Cassazione Penale, Ordinanza n. 32701/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un processo definito con giudizio abbreviato, l'imputato era stato condannato per omicidio colposo in cooperazione. La Corte di appello, in sede di rinvio dopo l'annullamento di una precedente ordinanza di inammissibilità dell'appello, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in mesi nove di reclusione e concedendo le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno, ma ponendole in equivalenza con l'aggravante contestata. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva erronea applicazione degli artt. 62-bis, 62 n. 6 e 69 c.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere sull'aggravante e censurando la valutazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché generico e assertivo, privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha affermato che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità di merito, sindacabile solo se arbitrario o illogico e se sorretto da motivazione insufficiente. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato congruamente l'equivalenza richiamando la rilevante colpa dell'imputato e i criteri di cui all'art. 133 c.p.; inoltre, la mancata valorizzazione dell'incensuratezza e di ulteriori attenuanti non integra illogicità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 113 c.p.
Norma richiamata per qualificare la cooperazione colposa nel reato contestato.
art. 589, comma 2, c.p.
Aggravante contestata nel fatto di omicidio colposo oggetto del giudizio.
art. 62-bis c.p.
Attenuanti generiche richieste e concesse in appello, ma considerate equivalenti all'aggravante.
art. 62, n. 6, c.p.
Attenuante del risarcimento del danno invocata nel bilanciamento circostanziale.
art. 69 c.p.
Norma sul giudizio di comparazione tra circostanze, censurata dal ricorrente.
art. 133 c.p.
Parametro richiamato per giustificare la determinazione della pena e la valutazione della gravità della colpa.
art. 132 c.p.
Richiamato come criterio generale di esercizio della discrezionalità nella graduazione della pena.
art. 616 c.p.p.
Base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
art. 32796/24
Sentenza precedente della Corte che aveva annullato la precedente ordinanza di inammissibilità dell'appello e disposto il rinvio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; deduzioni generiche, assertive o prive di indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali sono manifestamente infondate e conducono all'inammissibilità.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non in presenza di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione apparente o insufficiente.
- Una motivazione che valorizzi la gravità della condotta e il grado della colpa, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., è sufficiente a sorreggere la scelta di equivalenza tra circostanze, senza che sia necessario dare prevalenza alle attenuanti per il solo fatto dell'incensuratezza o della presenza di ulteriori attenuanti.
- La graduazione della pena, anche nella dimensione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in coerenza con i criteri legali di commisurazione della pena.
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