Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna in appello per concorso in bancarotta fraudolenta documentale. Le censure sono: 1) violazione di legge rispetto alla qualifica di amministratore di fatto, per mancata indicazione di elementi probatori dell'effettivo esercizio di poteri direttivi, gestori e rappresentativi; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta (contestata omessa distinzione tra dolo e colpa e possibile derubricazione in bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 l. fall.); 3) mancata considerazione dell'inattività della società dal 2009 e del sequestro della documentazione contabile, elementi che ridurrebbero la plausibilità del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di specificità e mera opposizione assertiva rispetto alle argomentazioni della Corte territoriale. Ha ritenuto invece fondato il secondo motivo (che assorbe il terzo): la Corte d'appello ha affermato il dolo specifico di arrecare danno ai creditori in modo generico e con locuzioni avverbiali/aggettivali senza fornire adeguata dimostrazione che l'omessa tenuta della contabilità avesse come scopo specifico il pregiudizio dei creditori. Dato il difetto motivazionale sul profilo soggettivo, la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo esame, in particolare sulla verifica del dolo specifico.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiami sulle limitazioni e sui limiti dell'azione di impugnazione in cassazione con riferimento ai motivi ammessi: il ricorso deve essere specifico e correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata
art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare
Riferimento alla distinzione tra occultamento/omessa consegna delle scritture contabili e fraudolenta tenuta di scritture: la prima può integrare bancarotta documentale fraudolenta se sussiste dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori
art. 217 legge fallimentare
Norma relativa alla bancarotta semplice documentale: l'omessa tenuta della contabilità senza prova del dolo specifico può configurare una fattispecie di bancarotta semplice
Massime di principio
- Per la bancarotta documentale fraudolenta è necessario dimostrare il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; mere affermazioni generiche o aggettivazioni nella motivazione non sono sufficienti.
- Se il capo d'imputazione è riferito a dolo generico o la prova non consente di accertare lo scopo di danneggiare i creditori, la fattispecie può dover essere derubricata in bancarotta semplice (art. 217 l. fall.).
- La qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto richiede motivazioni puntuali e specifiche (elementi sintomatici dell'inserimento organico e dell'effettivo esercizio di poteri gestori o direttivi); contestazioni generiche sono inammissibili in cassazione.
- Circostanze come l'inattività della società da una certa data e il sequestro della documentazione contabile sono fatti rilevanti che il giudice deve valutare esplicitamente quando decide sul dolo e sulle modalità dell'occasione delittuosa.
- In appello e in cassazione il giudice deve fornire una motivazione che colleghi fattualmente le prove all'elemento soggettivo richiesto dal reato; mancanza di tale collegamento comporta annullamento e rinvio per nuovo esame.
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