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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02296/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Murano ha chiesto la revisione della sentenza di condanna irrevocabile (confermata in appello il 24/05/2024) relativa a lesioni personali gravi e porto illegale di arma per i fatti del 9/09/2006. La richiesta si fondava su una "prova nuova": la dichiarazione resa il 02/10/2022 da Massimo Biscaro in sede di indagini difensive (art. 491-bis c.p.p.), in cui il testimone affermava di aver visto soltanto due persone che si percuotevano e di non poter identificare Murano tra i partecipanti. Murano sosteneva che tale testimonianza fosse decisiva e idonea a determinare il proscioglimento ai sensi dell'art. 530 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di Murano. Ha ritenuto la testimonianza di Biscaro insufficiente a scardinare il compendio probatorio già valutato nelle sentenze precedenti. I motivi: l'enorme ritardo temporale (dichiarazione resa oltre sedici anni dopo i fatti), la mancata spiegazione convincente della genesi tardiva della testimonianza, incongruenze fattuali nel racconto (in particolare la descrizione della posizione delle autovetture) e l'impossibilità di considerare la dichiarazione come prova affidabile e decisiva in confronto alle risultanze già consolidate nel giudicato. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la prova nuova va preventivamente valutata nella sua attendibilità e confrontata con il compendio probatorio preesistente; non essendo ciò avvenuto in senso favorevole al ricorrente, il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato, con condanna di Murano al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la revisione del processo penale; la Corte ricorda che la revisione può essere proposta per motivi tassativi e che la nuova prova deve poter incidere sulla decisione definitiva.

  • art. 632 lett. a) cod. proc. pen.

    Precisa una delle fattispecie di revisione (richieste e presupposti); richiamata come riferimento formale alla fattispecie dedotta dal ricorrente.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento; il ricorrente chiedeva che la nuova prova portasse al proscioglimento ex art. 530, ma la Corte ha ritenuto che la prova nuova non avesse sufficiente affidabilità e incisività per determinare il proscioglimento.

  • art. 491-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente indagini difensive e raccolta di dichiarazioni dalla difesa; qui la dichiarazione di Biscaro è stata resa in tale sede e valutata come prova nuova, ma la sua tardività e contraddittorietà ne hanno limitato il valore probatorio.

  • art. 630 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento alla tipologia di "prove nuove" rilevanti per la revisione; la Corte ribadisce che tali prove devono essere valutate rispetto al complesso delle risultanze già acquisite nel giudizio concluso con condanna definitiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    comma (citazione incompleta nel testo)

    Norma relativa alle spese processuali; la sentenza impone a Murano il pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016 (Dorigo)

    Principio richiamato: nella revisione la valutazione delle nuove prove non può prescindere dal complesso degli elementi già accertati nel giudizio precedente; la nuova prova va comparata con le risultanze del giudicato.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019 (Cannatà)

    Richiama la necessità di vagliare la sicura ed effettiva affidabilità della prova nuova prima di usarla per confrontarla con le risultanze che hanno fondato la condanna definitiva.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024 (Mauriello)

    Ribadisce che la valutazione comparata delle prove nuove rispetto a quelle acquisite va distinta dalla valutazione dell'affidabilità delle prime; non sussiste obbligo di contraddittorio sulla prova nuova per dichiarare inammissibile o rigettare la revisione se il giudizio si conclude in senso negativo.

Massime di principio

  • La prova nuova proposta in sede di revisione deve essere prima valutata nella sua attendibilità intrinseca; solo se ritenuta affidabile può essere comparata con il compendio probatorio che ha fondato la condanna definitiva.
  • Il giudice della revisione ha discrezionalità nel valutare la genesi e la credibilità di una testimonianza tardiva; un lungo ritardo nella emersione della prova e la mancata spiegazione convincente della sua tardiva emersione ne riducono il valore probatorio.
  • Incongruenze fattuali tra la nuova testimonianza e elementi già accertati (es. posizione dei veicoli, dinamica degli eventi) sono motivo valido per escludere che la prova nuova sia decisiva ai fini della revisione.
  • Non è obbligatorio attivare un contraddittorio o ulteriori assunzioni di prova sulla nuova dichiarazione se il giudice della revisione ritiene la prova stessa gravata da elementi di inaffidabilità tali da escluderne efficacia.
  • Per ottenere la revisione favorevole è necessario che la prova nuova non solo introduca un dubbio, ma sia idonea, per affidabilità e rilevanza, a determinare la diversa decisione (assoluzione/proscioglimento) rispetto al giudicato.
  • La valutazione comparativa delle prove richiede sempre il confronto con il quadro probatorio consolidato: la semplice incompatibilità tra versioni non basta se la nuova prova non supera il vaglio di attendibilità.

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