Sentenza del 17/07/2018 n. 3012 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRAP - PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA - ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è ritenuta legittima esclusivamente se viene dimostrata l'esistenza di un'autonoma organizzazione eccedente il minimo necessario per lo svolgimento personale dell'attività professionale. In assenza di tale struttura, l'IRAP non è dovuta. Il principio è coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione richiamata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il presupposto dell'IRAP previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, ossia lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata. L'imposta non è dovuta per il solo esercizio di un'attività professionale, ma soltanto quando il professionista dispone di una struttura organizzativa esterna, composta da beni, collaboratori o altri fattori che, per numero e rilevanza, siano idonei a produrre un valore aggiunto ulteriore rispetto alla mera attività intellettuale e agli strumenti indispensabili per esercitarla.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997
L'esercizio di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta.
Per i lavoratori autonomi, l'IRAP richiede un'autonoma organizzazione: non è sufficiente la titolarità di un'attività professionale, ma occorre una struttura esterna capace di generare valore aggiunto rispetto al lavoro personale.
Corte Costituzionale n. 156/2001
L'IRAP colpisce una capacità produttiva autonoma e aggiuntiva rispetto alla mera attività personale del professionista; pertanto, in mancanza di organizzazione autonoma, il presupposto dell'imposta non sussiste.
Cassazione n. 27213/2000
Il requisito dell'autonoma organizzazione deve essere valutato concretamente, considerando l'effettiva struttura attraverso cui il professionista esercita l'attività.
Cassazione n. 7899/2007
La mera disponibilità di strumenti necessari o normalmente utilizzati nell'attività professionale non dimostra, da sola, l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Cassazione n. 21421/2007
L'IRAP è dovuta solo quando i fattori organizzativi impiegati dal professionista siano idonei ad aggiungere una capacità produttiva rispetto al suo apporto personale.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare caso per caso se esista un'autonoma organizzazione.
- L'uso di beni strumentali indispensabili o di modesto valore, da solo, normalmente non integra il presupposto dell'imposta.
- La presenza di dipendenti, collaboratori, locali o attrezzature rilevanti può indicare autonoma organizzazione, ma deve essere valutata in concreto per quantità, qualità e funzione.
- Il punto decisivo è stabilire se l'organizzazione produca una capacità o un valore aggiuntivo rispetto al lavoro personale del professionista.
- In caso di contestazione, la decisione dipende dalla prova concreta della struttura organizzativa e dalla sua effettiva incidenza sull'attività, non dalla sola forma giuridica o dall'iscrizione professionale.
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