Circolare numero 93 del 18-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione della legge 25 gennaio 1994 n. 54, che integra la legge n. 58/1992 consentendo, su domanda dell’iscritto, il riconoscimento anche di periodi contributivi che abbiano già dato luogo a pensione di vecchiaia. Vengono precisati ambito soggettivo, modalità di richiesta, criteri per il calcolo della riserva matematica, istruttoria delle domande e recupero delle rate di pensione già percepite, oltre agli interessi applicabili.
Riconoscimento di periodi contributivi per gli iscritti al Fondo pensione "Telefonici"
Riconoscimento di periodi contributivi nel Fondo "Telefonici"
La circolare fornisce istruzioni applicative sulla legge 25 gennaio 1994 n. 54, pubblicata in G.U. n. 20 del 26 gennaio 1994, che integra l’art. 5 della legge 29 gennaio 1992 n. 58 in materia di unificazione presso il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. L’intervento normativo amplia l’ambito dei periodi riconoscibili e chiarisce le modalità operative da seguire per le domande presentate dagli iscritti.
Ambito della modifica legislativa
La legge n. 54/1994 prevede che, alle stesse condizioni già stabilite dall’art. 5 della legge n. 58/1992, possano essere riconosciuti utili, a richiesta dell’iscritto, anche i periodi di contribuzione che abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle gestioni previdenziali di provenienza. Il riconoscimento rileva sia per il conseguimento del diritto sia per la determinazione della misura delle prestazioni. Inoltre, esso comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione già percepite dall’assicurato, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,5% annuo.
Soggetti legittimati e perimetro oggettivo
La facoltà di unificazione riguarda l’iscritto che fosse in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 58/1992. La circolare precisa che l’estensione opera solo per i periodi che abbiano determinato una pensione di vecchiaia, con esclusione di qualunque altra forma di trattamento pensionistico. Resta inoltre fermo che il successivo conseguimento, dopo il 20 febbraio 1992, di una pensione a carico del Fondo speciale non impedisce di chiedere l’unificazione.
Domanda dell’assicurato e momento rilevante
L’unificazione è rimessa alla scelta dell’interessato, che deve presentare apposita domanda, senza che siano previsti termini temporali di decadenza. La data di presentazione della domanda è decisiva per rendere applicabile l’art. 5 della legge n. 58/1992. Ai fini della definizione della pratica devono essere considerati i dati contributivi, retributivi e anagrafici riferiti a tale data, oppure, se la pensione del Fondo telefonici risulti già liquidata con decorrenza successiva al 20 febbraio 1992, con riferimento a quella situazione.
Oneri finanziari e piano di versamento
Restano ferme le condizioni generali della disciplina originaria: l’azienda di appartenenza è tenuta a versare la somma dovuta a titolo di riserva matematica e il relativo debito segue le modalità di calcolo e di versamento rateale previste dalla normativa applicabile. La circolare specifica che il piano di ammortamento da notificare all’azienda deve essere articolato in quindici annualità costanti e posticipate. Su tali rate vanno calcolati gli interessi di dilazione al tasso annuo del 5%, a decorrere dalla data di entrata in ammortamento del debito, con esclusione degli interessi di pre-ammortamento per il periodo precedente.
Istruttoria delle domande e gestione operativa
Le domande presentate in base alla legge n. 54/1994 devono essere trattate separatamente dalle altre pratiche, in attesa dell’attivazione della procedura automatizzata richiamata dalla circolare n. 9 del 13 gennaio 1994. Nelle more, le SAP devono predisporre la modulistica necessaria per la gestione dei casi che dovessero presentarsi.
Verifiche documentali richieste alle gestioni previdenziali
In sede di istruttoria, le SAP devono richiedere alle gestioni previdenziali interessate una documentazione completa. In particolare occorre acquisire: la certificazione dei periodi assicurativi; il versamento in unica soluzione dell’ammontare dei contributi e dei relativi interessi; e un’esplicita attestazione dell’avvenuto recupero delle rate di pensione di vecchiaia percepite dal richiedente.
Regole generali applicabili
Per quanto non espressamente disciplinato dalla circolare, e sempre che non vi siano incompatibilità con le nuove istruzioni, continuano ad applicarsi le disposizioni generali già impartite per l’esecuzione della legge n. 58/1992 nell’ambito del Fondo speciale per i "Telefonici".
Punti principali
Estensione del riconoscimento dei periodi contributivi
La legge n. 54/1994 aggiunge all’art. 5 della legge n. 58/1992 la possibilità di riconoscere, alle stesse condizioni, anche i periodi di contribuzione che abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico della gestione di provenienza. Il riconoscimento vale ai fini del diritto e della misura delle prestazioni e comporta il recupero, da parte delle gestioni interessate, delle rate di pensione già percepite, maggiorate degli interessi composti al tasso annuo del 4,5%.
Soggetti interessati e tipo di pensione rilevante
La facoltà di unificazione è riservata all’iscritto che fosse in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 58/1992. Sono interessati solo i periodi che abbiano dato luogo a pensione di vecchiaia, restando escluso qualsiasi altro tipo di pensione. La possibilità di avvalersi della disciplina non è preclusa dal fatto che il richiedente abbia, dopo il 20 febbraio 1992, ottenuto una pensione a carico del Fondo speciale.
Domanda dell’assicurato e decorrenza degli effetti
L’unificazione è rimessa alla discrezionalità dell’assicurato, che deve presentare apposita domanda senza termini di decadenza. La data di presentazione della domanda è il momento che consente di applicare l’art. 5 della legge n. 58/1992; ai fini del calcolo assumono rilievo i dati contributivi, retributivi e di età riferiti a tale data, oppure alla pensione già liquidata con decorrenza successiva al 20 febbraio 1992.
Oneri a carico dell’azienda e modalità di calcolo
Restano ferme le condizioni generali previste dall’art. 5 della legge n. 58/1992: l’azienda di appartenenza deve corrispondere la somma dovuta a titolo di riserva matematica e il relativo debito può essere versato secondo il piano rateale previsto dalla disciplina generale. La circolare precisa che, per il piano di versamento, vanno considerate quindici annualità costanti e posticipate.
Istruttoria delle domande e adempimenti delle SAP
Le domande presentate ai sensi della nuova legge devono essere istruite e definite separatamente dalle altre, in attesa dell’utilizzo della procedura automatizzata richiamata dalla circolare n. 9 del 13 gennaio 1994. In via transitoria, le SAP devono predisporre la modulistica necessaria per i casi che si presentino nel frattempo.
Documentazione da acquisire dalle gestioni previdenziali
In sede istruttoria, le SAP devono richiedere alle gestioni previdenziali interessate non solo la certificazione dei periodi assicurativi e il versamento in unica soluzione di contributi e interessi, ma anche una esplicita attestazione dell’avvenuto recupero delle rate di pensione di vecchiaia già percepite dal richiedente.
Interessi di dilazione
Nel debito da notificare all’azienda, il piano rateale deve includere gli interessi di dilazione al tasso annuo del 5%, calcolati dalla data di entrata in ammortamento del debito. La circolare esclude invece l’applicazione degli interessi di pre-ammortamento per il periodo precedente tale data.
Applicazione delle regole generali del Fondo telefonici
Per quanto compatibili e non in contrasto con le istruzioni impartite, devono essere osservate le disposizioni generali già fornite per l’applicazione della legge n. 58/1992 nell’ambito del Fondo speciale per i "Telefonici".
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