Sentenza del 06/07/2016 n. 4393 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta direttamente dal Concessionario - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dal Concessionario tramite servizio postale, sostenendo che tale modalità non fosse conforme all'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 o che richiedesse ulteriori formalità di notificazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta conforme all'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 la notificazione della cartella effettuata direttamente dal Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente la consegna del plico, da parte del portalettere, al domicilio del destinatario, secondo gli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, senza necessità di ulteriori formalità proprie della notificazione eseguita da un ufficiale notificatore.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal Concessionario mediante servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario.
Artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001
Le disposizioni regolano le modalità di consegna degli invii postali e supportano la validità della consegna del plico da parte del portalettere presso il domicilio del destinatario.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza che sia indispensabile l'intervento di un ufficiale giudiziario o di altro soggetto notificatore.
- Per il perfezionamento della notificazione postale è normalmente sufficiente che il plico sia consegnato dal portalettere al domicilio del destinatario, nel rispetto delle regole postali applicabili.
- La contestazione della notifica non può fondarsi soltanto sul fatto che la cartella sia stata spedita direttamente dal Concessionario; occorre dimostrare vizi concreti relativi alla spedizione, alla consegna, all'indirizzo o alla documentazione dell'avviso di ricevimento.
- La regolarità della notificazione va comunque valutata in relazione alla prova della spedizione e della consegna e alle specifiche circostanze del caso concreto.
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