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Circolare

Circolare numero 87 del 15-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga gli Accordi e le Convenzioni di sicurezza sociale vigenti con numerosi Paesi extracomunitari, indicando per ciascuno le prestazioni coperte e le contribuzioni dovute secondo la legge n. 398/1987 o la legislazione italiana, a seconda che il personale sia assoggettato al regime del Paese di destinazione o sia distaccato e mantenga la legislazione nazionale. Vengono inoltre chiarite le regole per i distacchi, le trasferta, il decorso temporale di alcune contribuzioni, il recupero di partite pregresse e le modalità operative di esposizione nel mod. DM10/2, con specifici codici contributivi e indicazioni sulla fiscalizzazione.

Accordi e convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con Paesi extra-CEE e relative contribuzioni dovute ai lavoratori distaccati o assunti all'estero

Accordi e convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con Paesi extra-CEE

La circolare fornisce un quadro organico degli accordi e delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale vigenti con Paesi extracomunitari, a complemento della circolare n. 90 del 21 marzo 1992. L’obiettivo è chiarire, per le diverse situazioni di lavoro all’estero, quali tutele previdenziali e assistenziali restino a carico della legislazione italiana e quali, invece, siano regolate dagli accordi internazionali.

Distinzione tra lavoratori all’estero, distaccati e trasferte

La circolare individua due fattispecie principali:

  • lavoratori assunti per lavorare in uno dei Paesi convenzionati o trasferiti stabilmente all’estero, sottoposti alla normativa del Paese straniero;
  • lavoratori distaccati in Paesi convenzionati, per i quali gli accordi possono prevedere la permanenza, per un certo periodo, della legislazione sociale del Paese di origine.

Per entrambi i casi opera, in via residuale, la tutela della legge n. 398/1987 quando l’accordo non prevede la relativa copertura. Una volta scaduto il periodo di applicazione della legislazione del Paese d’origine, il lavoratore distaccato viene ricondotto alla prima ipotesi. La circolare precisa inoltre che la trasferta, intesa come dislocazione temporanea fuori dal normale luogo di lavoro per un incarico circoscritto, resta integralmente soggetta alla normativa italiana in materia di assicurazioni sociali.

Decorrenza degli obblighi contributivi e partite pregresse

Per il personale ricadente nelle due fattispecie sopra indicate, gli adempimenti contributivi relativi alle contribuzioni disciplinate dalla legge n. 398/1987 devono essere eseguiti, salvo diverse istruzioni ministeriali, a partire dall’aprile 1992.

Per eventuali posizioni pregresse, la circolare richiama la possibilità di fare ricorso alla delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, da gestire tramite la procedura amministrativa di regolarizzazione. Per i lavoratori distaccati, invece, le contribuzioni relative alle forme di previdenza e assistenza previste dagli accordi restano dovute senza limiti temporali e le omissioni sono recuperabili con le sanzioni civili ordinarie.

Quadro Paese per Paese: accordi, prestazioni e contribuzioni

La circolare passa in rassegna i singoli Paesi con i relativi accordi, le date di entrata in vigore e le prestazioni coperte o escluse.

Per ogni Paese indica due regimi contributivi distinti:

  • il personale sottoposto alla normativa del Paese di destinazione, per il quale sono dovuti alcuni contributi in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali;
  • il personale distaccato, per il quale continuano ad applicarsi, per le voci coperte dalla legislazione italiana, le contribuzioni secondo la normativa nazionale vigente, con eventuali integrazioni in regime convenzionale per le voci non coperte dall’accordo.

Tra i contributi ricorrenti compaiono, a seconda dei casi, disoccupazione, mobilità, TFR, TBC, ENAOLI, CUAF, SSN, indennità economica di malattia e maternità, IVS e fiscalizzazione.

Indicazioni specifiche per alcuni Paesi

Per alcuni ordinamenti l’accordo presenta caratteristiche particolari:

  • Israele: lo scambio di lettere del 7 gennaio 1987 stabilisce che i lavoratori temporaneamente distaccati restano assoggettati alla legislazione del Paese di provenienza per 36 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi; dopo tale periodo si applica la legge n. 398/1987.
  • Messico: l’accordo è limitato alla trasferibilità in Italia o in Messico delle pensioni acquisite; per il resto si applica integralmente la legge n. 398/1987.
  • Convenzione europea: richiamata per i rapporti con la Turchia, è ratificata da vari Stati europei ed è assimilata ai regolamenti comunitari; disciplina pensioni, assegni in caso di morte, infortuni, malattie professionali, malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.
  • Svizzera: la disciplina comprende più accordi e protocolli, inclusa la retrocessione finanziaria in materia di disoccupazione per i frontalieri e il secondo accordo aggiuntivo sull’assistenza sanitaria nella forma del libero passaggio.
  • Liechtenstein: la convenzione disciplina pensioni e assegni familiari, ma non si applica a infortuni, malattia, tubercolosi e disoccupazione; la circolare segnala anche la disciplina sul trasferimento contributivo dall’assicurazione del Liechtenstein a quella italiana.
  • Norvegia, Svezia e Austria: la nota finale precisa che, dal 1 gennaio 1994, per effetto dell’estensione della regolamentazione comunitaria ai Paesi SEE, la disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori assicurati in tali Stati è quella prevista dalla regolamentazione CEE, mentre gli accordi con il Liechtenstein restano applicabili fino all’entrata in vigore dell’accordo SEE nei suoi confronti.

Modalità operative: posizione aziendale e compilazione del DM10/2

Per gli adempimenti relativi ai lavoratori operanti nei Paesi esteri con accordi parziali di sicurezza sociale deve essere aperta una posizione aziendale separata con codice di autorizzazione "4Z". Tale codice assume il significato di azienda che occupa lavoratori in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale ed esclude, per tali posizioni, i contributi CIG e Gescal.

La circolare stabilisce che i contributi dovuti vadano esposti singolarmente nel mod. DM10/2, nei righi in bianco dei quadri B-C, utilizzando un codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione. I codici identificano le singole forme contributive:

  • 01 IVS, comprensivo di contributo Asili Nido 0,10%, Addizionale Pensionati 0,20% e contributo legge n. 297/1982 dello 0,50%;
  • 02 TBC;
  • 03 ENAOLI;
  • 04 disoccupazione;
  • 05 mobilità;
  • 06 Fondo di garanzia TFR;
  • 07 CUAF;
  • 08 indennità economica di malattia;
  • 09 indennità economica di maternità.

I codici devono essere preceduti dalla qualifica del lavoratore:

  • 1 per operai;
  • 2 per impiegati;
  • 3 per dirigenti.

Devono inoltre essere seguiti dalla lettera:

  • E, se il contributo è versato sulle retribuzioni effettive secondo la legislazione italiana;
  • C, se il contributo è dovuto sulle retribuzioni convenzionali in regime di legge n. 398/1987.

La circolare fornisce anche le tabelle dei codici da utilizzare nei quadri B-C per i contributi dovuti sulle retribuzioni effettive e per quelli dovuti sulle retribuzioni convenzionali.

Fiscalizzazione e conguagli

Per il versamento dei contributi relativi alle prestazioni del Servizio sanitario, al netto delle quote di fiscalizzazione, si rinvia alle modalità della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993. Per il conguaglio delle quote di fiscalizzazione sui contributi diversi da quelli sanitari devono essere utilizzati distinti righi del quadro D, con i codici:

  • S207 per la riduzione TBC;
  • S209 per la riduzione addizionale pensionati;
  • S210 per la riduzione ENAOLI.

La circolare precisa inoltre, con note finali, alcuni criteri applicativi: la fiscalizzazione si applica nelle misure previste per il settore di appartenenza dell’impresa; per alcune voci, come indicato nelle note, non opera l’abbattimento dei 10 punti.

Punti principali

Ambito della circolare e distinzione tra trasferte e distacchi

La circolare integra la precedente n. 90 del 21 marzo 1992 e offre un quadro riassuntivo degli accordi bilaterali con Paesi extracomunitari che garantiscono una tutela parziale rispetto alla legge n. 398/1987. Distingue tra lavoratori assunti o trasferiti nel Paese estero, soggetti alla normativa straniera salvo le tutele residuali della legge n. 398/1987 quando non previste dall’accordo, e lavoratori distaccati per i quali permane per un certo periodo la legislazione del Paese di origine; esaurito tale periodo, anche questi ultimi sono trattati come i primi. Per la trasferta temporanea, invece, si applica integralmente la normativa italiana di sicurezza sociale.

Decorrenza degli adempimenti e regolarizzazione di periodi pregressi

Per il personale rientrante nelle fattispecie considerate, gli adempimenti contributivi relativi alle contribuzioni ricadenti nella legge n. 398/1987 devono essere eseguiti, salvo diverse indicazioni ministeriali, a decorrere dall’aprile 1992. Per eventuali partite contributive pregresse la circolare richiama la delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, da gestire tramite la procedura amministrativa di regolarizzazione. Per i lavoratori distaccati, invece, le contribuzioni riferite alle prestazioni previste dagli accordi/convenzioni sono dovute senza limiti temporali e le omissioni sono sanabili con applicazione delle sanzioni civili ordinarie.

Schede Paese: prestazioni coperte e contribuzioni dovute

Per ciascun Paese sono indicati gli accordi vigenti, la data di entrata in vigore, le prestazioni previdenziali e assistenziali cui si applicano e quelle escluse, nonché le contribuzioni dovute per personale soggetto al regime estero e per personale distaccato soggetto alla legislazione italiana. In molti casi la circolare prevede, per chi è sottoposto al regime estero, il versamento su retribuzioni convenzionali di contributi come disoccupazione, mobilità, TFR, SSN e prestazioni economiche di malattia e maternità, mentre per i distaccati restano dovuti i contributi italiani ordinari (IVS, ENAOLI, TBC, CUAF, TFR, SSN, ecc.) e, in via residuale, quelli convenzionali non coperti dall’accordo.

Paesi con disciplina specifica o parziale

Alcuni accordi presentano regole particolari: Israele prevede il mantenimento integrale della legislazione del Paese di provenienza per il distacco fino a 36 mesi prorogabili di altri 12; il Messico è richiamato solo per la trasferibilità delle pensioni, mentre la legge n. 398/1987 si applica integralmente; la Convenzione europea, richiamata per i rapporti con la Turchia, è assimilata ai regolamenti comunitari e disciplina numerose prestazioni, incluse disoccupazione e assegni familiari; per Svizzera e Liechtenstein sono previsti regimi articolati con accordi aggiuntivi, retrocessione finanziaria per la disoccupazione dei frontalieri e specifiche esclusioni o trasferimenti contributivi.

Modalità operative DM10/2 e codici contributivi

Per gli adempimenti verso Paesi con accordi parziali deve essere aperta una posizione aziendale separata con codice autorizzazione "4Z", ora inteso come azienda che occupa lavoratori in Paesi esteri con accordi parziali di sicurezza sociale; ciò comporta l’esclusione dei contributi CIG e Gescal. I contributi vanno esposti singolarmente nel mod. DM10/2 nei righi in bianco dei quadri B-C, con un codice "tipo contribuzione" che identifica la voce contributiva (IVS, TBC, ENAOLI, disoccupazione, mobilità, fondo di garanzia TFR, CUAF, indennità economica di malattia e maternità), preceduto dalla qualifica del lavoratore e seguito dalla lettera E o C a seconda che il contributo sia dovuto sulle retribuzioni effettive o convenzionali.

Fiscalizzazione e contribuzione al Servizio sanitario

La circolare distingue la fiscalizzazione applicabile alle varie contribuzioni, precisando che per i contributi del Servizio sanitario nazionale si seguono le modalità della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, al netto delle quote di fiscalizzazione spettanti. Per gli altri contributi, le quote di fiscalizzazione si conguagliano sul mod. DM10/2 con appositi codici nel quadro D, tra cui S207 per la riduzione TBC, S209 per la riduzione addizionale pensionati e S210 per la riduzione ENAOLI.

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