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Legge

L.R. Sardegna 10/2004

Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004

Normativa regionaleL.R. Sardegna 10/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge stanzia 50 milioni di euro per fronteggiare i danni dell’alluvione di dicembre 2004 in Sardegna, con 40 milioni nel 2004 e 10 milioni nel 2005, anche come anticipazione/integrazione dei fondi statali. Disciplina categorie di intervento, riparto dei fondi, ruolo del Presidente/Commissario e variazioni di bilancio. L’efficacia è legata all’emergenza 2004 e alle spese relative.

Interventi urgenti per gli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico in Sardegna nel dicembre 2004

Interventi urgenti per l’emergenza alluvionale e il dissesto idrogeologico in Sardegna nel dicembre 2004

La legge disciplina un pacchetto straordinario di misure per fronteggiare gli effetti degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004. L’intervento è limitato al territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale e si inserisce nel quadro dell’emergenza e dei successivi finanziamenti statali e commissariali.

Ambito di applicazione e finalità

Le risorse sono destinate al superamento delle conseguenze dell’evento calamitoso e alla ripresa delle condizioni minime di normalità nei comuni colpiti. La legge prevede sia anticipazioni regionali sia eventuali integrazioni dei finanziamenti statali successivi, con gestione nell’ambito del bilancio regionale.

Tipologie di intervento finanziabili

Lo stanziamento è destinato a una pluralità di misure di emergenza e di ripristino, tra cui:

  • finanziamenti ai comuni per operazioni di emergenza;
  • finanziamenti a comuni, province, enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi per riparare danni a infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie;
  • contributi ai privati per ripristinare unità immobiliari danneggiate, trovare sistemazioni alternative e compensare il danno a beni mobili di prima necessità;
  • aiuti alle aziende agricole per danni a strutture, strade interpoderali, produzioni e scorte, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato;
  • finanziamenti a imprese commerciali, artigianali, professionali, di servizi e turistiche per riprendere l’attività e riparare strutture, macchinari e attrezzature;
  • finanziamenti a imprese produttive per la ripresa dell’attività e la riparazione dei danni alle strutture e alle infrastrutture primarie delle aree industriali e artigianali nei comuni interessati;
  • interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico, con preferenza per tecniche di rinaturalizzazione e ingegneria naturalistica.

Regole specifiche e limiti

Gli aiuti per le aziende agricole utilizzano anche le risorse già previste dalla normativa regionale di settore. Tutti gli interventi elencati non sono cumulabili con benefici derivanti da garanzia assicurativa. Per l’attuazione, la Giunta regionale stabilisce le direttive operative su proposta del Presidente della Regione e sentiti gli assessori competenti.

Riparto delle risorse e programmazione degli interventi

Lo stanziamento complessivo è pari a 50 milioni di euro, ripartiti in 40 milioni per il 2004 e 10 milioni per il 2005. Le somme sono iscritte in un fondo specifico del bilancio dell’Assessorato della programmazione e poi distribuite alle unità previsionali di base degli assessorati competenti, individuati dalla Giunta entro trenta giorni dall’entrata in vigore.

Il Presidente della Regione, anche come Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, predispone un programma complessivo degli interventi, coordinato con fondi comunitari, nazionali, regionali e locali collegati alla stessa finalità. Verifica inoltre la congruità delle risorse e lo stato di attuazione. In caso di squilibrio tra risorse disponibili e fabbisogni, l’assessore al bilancio può disporre variazioni compensative, su indicazione del Presidente.

Regime derogatorio e norme di favore

Per gli interventi ricompresi nel programma commissariale si applicano le deroghe previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamata dalla legge. Per gli interventi finanziati con risorse del bilancio regionale si applicano, se più favorevoli, le disposizioni della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26.

Aspetti finanziari e residui

La legge introduce variazioni di bilancio per l’esercizio 2004-2006, con specifici aumenti e diminuzioni di competenza e cassa. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2004 restano tra i residui e possono essere utilizzate nell’esercizio successivo.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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