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Sentenza

Sentenza n. 12927/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del silenzio rifiuto/inadempimento opposto dall'INPS alle richieste dei ricorrenti, in relazione all'applicazione del beneficio economico di cui all'art. 6 bis del DL 387/87 con conseguente rideterminazione della loro pensione, delle risposte negative rivolte a -OMISSIS-. del 3.09.23, -OMISSIS-. del 14.02.24, -OMISSIS-. del 21.01.24, -OMISSIS-. del 14.02.24, -OMISSIS- A. de 13.02.24, -OMISSIS-. del 30.01.24, di ogni altro atto presupposto o connesso; nonché per l’accertamento del diritto ai benefici economici di cui all'art. 6 bis del Dl 387/87 e del conseguente obbligo dell'amministrazione di provvedere al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali.

Giustizia amministrativa202403058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego e silenzio-inadempimento dell'INPS sulle richieste di riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato, salvo uno appartenente al Corpo forestale dello Stato, erano stati collocati in quiescenza a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Hanno chiesto l'accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente ricalcolo dell'indennità di buonuscita, impugnando il silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento dell'INPS e le risposte negative rese ai singoli interessati. I motivi dedotti hanno riguardato la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e l'eccesso di potere per violazione di legge, difetto ed erronea motivazione. L'INPS ha eccepito il difetto di interesse attuale, l'infondatezza della pretesa e, in subordine, la prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, ritenendo attuale l'interesse alla corretta quantificazione del TFS poiché l'INPS aveva già elaborato i prospetti di liquidazione senza includere i sei scatti. Nel merito, ha riconosciuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine previsto per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è stato ritenuto perentorio né assistito da una decadenza, poiché la disposizione non qualifica il termine in tal senso e non prevede espressamente conseguenze decadenziali. Il Collegio ha inoltre richiamato l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che conferma la persistente applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto. È stata respinta anche l'eccezione di incostituzionalità, formulata genericamente dall'INPS e comunque ritenuta infondata alla luce della giurisprudenza richiamata. L'eccezione di prescrizione è stata rigettata perché il termine quinquennale decorre dall'ordinativo di pagamento o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui l'interessato acquisisce conoscenza dell'omesso computo dei sei scatti, e non dalla cessazione dal servizio. Il TAR ha quindi dichiarato il diritto dei ricorrenti al beneficio e ordinato all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale della Polizia di Stato ... e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica, ai fini della liquidazione del TFS, anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante riconoscimento dei sei scatti stipendiali.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto

    La disposizione conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    In caso di riliquidazione delle prestazioni spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei loro diritti e della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 deve essere riconosciuto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza, in assenza di un'espressa previsione normativa chiara e univoca.
  • L'interesse ad agire per ottenere la corretta quantificazione del trattamento di fine servizio è attuale anche prima dell'effettiva liquidazione, quando l'amministrazione abbia già predisposto un prospetto di calcolo che ometta il beneficio spettante.
  • La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio decorre dall'ordinativo di pagamento o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, cioè dal momento in cui l'interessato può conoscere l'omesso computo del beneficio, e non dalla data di cessazione dal servizio.
  • In presenza di un'espressa previsione legislativa attributiva del beneficio previdenziale, esigenze di sostenibilità finanziaria o interpretazioni costituzionalmente orientate non possono essere utilizzate per attribuire alla disposizione un contenuto contrario a quello testuale.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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