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Circolare

Circolare numero 88 del 16-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa che il decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, reiterando disposizioni già contenute in precedenti decreti-legge decaduti, conferma la disciplina sul personale della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. In particolare, per il personale in servizio al 14 agosto 1992 e ancora in servizio al 15 aprile 1993, viene ribadita la facoltà di chiedere il trattenimento in servizio entro il 15 settembre 1993; chi non ha presentato domanda cessa dal rapporto dal 13 ottobre 1993. Inoltre, per tali cessazioni non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dal decreto-legge n. 384 del 1992. Restano quindi valide le istruzioni già impartite con le circolari n. 217/1993, n. 240/1993 e n. 21/1994.

Applicazione delle istruzioni sul trattenimento in servizio e sui trattamenti pensionistici del personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno

Trattenimento in servizio e trattamento pensionistico del personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno

La circolare chiarisce gli effetti del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, intervenuto in materia di personale della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. Il provvedimento viene presentato come reiterazione di precedenti decreti-legge decaduti e conferma sostanzialmente la disciplina già nota sull’eventuale trattenimento in servizio e sul regime pensionistico del personale interessato.

Riferimento normativo e continuità della disciplina

L’articolo 7 del decreto-legge n. 95/1994 sostituisce l’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. La norma riproduce integralmente quanto già previsto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 506/1993, a sua volta corrispondente all’articolo 5 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, e all’articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, tutti decaduti per mancata conversione in legge.

Soggetti interessati

La disciplina riguarda il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che:

  • risultava in servizio alla data del 14 agosto 1992;
  • risultava ancora in servizio alla data del 15 aprile 1993.

Facoltà di trattenimento in servizio e termine di domanda

Per tale personale è confermata la facoltà di presentare domanda di trattenimento in servizio entro il 15 settembre 1993. La circolare richiama espressamente questo termine, ribadendo che la facoltà era già stata prevista dalle norme precedenti e poi trasfusa nel decreto-legge n. 95/1994.

Cessazione dal servizio e deroga alla sospensione pensionistica

Il personale che non abbia presentato la domanda entro il termine stabilito cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993. Nei confronti di tali cessazioni non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Istruzioni operative già impartite

Poiché le disposizioni del decreto-legge n. 95/1994 coincidono con quelle già contenute nei precedenti decreti-legge decaduti, la circolare dispone che continuino a trovare applicazione le istruzioni già fornite con:

  • circolare n. 217 del 29 settembre 1993;
  • circolare n. 240 del 22 ottobre 1993;
  • circolare n. 21 del 22 gennaio 1994.

In sostanza, il documento non introduce una disciplina nuova, ma conferma la validità delle regole operative già diffuse in precedenza per la gestione del personale della soppressa Agenzia e per il correlato trattamento pensionistico.

Punti principali

Richiamo al decreto-legge n. 95/1994

La circolare prende atto della pubblicazione del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, che reca disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. Il provvedimento è indicato come reiterazione del decreto-legge 9 dicembre 1993, n. 506, decaduto per mancata conversione in legge.

Disciplina del personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno

L'articolo 7 del decreto-legge n. 95/1994 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e conferma che il personale della soppressa Agenzia, in servizio alla data del 14 agosto 1992 e ancora in servizio al 15 aprile 1993, poteva presentare domanda di trattenimento in servizio entro il 15 settembre 1993.

Cessazione dal rapporto di impiego e regime pensionistico

Il testo ribadisce che il personale che non abbia presentato la domanda entro il termine previsto cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993. Per tali cessazioni non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

Conferma delle precedenti istruzioni operative

Poiché le disposizioni del decreto-legge n. 95/1994 ripetono integralmente quelle già contenute nel decreto-legge n. 506/1993 e, prima ancora, nei decreti-legge n. 403/1993 e n. 285/1993, la circolare dispone che continuino ad applicarsi le istruzioni già impartite con le circolari n. 217 del 29 settembre 1993, n. 240 del 22 ottobre 1993 e n. 21 del 22 gennaio 1994.

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