoltre che il termine è stato successivamente prorogato:
- al 31 marzo 2005 dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 3;
- al 30 aprile 2005 dalla legge regionale 30 marzo 2005, n. 6.
Regole di gestione del bilancio in esercizio provvisorio
Durante il periodo autorizzato, la Giunta regionale può operare secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa e le eventuali note di variazione, applicando le disposizioni e modalità previste dalla legge regionale 11 maggio 2004, n. 7.
Restano escluse dall’autorizzazione le spese una tantum e quelle incrementative di stanziamenti determinate da specifiche disposizioni normative.
Limiti agli impegni e ai pagamenti
Negli impegni di spesa la Giunta non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna Unità Previsionale di Base degli stati di previsione della spesa.
Per i pagamenti, la Giunta è autorizzata a corrispondere:
- l’intero ammontare dei residui;
- gli impegni di spesa assunti in conto competenza nei limiti consentiti dal comma relativo ai due dodicesimi.
Deroghe ai limiti dei dodicesimi
Il limite dei due dodicesimi non si applica alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge, che non possono essere frazionate in dodicesimi né per impegno né per pagamento. La deroga vale in tutti i casi in cui la normativa vigente stabilisce entità e scadenza delle erogazioni.
Il medesimo limite non si applica neppure:
- ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti previsti dall’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983;
- agli altri fondi di riserva di cui all’articolo 29 della medesima legge regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2005 e ha natura strettamente collegata alla gestione finanziaria di quell’esercizio.
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