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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 3012 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRAP - PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA - ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è ritenuta legittima esclusivamente se viene dimostrata l'esistenza di un'autonoma organizzazione eccedente il minimo necessario per lo svolgimento personale dell'attività professionale. In assenza di tale struttura, l'IRAP non è dovuta. Il principio è coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione richiamata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il presupposto dell'IRAP previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, ossia lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata. L'imposta non è dovuta per il solo esercizio di un'attività professionale, ma soltanto quando il professionista dispone di una struttura organizzativa esterna, composta da beni, collaboratori o altri fattori che, per numero e rilevanza, siano idonei a produrre un valore aggiunto ulteriore rispetto alla mera attività intellettuale e agli strumenti indispensabili per esercitarla.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997

    L'esercizio di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta.

    Per i lavoratori autonomi, l'IRAP richiede un'autonoma organizzazione: non è sufficiente la titolarità di un'attività professionale, ma occorre una struttura esterna capace di generare valore aggiunto rispetto al lavoro personale.

  • Corte Costituzionale n. 156/2001

    L'IRAP colpisce una capacità produttiva autonoma e aggiuntiva rispetto alla mera attività personale del professionista; pertanto, in mancanza di organizzazione autonoma, il presupposto dell'imposta non sussiste.

  • Cassazione n. 27213/2000

    Il requisito dell'autonoma organizzazione deve essere valutato concretamente, considerando l'effettiva struttura attraverso cui il professionista esercita l'attività.

  • Cassazione n. 7899/2007

    La mera disponibilità di strumenti necessari o normalmente utilizzati nell'attività professionale non dimostra, da sola, l'esistenza di un'autonoma organizzazione.

  • Cassazione n. 21421/2007

    L'IRAP è dovuta solo quando i fattori organizzativi impiegati dal professionista siano idonei ad aggiungere una capacità produttiva rispetto al suo apporto personale.

Massime di principio

  • Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare caso per caso se esista un'autonoma organizzazione.
  • L'uso di beni strumentali indispensabili o di modesto valore, da solo, normalmente non integra il presupposto dell'imposta.
  • La presenza di dipendenti, collaboratori, locali o attrezzature rilevanti può indicare autonoma organizzazione, ma deve essere valutata in concreto per quantità, qualità e funzione.
  • Il punto decisivo è stabilire se l'organizzazione produca una capacità o un valore aggiuntivo rispetto al lavoro personale del professionista.
  • In caso di contestazione, la decisione dipende dalla prova concreta della struttura organizzativa e dalla sua effettiva incidenza sull'attività, non dalla sola forma giuridica o dall'iscrizione professionale.

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