L.R. Sardegna 1/2005
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge sarda istituisce il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza permanente Regione-enti locali, disciplinandone composizione, nomina, durata, funzioni consultive e di concertazione, oltre a intese e accordi con la Regione. Sono previste norme transitorie e una copertura finanziaria annua. Molte disposizioni risultano aggiornate nel tempo, ma l’atto resta vigente per la Regione Sardegna.
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali in Sardegna
Istituzione degli organi di raccordo Regione-enti locali
La legge disciplina, per la Sardegna, due sedi di partecipazione e cooperazione istituzionale tra Regione ed enti locali: il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza permanente Regione-enti locali. L’obiettivo è garantire il coinvolgimento degli enti locali nei processi decisionali regionali di loro interesse e rafforzare la cooperazione tra livelli di governo.
Consiglio delle autonomie locali: natura e funzioni
Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo di rappresentanza istituzionale, autonoma e unitaria degli enti locali sardi. Opera come sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle questioni di interesse locale. Partecipa alla formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, propone alla Giunta regionale l’eventuale promozione di questioni di legittimità costituzionale contro atti legislativi statali lesivi delle autonomie territoriali e partecipa, tramite propri rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione-enti locali. È inoltre previsto che, nell’esercizio di poteri di nomina attribuiti da leggi regionali, non possa designare propri componenti, salvo i casi in cui ciò sia indispensabile per diretta conseguenza della norma.
Composizione del Consiglio e criteri di rappresentanza
La composizione comprende componenti di diritto e componenti eletti. Fanno parte del Consiglio:
- i presidenti degli enti locali sovracomunali di rilievo costituzionale, se in carica;
- il sindaco dei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano e, a rotazione, il sindaco di uno tra Carbonia/Iglesias, Sanluri/Villacidro, Lanusei/Tortolì, Olbia/Tempio secondo le modalità previste;
- quattro sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, non tutti appartenenti alla stessa circoscrizione;
- un sindaco di comune tra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna circoscrizione;
- due sindaci di comuni fino a 3.000 abitanti per ciascuna circoscrizione.
Le circoscrizioni corrispondono a quelle stabilite dalla legge statutaria elettorale per il Consiglio regionale. La legge impone criteri di equilibrio di genere: la rappresentanza deve favorire la parità tra uomini e donne e il genere meno rappresentato non può scendere sotto la percentuale di eletti sindaci sul totale dei sindaci sardi. La popolazione di riferimento è quella dell’ultimo censimento ufficiale. La funzione di componente non è delegabile.
Elezione, nomina, rotazione e sostituzioni
I componenti elettivi sono scelti in un’assemblea regionale dei sindaci convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L’assemblea si divide in un collegio regionale per i componenti di maggiore dimensione e in collegi provinciali per gli altri seggi. Ogni elettore esprime una sola preferenza; sono eletti i più votati e, in caso di parità, i sindaci dei comuni meno popolosi.
Sono previsti correttivi per garantire la rappresentanza territoriale e di genere. Se i quattro componenti della categoria dei comuni oltre 10.000 abitanti risultano tutti della stessa provincia, è proclamato eletto, al posto del meno votato, il più votato di altra provincia. Se non si raggiunge la quota di genere, i meno votati eletti sono sostituiti dai non eletti del genere meno rappresentato secondo l’ordine di graduatoria, partendo dai comuni fino a 3.000 abitanti e, se necessario, passando alle altre categorie.
L’avvenuta elezione è comunicata al Presidente della Regione, che emana il decreto di nomina, comprensivo dei componenti di diritto. Per i Comuni capoluogo di provincia in presenza di più capoluoghi o di capoluogo non ancora determinato, la funzione è esercitata dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci interessati; in mancanza di designazione entro sette giorni, l’esercizio avviene a turno secondo l’ordine di dimensione demografica.
La durata del Consiglio è di tre anni. I componenti restano in carica fino alla nomina dei successori, ma decadono automaticamente se cessano dalla carica istituzionale che ne giustifica la nomina. I componenti di diritto sono sostituiti dal nuovo titolare della carica entro sette giorni dalla proclamazione; negli altri casi si procede con il primo dei non eletti del collegio, oppure con elezione suppletiva se l’elenco è esaurito o se, nel frattempo, è stato rinnovato oltre un terzo delle amministrazioni del collegio. Non c’è sostituzione se la decadenza dipende dalla scadenza ordinaria del mandato e il sindaco è immediatamente rieletto.
Organizzazione interna e funzionamento
Il Consiglio elegge al proprio interno un presidente, che resta in carica quanto il Consiglio. Il regolamento interno può prevedere anche un vicepresidente, un ufficio di presidenza e commissioni istruttorie. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; ogni componente dispone di un voto. Le sedute sono pubbliche.
Le modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute, le condizioni di validità delle deliberazioni, le procedure interne, le consultazioni della generalità degli enti locali, la ratifica di intese e accordi, nonché l’organizzazione degli uffici, le spese, la contabilità, i bilanci e i rendiconti sono demandati a un regolamento interno da approvare entro 45 giorni dall’insediamento.
Indennità e supporto amministrativo
Al presidente spetta un’indennità di carica pari al 25% dell’indennità del presidente della provincia in cui ha sede il capoluogo di regione. Ai componenti presenti alle sedute, escluso il presidente, spetta un gettone di presenza pari all’indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia del capoluogo regionale, oltre alle sole spese di viaggio. Le indennità sono cumulabili con altre indennità di carica eventualmente percepite.
L’attività istruttoria e di supporto è svolta da un ufficio di segreteria disciplinato dal regolamento interno. Ne possono far parte solo dipendenti degli enti locali sardi o dell’amministrazione regionale in comando, oppure segretari comunali o provinciali a disposizione; al personale spetta il trattamento economico del ruolo di provenienza. Nei limiti delle risorse disponibili, il Consiglio può stipulare consulenze e prestazioni d’opera, ma non può costituire rapporti di lavoro dipendente. In fase di prima applicazione, per un massimo di un anno, le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di ANCI Sardegna, entro il limite di quattro unità.
Partecipazione al procedimento legislativo regionale
Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale su:
- proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna di iniziativa consiliare;
- disegni e proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- disegni e proposte di legge sulle competenze degli enti locali;
- atti di programmazione soggetti all’approvazione del Consiglio regionale;
- disegno di legge europea regionale.
Gli atti sono trasmessi al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla Commissione competente, prima della votazione finale. Il parere va reso entro 15 giorni; decorso il termine, la Commissione può procedere. Il parere è scritto e allegato alla relazione. Per i disegni di legge finanziaria e di bilancio e per la proposta di documento di programmazione economica e finanziaria, il termine è di 7 giorni e, se non interviene alcun parere, questo si intende favorevole.
Il Consiglio può anche formulare osservazioni, d’iniziativa o su richiesta delle Commissioni, su qualsiasi atto da approvare in Consiglio regionale; anche queste sono scritte e allegate alla relazione della Commissione.
Seduta congiunta e informazione
Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell’approvazione del bilancio regionale, per esaminare lo stato del sistema delle autonomie in Sardegna.
Gli uffici del Consiglio regionale devono assicurare ai componenti del Consiglio delle autonomie locali un livello di informazione sui testi degli atti, sulle convocazioni e sugli ordini del giorno dell’Aula e delle Commissioni pari, per completezza e tempestività, a quello garantito ai consiglieri regionali.
Conferenza permanente Regione-enti locali: composizione e funzionamento
La Conferenza permanente Regione-enti locali è la sede unitaria di concertazione, cooperazione e coordinamento tra amministrazione regionale ed enti locali sardi. Per la Regione partecipano il Presidente della Regione, che la presiede, l’Assessore competente in materia di enti locali con funzioni di vicepresidente, gli Assessori competenti in materia di riforma della Regione, bilancio e programmazione e gli Assessori competenti nelle materie oggetto di discussione.
In rappresentanza degli enti locali partecipano quattro rappresentanti del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna, scelti tra sindaci in carica, oltre al presidente dell’ANCI e al rappresentante dell’associazione degli enti di area vasta. La Conferenza è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano almeno tre componenti in rappresentanza degli enti locali, con indicazione degli argomenti da trattare. Le deliberazioni sono valide con la partecipazione di almeno tre componenti della rappresentanza locale e sono adottate a maggioranza dei presenti.
La sede è presso l’Assessorato regionale degli enti locali; la segreteria è assicurata dagli uffici dell’Assessorato con la collaborazione della segreteria del Consiglio delle autonomie locali. Un regolamento concordato tra le componenti disciplina il funzionamento per quanto non previsto dalla legge. La Conferenza può istituire gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso all’attività della stessa.
Compiti della Conferenza, intese e accordi
La Conferenza svolge funzioni ampie di concertazione e coordinamento per garantire la partecipazione degli enti locali a tutti i processi decisionali di interesse locale. In particolare:
- promuove e sancisce intese;
- promuove e sancisce accordi;
- promuove il coordinamento tra programmazione regionale e locale e il raccordo con soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza locale;
- assicura lo scambio di dati e informazioni tra Regione ed enti locali;
- adotta i provvedimenti attribuiti dalla legge;
- formula inviti e proposte ad altri organi regionali, enti pubblici o soggetti privati che gestiscono servizi di interesse pubblico;
- approva schemi di convenzione tipo per l’uso da parte di Regione ed enti locali;
- approva schemi tipo di statuti e regolamenti degli enti locali.
La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse locale che il Presidente della Regione ritenga opportuno sottoporle. Inoltre valuta obiettivi e risultati conseguiti con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione sui quali si è pronunciata.
Le intese in Conferenza sono richieste, quando previsti dalla legge, per gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative conferite agli enti locali, per gli atti che definiscono criteri di riparto di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali, salvo criteri già fissati in legge, e per gli altri atti per cui la legge richieda l’intesa. La posizione della Regione è espressa dal Presidente o da un Assessore delegato; quella degli enti locali dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza locale. In caso d’urgenza, la Giunta regionale può adottare il provvedimento senza previa intesa, ma l’atto deve essere sottoposto alla Conferenza entro 7 giorni per il conseguimento dell’intesa.
Gli accordi tra Regione ed enti locali possono essere conclusi in Conferenza per coordinare le rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, in attuazione della leale collaborazione e secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficacia. Gli accordi si perfezionano con l’assenso degli organi competenti della Regione e degli enti locali.
Norme transitorie e prima applicazione
Per la prima attuazione, l’assemblea regionale dei sindaci è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti delle elezioni amministrative della primavera 2005.
La precedente Conferenza permanente Regione-enti locali istituita nel 1993 continua a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali nella nuova Conferenza prevista dalla legge.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati in 516.000 euro annui. La copertura è assicurata mediante l’utilizzo di una quota delle entrate proprie della Regione per il bilancio 2005-2007 e successivi. È istituita nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica la pertinente unità previsionale di base per il sostegno al sistema delle autonomie locali.
Valutazione di attualità
L’atto non appare obsoleto: disciplina organi e procedure istituzionali tuttora funzionali ai rapporti tra Regione Sardegna ed enti locali, con disposizioni che risultano ancora utili nella pratica amministrativa e legislativa.
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