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Legge

L.R. Sardegna 2/2005

Indizione delle elezioni comunali e provinciali

Normativa regionaleL.R. Sardegna 2/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna l’indizione delle elezioni comunali e provinciali, fissando un unico turno annuale tra 1° aprile e 1° luglio e la decorrenza del mandato dalla data delle elezioni. La convocazione dei comizi è stabilita dal Presidente della Regione entro 55 giorni prima del voto. Restano applicabili, fino a diversa legge regionale, le norme statali sugli enti locali.

Indizione delle elezioni comunali e provinciali in Sardegna

Indizione delle elezioni comunali e provinciali in Sardegna

La legge disciplina la convocazione e lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. Definisce il calendario elettorale, la decorrenza del mandato degli organi elettivi e alcune regole sulla composizione dei seggi e sulla pubblicazione dei collegi provinciali.

Ambito di applicazione e disciplina di riferimento

Il provvedimento riguarda esclusivamente le elezioni comunali e provinciali che si tengono in Sardegna. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali continua ad applicarsi la normativa statale in materia di elezioni degli enti locali, fino a quando la materia non venga diversamente disciplinata con legge regionale.

Calendario delle elezioni e durata del mandato

Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale:

  • tra il 1° aprile e il 1° luglio quando il mandato scade nel primo semestre dell’anno;
  • nello stesso periodo dell’anno successivo quando il mandato scade nel secondo semestre.

Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.

Indizione dei comizi elettorali

La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata con decreto del Presidente della Regione. Il decreto è adottato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, e deve essere emanato non oltre il 55° giorno precedente la votazione.

Collegi per le elezioni provinciali

Il decreto del Presidente della Regione previsto dalla disciplina regionale richiamata per la definizione dei collegi provinciali deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Composizione dei seggi nel secondo turno

Nel secondo turno dell’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, il seggio elettorale è composto da:

  • un presidente;
  • tre scrutatori, di cui uno, scelto dal presidente, svolge le funzioni di vicepresidente;
  • un segretario.

Concurrente svolgimento di referendum nazionali

Se il secondo turno delle elezioni dirette del sindaco o del presidente della provincia coincide con referendum nazionali, alle consultazioni amministrative si applicano, per composizione e funzionamento dei seggi, le disposizioni previste per i referendum nazionali. In tale ipotesi, lo spoglio delle elezioni amministrative in ciascun seggio inizia solo al termine delle operazioni relative ai referendum nazionali.

Entrata in vigore e limiti temporali particolari

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Nel testo sono richiamate deroghe successive per la votazione in due giornate limitatamente alle elezioni del 2020 e del 2021, ma tali deroghe riguardano discipline speciali e non modificano in via generale il contenuto della legge qui consolidata. La legge mantiene rilievo generale per la programmazione e l’indizione delle elezioni locali in Sardegna.

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