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Circolare

Circolare numero 86 del 14-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i criteri di calcolo della retribuzione o del reddito pensionabile introdotti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993 e, per effetto dell’estensione prevista, per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, limitatamente alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993. Vengono dettagliate le modalità operative di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi, la soglia di esclusione delle annualità meno elevate, i limiti massimi di esclusione e il criterio di calcolo della pensione o della quota di pensione. La nuova disciplina si applica dall’8 ottobre 1993 e rileva per le pensioni con decorrenza dal 1° novembre 1993.

Applicazione del decreto legislativo n. 373/1993 sulla determinazione della retribuzione pensionabile

Decreto legislativo n. 373/1993: criteri di determinazione della retribuzione pensionabile

La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Il provvedimento introduce una disciplina più favorevole per il calcolo della retribuzione o del reddito pensionabile dei lavoratori privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993 e ne estende l’applicazione, per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992.

Ambito di applicazione

La circolare distingue due categorie di destinatari:

  • i lavoratori dipendenti e autonomi privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993, iscritti da tale data all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive ed esclusive, nonché, per i lavoratori autonomi, alle gestioni previdenziali INPS;
  • i lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, limitatamente alla quota di pensione riferita alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993.

La finalità è quella di applicare anche a tali soggetti la più favorevole disciplina di determinazione della retribuzione pensionabile prevista per i nuovi assunti.

Lavoratori privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993

Per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione nell’intera vita lavorativa. Ai fini del calcolo non vengono considerate le retribuzioni rivalutate che risultano inferiori del 20% rispetto alla media delle retribuzioni del periodo.

Tale esclusione opera entro un limite massimo pari al 25% degli anni coperti da contribuzione. Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea, e per gli iscritti all’INPGI, la soglia di esclusione è diversa: non si considerano le retribuzioni rivalutate inferiori del 10% rispetto alla media, con un tetto massimo di esclusione pari al 35% degli anni coperti da contribuzione.

La circolare precisa inoltre che, per tali lavoratori, il periodo utile al calcolo coincide con la totalità delle settimane di contribuzione comprese tra l’inizio dell’assicurazione e la decorrenza della pensione.

Modalità di calcolo per i nuovi iscritti

Il calcolo della pensione segue una sequenza precisa:

  • si determina la retribuzione o il reddito di ciascun anno solare;
  • si rivalutano gli importi degli anni solari, tranne l’anno di decorrenza della pensione e quello immediatamente precedente, secondo la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, con aumento di un punto percentuale per ogni anno considerato, come previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503/1992;
  • si calcola la retribuzione o il reddito medio settimanale per ciascun anno;
  • si sommano i valori rivalutati e si divide il totale per le settimane di contribuzione considerate, ottenendo la media complessiva del periodo;
  • si calcola l’80% di tale media;
  • si confronta la media settimanale di ciascun anno con la soglia dell’80%;
  • si escludono dal calcolo le settimane con importo pari o inferiore alla soglia, nei limiti massimi consentiti;
  • sulle settimane residue si ricalcola la retribuzione media settimanale pensionabile o il reddito medio settimanale pensionabile.

Se le settimane da escludere superano il 25% del totale, viene escluso solo un numero di settimane pari al 25% del totale, arrotondato per eccesso all’unità, partendo dalle settimane di importo più basso.

L’importo della pensione viene poi determinato in base al numero complessivo delle settimane di anzianità contributiva maturate, comprese quelle non considerate ai fini del calcolo della media, applicando le aliquote di rendimento stabilite dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 503/1992.

Lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992

Per i lavoratori che al 31 dicembre 1992 non raggiungono i 15 anni di anzianità contributiva, la circolare chiarisce che la quota di pensione riferita alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 deve essere determinata secondo i criteri dell’articolo 1 del decreto n. 373/1993.

Ai fini della verifica della soglia dei 15 anni, occorre considerare le settimane di anzianità contributiva utili per la misura della pensione. Per questa categoria, le retribuzioni o i redditi relativi ai periodi successivi al 31 dicembre 1992 sono rivalutati secondo il decreto legislativo n. 503/1992 e, se inferiori del 20% rispetto alla media del periodo, sono esclusi dal calcolo, con un limite massimo di esclusione pari al 25% delle settimane successive al 1992.

Procedura di calcolo della quota di pensione post-1992

Per la determinazione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993, la circolare indica una procedura articolata:

  • si individua il periodo utile per la determinazione della retribuzione media pensionabile o del reddito medio pensionabile, secondo le istruzioni della circolare n. 50 del 23 febbraio 1993, punto 7.2;
  • si determina la retribuzione o il reddito di ciascun anno solare;
  • si rivaluta ciascun anno, ad eccezione dell’anno di decorrenza della pensione e di quello precedente, secondo l’indice ISTAT con incremento di un punto percentuale;
  • per ciascun anno successivo al 1992 si calcola la media settimanale dividendo la retribuzione o il reddito annuo per il numero di settimane di contribuzione dell’anno;
  • si sommano i valori annui e si divide il totale per le settimane di contribuzione successive al 1992, ottenendo la media del periodo;
  • si calcola l’80% di tale media;
  • si confrontano le medie settimanali di ciascun anno successivo al 1992 con la soglia calcolata;
  • si escludono le settimane con importo pari o inferiore alla soglia, entro il limite massimo del 25% delle settimane considerate;
  • sulle settimane residue si ricalcola la media pensionabile.

La quota di pensione viene determinata sulla base del numero complessivo delle settimane di anzianità contributiva maturate dal 1° gennaio 1993, comprese quelle non considerate nel calcolo della media, applicando le aliquote di rendimento dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 503/1992.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica dall’8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 373/1993. La circolare precisa che, in presenza delle condizioni richieste, le pensioni con decorrenza dal 1° novembre 1993 devono essere liquidate secondo i nuovi criteri di calcolo.

Punti principali

Ambito soggettivo e finalità della disciplina

Il decreto n. 373/1993 stabilisce criteri più favorevoli per la determinazione della retribuzione pensionabile dei lavoratori dipendenti e autonomi privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993. Tali criteri sono estesi anche ai lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, ma solo per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993, al fine di garantire la stessa disciplina più favorevole prevista per i nuovi assunti.

Lavoratori privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993: criterio di calcolo

Per questi lavoratori la retribuzione o il reddito pensionabile è pari alla media delle retribuzioni o dei redditi imponibili riferiti a tutta la vita lavorativa coperta da contribuzione. Sono escluse dal calcolo le retribuzioni rivalutate inferiori del 20% rispetto alla media del periodo, con un limite massimo di esclusione pari al 25% degli anni coperti da contribuzione. Per alcune categorie speciali, come gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo e all’INPGI, la soglia di esclusione è ridotta al 10% e il limite massimo sale al 35%.

Rivalutazione e riferimento normativo

Le retribuzioni e i redditi utili alla pensione sono rivalutati secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, con un incremento di un punto percentuale per ogni anno solare considerato, in coerenza con l’articolo 3, comma 5, e con l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 503/1992, richiamati dal decreto n. 373.

Procedura operativa per il calcolo della pensione nei nuovi iscritti

La circolare descrive una procedura in più fasi: individuazione delle retribuzioni o dei redditi di ciascun anno solare, rivalutazione degli importi, calcolo della media settimanale annua, determinazione della media complessiva del periodo, applicazione dell’80% della media come soglia di confronto, esclusione delle settimane con valori pari o inferiori alla soglia entro il limite massimo consentito, e ricalcolo della media pensionabile sulle settimane residue. La pensione è poi determinata applicando le aliquote di rendimento dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 503/1992 all’intera anzianità contributiva maturata.

Lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992

Per questi soggetti la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 è calcolata secondo le regole dell’articolo 1 del decreto n. 373. Ai fini della verifica della soglia dei 15 anni si considera il numero delle settimane utili per la misura della pensione. Le retribuzioni o i redditi dei periodi successivi al 31 dicembre 1992, una volta rivalutati secondo il decreto n. 503/1992, sono esclusi se inferiori del 20% rispetto alla media del periodo, con limite massimo di esclusione pari al 25% delle settimane successive al 1992.

Procedura operativa per la quota di pensione maturata dal 1° gennaio 1993

Per la quota di pensione relativa alle anzianità successive al 1992 si segue un procedimento analogo a quello previsto per i nuovi iscritti: individuazione del periodo utile secondo la circolare n. 50 del 23 febbraio 1993, calcolo e rivalutazione delle retribuzioni o dei redditi annui, media settimanale per ciascun anno, media complessiva del periodo successivo al 1992, applicazione dell’80% della media come soglia di esclusione, individuazione delle settimane da espungere e ricalcolo della media pensionabile sulle settimane residue.

Decorrenza della nuova disciplina

Le disposizioni del decreto n. 373 trovano applicazione dall’8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto. Per le pensioni con decorrenza dal 1° novembre 1993, in presenza delle condizioni previste, il calcolo deve essere effettuato secondo i nuovi criteri.

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