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Circolare

Circolare numero 89 del 16-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento della procedura di recupero crediti per gestire i provvedimenti di conferma, annullamento o rettifica degli indebiti già notificati, nonché la relativa emissione delle lettere e la contabilizzazione. Indica i casi in cui ciascun provvedimento è ammesso, i codici C.S.L. da acquisire, le opzioni dei programmi informatici da utilizzare e le modalità di stampa delle comunicazioni agli interessati. Vengono inoltre fornite istruzioni sui rimborsi già effettuati, sulle evidenze contabili, sulle pratiche trattate fuori procedura e sul trattamento fiscale IRPEF delle somme recuperate, con richiamo agli adempimenti per l’anno 1993.

Aggiornamento della procedura di recupero crediti per conferma, annullamento e rettifica di indebiti su pensioni

Aggiornamento della procedura recupero crediti per indebiti pensionistici

La circolare disciplina l’aggiornamento della procedura di recupero crediti per la gestione dei provvedimenti di conferma, annullamento e rettifica degli indebiti già notificati. L’intervento si inserisce nel quadro delle istruzioni già impartite con la circolare n. 238 del 22 ottobre 1993 e con il messaggio n. 3056 del 7 gennaio 1994, e riguarda sia gli adempimenti operativi delle Sedi sia la produzione delle comunicazioni agli interessati.

Conferma dell’indebito

La conferma del debito è ammessa solo in ipotesi tassative:

  • quando il pensionato non ha eseguito alcun pagamento;
  • quando è in corso un pagamento rateale con C.S.L. 314;
  • quando è in corso il recupero tramite procedura ufficio pagatore 999.

Per emettere il provvedimento occorre richiamare il programma 6950, opzione 2 (variazione), da qualsiasi operatore, e acquisire:

  • C.S.L. 346 se non deve essere effettuata la rettifica dell’imponibile IRPEF;
  • C.S.L. 356 se occorre procedere alla rettifica dell’imponibile IRPEF.

Dopo l’avvio della stampa delle lettere, i codici 346 e 356 vengono automaticamente ricondotti dalla procedura ai C.S.L. già presenti (303, 314, 323).

Annullamento totale dell’indebito

L’annullamento totale è consentito soltanto quando il pensionato non abbia effettuato alcun pagamento. La procedura da seguire è la seguente:

  • richiamo del programma 6950, opzione 5 (variazioni fuori flusso), da operatore con identificativo 100;
  • acquisizione del C.S.L. 347.

Dopo la stampa delle lettere, il codice 347 viene trasformato automaticamente nel codice 330.

Rettifica dell’indebito

La rettifica dell’indebito è ammessa soltanto nei casi in cui il pensionato non abbia eseguito pagamenti. Gli adempimenti previsti sono:

  • richiamo del programma 6950, opzione 5 (variazioni fuori flusso), da operatore con identificativo 100;
  • acquisizione del C.S.L. 348 quando non si deve rettificare l’imponibile IRPEF, oppure del C.S.L. 368 quando la rettifica dell’imponibile IRPEF è necessaria;
  • richiamo del programma 6950, opzione 2 (variazione), da operatore con identificativo 100, con acquisizione del conto GPA 00/69, codice conto 074 e della parte di indebito da annullare nella colonna "IMP. A STORNO".

Dopo la stampa delle lettere, il C.S.L. 348 viene automaticamente trasformato nel codice 303.

Emissione delle lettere e documentazione

Prima della stampa delle lettere deve essere attivato il programma 6980 per la contabilizzazione. La stampa viene eseguita dagli operatori di controllo con identificativo 45 tramite il programma 8140, scegliendo l’opzione corrispondente al tipo di provvedimento:

  • opzione 1: conferma senza rettifica IRPEF, con lettera Mod. TREC.1;
  • opzione 4: conferma con rettifica IRPEF, con lettera Mod. TREC.3;
  • opzione 2: annullamento totale, con lettera Mod. TSAN.1;
  • opzione 3: rettifica senza modifica dell’imponibile IRPEF, con predisposizione del bollettino Mod. REC/AUT2, della lista raccomandate, delle cartoline di ritorno e della lettera Mod. TREC.2;
  • opzione 5: rettifica con modifica dell’imponibile IRPEF, con predisposizione del bollettino Mod. REC/AUT2, della lista raccomandate, delle cartoline di ritorno e della lettera Mod. TREC.4.

Non è prevista in alcun caso la stampa del Mod. REC13. Le Sedi devono pertanto inserire nel fascicolo una copia della lettera inviata all’interessato.

Rimborsi e gestione delle somme già recuperate

La procedura predisposta per conferma, annullamento o rettifica non consente la gestione degli storni quando siano già stati effettuati recuperi. In tali casi la pratica deve essere trattata con la procedura normale, utilizzando i C.S.L. 318 o 337 e curando le comunicazioni agli interessati secondo le modalità previste al punto 10.

Con l’opzione 2 del programma 6950 è comunque possibile compilare il nuovo campo "IMP.RIMBORS." per registrare gli importi eventualmente rimborsati dalle Sedi, al solo fine di mantenere evidenza utile alla successiva gestione della pratica; tali importi non producono alcuna operazione contabile.

Quando occorra rimborsare al pensionato somme già versate, ma non dovute o non recuperabili, il pensionato deve esserne adeguatamente informato e il rimborso deve essere eseguito con immediatezza.

Evidenze contabili e controllo degli storni

Gli storni riferiti a importi contabilizzati in anni precedenti vengono imputati al conto GPA 00/69, assistito da partitario. Le Sedi devono quindi verificarne la concordanza contabile. Viene altresì ricordata la proroga, disposta con messaggio n. 8229 del 31 gennaio 1994, della procedura straordinaria per l’eliminazione dei crediti derivanti da prestazioni indebite.

Programmi resi disponibili

Per la ricezione e il caricamento su sottosistema elaborativo periferico dell’area prestazioni risultano disponibili i seguenti programmi:

  • 6952, livello D, versione 21/02/94;
  • 6953, livello D, versione 21/02/94;
  • 6954, livello D, versione 21/02/94;
  • 6984, livello D, versione 21/02/94;
  • 8140, livello D, versione 24/02/94;
  • 8141, livello A, versione 16/03/94;
  • 8142, livello A, versione 16/03/94;
  • 8143, livello A, versione 16/03/94;
  • 8144, livello A, versione 16/03/94;
  • 8145, livello A, versione 16/03/94.

Pratiche trattate fuori procedura

I recuperi di prestazioni indebite già notificati ai pensionati senza l’utilizzo della procedura devono essere immediatamente acquisiti nel sistema, così da consentirne la gestione secondo le modalità descritte. La circolare raccomanda inoltre di prestare particolare attenzione alle pratiche che non possono essere ricondotte alle casistiche standard, soprattutto quando il pensionato abbia già effettuato un pagamento, parziale o totale, del debito oppure sia intervenuto un reincasso, totale o parziale, di conguagli a credito derivanti da una ricostituzione della pensione conseguente a rettifica dei dati reddituali.

In tali casi le Sedi devono predisporre comunicazioni che assicurino una compiuta notificazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del recupero e una precisa indicazione dell’importo non soggetto a sanatoria. Le comunicazioni devono essere redatte sulla falsariga di quelle previste dalla procedura, adattandole al caso concreto.

Trattamento fiscale degli importi recuperati

Ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 17 marzo 1993, n. 63, di conversione del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, la restituzione all’INPS di somme non dovute deve comportare la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali per effetto della somma erroneamente versata dall’Istituto. Di conseguenza, le somme restituite dai pensionati relative a prestazioni pensionistiche fiscalmente imponibili devono essere portate in detrazione, nell’anno in cui sono stati effettuati i relativi versamenti, dagli imponibili corrisposti nello stesso anno dall’Istituto.

Non devono invece essere portate in diminuzione degli imponibili le somme recuperate per trattamenti di famiglia, pensioni sociali e relativi aumenti, poiché tali prestazioni non costituiscono emolumenti imponibili IRPEF. Le somme versate dai pensionati, salvo quelle relative a emolumenti non imponibili o già dedotte dall’imponibile fiscale, comportano quindi la riduzione degli imponibili ai fini fiscali e, conseguentemente, ai fini del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per i versamenti pagati entro il 31 dicembre 1993, una volta completata l’acquisizione tramite lettore ottico dei bollettini di conto corrente postale emessi dalla procedura recupero crediti, le Sedi devono attivare il programma 6991, che stampa una lista dei versamenti effettuati nel corso del 1993, ordinata per numero di pratica e con l’indicazione della causale. Sulla base di tali dati, le Sedi devono rettificare gli emolumenti imponibili delle pensioni relativi all’anno 1993, potendo predisporre i dati con il modello INPS 402/bis e poi procedere alla rettifica dei modelli 201 mediante la procedura rilasciata con messaggio n. 15571 del 26 febbraio 1994.

Punti principali

Aggiornamento della procedura e ambito applicativo

La procedura recupero crediti viene aggiornata per consentire l’emissione dei provvedimenti di conferma, annullamento o rettifica degli indebiti già notificati, relativi a pratiche riesaminate dalle Sedi secondo i criteri della circolare n. 238 del 22 ottobre 1993 e del messaggio n. 3056 del 7 gennaio 1994.

Conferma dell’indebito

La conferma è ammessa solo se il pensionato non ha effettuato pagamenti, se è in corso un pagamento rateale (C.S.L. 314) oppure se il recupero è in corso tramite la procedura ufficio pagatore 999. Occorre usare il programma 6950, opzione 2, e acquisire il C.S.L. 346 se non va rettificato l’imponibile IRPEF, oppure 356 se la rettifica è necessaria; dopo la stampa delle lettere, i codici tornano ai C.S.L. preesistenti.

Annullamento totale dell’indebito

L’annullamento totale è possibile solo se il pensionato non ha effettuato alcun pagamento. La procedura prevede il programma 6950, opzione 5, con identificativo 100, e l’acquisizione del C.S.L. 347, che dopo la stampa delle lettere viene trasformato automaticamente in 330.

Rettifica dell’indebito

La rettifica è consentita soltanto se il pensionato non ha effettuato pagamenti. Va usato il programma 6950, opzione 5, con identificativo 100, acquisendo il C.S.L. 348 se non occorre rettificare l’imponibile IRPEF oppure 368 se la rettifica dell’imponibile è necessaria; inoltre si usa il programma 6950, opzione 2, per il conto GPA 00/69, codice conto 074 e la quota di indebito da annullare in colonna "IMP. A STORNO". Il C.S.L. 348 si trasforma poi automaticamente in 303.

Emissione delle lettere e modelli previsti

Prima della stampa delle lettere va attivato il programma 6980 per la contabilizzazione. La stampa è effettuata dagli operatori di controllo con identificativo 45 tramite il programma 8140: opzione 1 per la lettera Mod. TREC.1, opzione 4 per la Mod. TREC.3, opzione 2 per la Mod. TSAN.1, opzione 3 per la rettifica senza variazione IRPEF con bollettino Mod. REC/AUT2, liste raccomandate, cartoline di ritorno e lettera Mod. TREC.2, opzione 5 per la rettifica con variazione IRPEF con gli stessi allegati e lettera Mod. TREC.4. Non è prevista la stampa del Mod. REC13; nel fascicolo va inserita copia della lettera inviata all’interessato.

Rimborsi e gestioni non coperte dalla procedura

La procedura non consente la gestione degli storni quando siano già stati effettuati recuperi; tali situazioni devono essere gestite con la procedura normale, usando i codici C.S.L. 318 o 337 e le comunicazioni previste. Con l’opzione 2 del programma 6950 può essere compilato il nuovo campo "IMP.RIMBORS." per evidenziare gli importi rimborsati, senza effetti contabili. I rimborsi di somme già pagate e non dovute o non recuperabili devono essere comunicati al pensionato ed eseguiti con immediatezza.

Aspetti contabili e programmi disponibili

Gli storni relativi a importi contabilizzati in anni precedenti vanno imputati al conto GPA 00/69, assistito da partitario, e le Sedi devono verificarne la concordanza. Sono inoltre indicati i programmi disponibili per la ricezione e il caricamento sul sottosistema elaborativo periferico dell’area prestazioni: 6952, 6953, 6954, 6984, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144 e 8145 con le rispettive versioni e date.

Pratiche elaborate fuori procedura e avvertenze

I recuperi di prestazioni indebite notificati senza utilizzare la procedura devono essere immediatamente acquisiti nel sistema per consentirne la gestione. Le Sedi devono inoltre definire con particolare attenzione le pratiche non gestibili con le modalità standard, soprattutto quando vi sia stato pagamento parziale o totale del debito o reincasso di conguagli a credito, assicurando una completa indicazione degli elementi di fatto e di diritto e dell’importo non sanabile.

Trattamento fiscale IRPEF e operazioni per l’anno 1993

Ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 17 marzo 1993, n. 63, le somme restituite all’INPS per prestazioni pensionistiche fiscalmente imponibili devono essere detratte dagli imponibili dell’anno in cui sono stati effettuati i versamenti; non si riducono invece gli imponibili per trattamenti di famiglia, pensioni sociali e relativi aumenti. Dopo la lettura ottica dei bollettini pagati entro il 31 dicembre 1993, le Sedi devono attivare il programma 6991 per ottenere la lista dei versamenti effettuati nel 1993 e procedere alla rettifica degli emolumenti imponibili della pensione mediante il modello INPS 402/bis e la procedura rilasciata con messaggio n. 15571 del 26 febbraio 1994.

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