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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17242/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna per omicidio volontario aggravato (sentenza di primo grado 12/05/2011, confermata in appello 26/10/2012, definitiva 12/03/2014). L'istanza del 8/05/2025 si fondava sulla presunta "prova nuova" costituita da una consulenza tecnica del 7/05/2025 che avrebbe accertato la falsità della firma dell'imputato su un mandato conferito a due difensori di fiducia per impugnare in Cassazione, elemento che secondo il ricorrente avrebbe smentito la sua effettiva conoscenza del procedimento. Il ricorrente deduceva inoltre che non aveva potuto introdurre tale elemento nella prima istanza di restituzione perché aveva conferito mandato al difensore solo il 25/02/2025 e il termine per proporre l'istanza scadeva il 27/02/2025; e lamentava il divieto di introdurre documenti nuovi in Cassazione come ostacolo alla tutela.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile il testo previgente dell'art. 175 c.p.p. (disciplina della restituzione nel termine per procedimenti contumaciali anteriori alla legge 28/04/2014, n.67). Ha stabilito che il termine per chiedere la restituzione decorreva dal 28/01/2025 (data di rientro/estradizione in Italia), pertanto l'istanza proposta l'8/05/2025 era tardiva. La Corte ha ritenuto irrilevante la consulenza che attesterebbe la falsità della firma sul mandato e ha ritenuto imputabile al ricorrente la negligenza per aver conferito il mandato al difensore con ritardo; il ritardo nella conferma dell'incarico non configura causa di forza maggiore. Di conseguenza non è possibile recuperare il termine con una seconda istanza tardiva. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen. (testo previgente)

    se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione

    La Corte ha applicato il testo antecedente alle modifiche del 2014: la restituzione nel termine richiede la mancanza di "effettiva conoscenza" del procedimento; qui la conoscenza si è ritenuta avvenuta il 28/01/2025 e dunque la domanda del 08/05/2025 è tardiva.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67 / art. 420-bis / art. 625-ter c.p.p. (richiamate dalla giurisprudenza)

    La Sez. U. ha distinto i due istituti (rescisione del giudicato ex art. 625-ter per le sentenze con assenza dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis modificato dalla legge 67/2014, e la restituzione nel termine per i procedimenti contumaciali previgenti). Nel caso concreto la disciplina nuova non si applica perché i giudizi si sono svolti sotto la normativa antecedente.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Sulla base di tale norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso.

  • Sez. U., n. 36848 del 17/07/2014 (massima richiamata)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'istituto della rescissione del giudicato (art. 625-ter) non è applicabile ai procedimenti contumaciali definiti con la normativa previgente, che restano disciplinati dall'art. 175 previgente.

  • Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020 (Giglio) - definizione di forza maggiore

    "un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili"

    Utilizzata per valutare la tesi del ricorrente sulla "causa di forza maggiore" relativa al tardivo conferimento dell'incarico: la Corte ha ritenuto che il ritardo nell'incarico non rientri nella definizione di forza maggiore.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. (testo previgente) è valutata secondo la data di "effettiva conoscenza" del procedimento: il termine decorre da quella data e va rispettato.
  • Il tardivo conferimento dell'incarico al difensore è, di norma, qualificato come negligenza imputabile all'imputato e non come causa di forza maggiore; non consente di riaprire termini processuali scaduti.
  • Una seconda istanza di restituzione presentata oltre il termine non è ammessa a recuperare un primo mancato ricorso se la prima istanza è stata proposta senza aver svolto la diligenza minima (esame degli atti) che avrebbe permesso di individuare documenti incompatibili con la tesi difensiva.
  • La scoperta di una "prova nuova" (es. consulenza che denuncia la falsità di una firma su un mandato) deve essere tempestivamente dedotta e, se possibile, introdotta entro i termini pertinenti; la tardiva deduzione può risultare inammissibile se l'istanza di restituzione stessa è fuori termine.
  • Per far valere la nullità o la falsità di un mandato occorre adottare strumenti processuali appropriati e tempestivi; nei procedimenti di restituzione la Corte non sempre procede ad accertamenti di autenticità se la questione è ritenuta irrilevante ai fini della decorrenza del termine.
  • Se si ritiene ingiustamente respinta una prima istanza di restituzione, è necessario valutare subito i rimedi esperibili (anche impugnazione dell'ordinanza di rigetto) e non aspettare oltre: la mancata impugnazione di un provvedimento favorevole alla controparte complica la posizione dell'interessato.

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