Ordinanza n. 2142/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza relativa al permesso di soggiorno per motivi di studio, comunicata il 10 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui la Questura di Roma ha archiviato la pratica relativa al permesso di soggiorno per motivi di studio. La Questura ha comunicato che il permesso, rilasciato per motivi di studio ma mai ritirato, era scaduto il 31 ottobre 2025 e, per tale ragione, era stato riconsegnato dall’Ufficio di pubblica sicurezza alla Questura per l’archiviazione. Il ricorrente ha fatto riferimento anche alla possibile conversione del titolo per motivi di lavoro. In sede cautelare, il Collegio ha rilevato che il percorso formativo presso la Rome Business School avrebbe dovuto concludersi il 20 ottobre 2025 e che non era stata prodotta documentazione idonea a dimostrare se il percorso fosse stato effettivamente intrapreso o fosse ancora in corso. Non risultava quindi dimostrato un interesse attuale a ottenere un permesso per motivi di studio con decorrenza dal momento della consegna. Quanto alla conversione per motivi di lavoro, il ricorrente non poteva ottenere una pronuncia cautelare, poiché si trattava di un potere non ancora esercitato dalla Questura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non dimostrato, allo stato degli atti, l’interesse concreto e attuale del ricorrente al rilascio o alla consegna di un permesso per motivi di studio, in assenza di elementi sul concreto svolgimento e sull’eventuale prosecuzione del percorso formativo, ormai prossimo o successivo alla data di scadenza del titolo. Il Collegio non si è pronunciato sulla conversione del permesso in titolo per motivi di lavoro, trattandosi di un potere amministrativo non ancora esercitato e quindi non suscettibile di essere anticipato in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; la richiesta è stata respinta.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi su un potere amministrativo non ancora esercitato, né anticipare la decisione dell’amministrazione sulla conversione del titolo di soggiorno per motivi di studio in titolo per motivi di lavoro.
Massime di principio
- La tutela cautelare presuppone la dimostrazione di un interesse concreto e attuale alla misura richiesta; tale interesse non emerge quando il richiedente non documenta l’effettivo svolgimento o la prosecuzione del percorso di studio cui è collegato il permesso di soggiorno e il titolo risulta ormai scaduto.
- Il giudice amministrativo non può pronunciarsi, neppure in sede cautelare, su una conversione del titolo di soggiorno relativa a un potere amministrativo che l’amministrazione non abbia ancora esercitato; una simile pronuncia anticiperebbe indebitamente l’esercizio della funzione amministrativa.
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