Sentenza n. 495/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 694/2024, resa tra le parti, pubblicata il 26 febbraio 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 292/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 694/2024, confermativa del provvedimento di decadenza integrale dagli aiuti agricoli e di recupero di euro 134.921,64 oltre interessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni agricole)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva presentato domande di aiuto e pagamento per diverse misure agricole relative alle annualità dal 2013 al 2017. A seguito di una segnalazione dell’OLAF, l’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania aveva contestato la falsa dichiarazione di conduzione in affitto di numerose particelle catastali e aveva avviato il procedimento di recupero. Dopo la comunicazione di avvio e la presentazione di memorie, l’Ispettorato aveva dapprima disposto una decadenza parziale per euro 8.145,07 e, successivamente, aveva intimato la restituzione integrale degli aiuti percepiti, pari a euro 134.921,64, applicando la clausola antielusione. In primo grado e in appello sono stati dedotti: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio; difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà per l’applicazione della clausola antielusione dopo il precedente provvedimento di decadenza parziale; carenza di istruttoria e di prova della creazione artificiosa delle condizioni per ottenere gli aiuti; violazione della disciplina europea e nazionale sulle dichiarazioni eccedenti e del principio di proporzionalità; mancanza della prova dell’intenzionalità necessaria per la revoca integrale dei benefici. L’appellante contestava inoltre la rilevanza della mancata opposizione dei proprietari dei terreni e sosteneva che avrebbe dovuto applicarsi il regime della dichiarazione eccessiva di superficie, con rideterminazione del contributo anziché recupero integrale.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all’art. 7 l. 241/1990 poiché lo stesso ricorrente aveva riconosciuto di aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e di aver presentato memorie, potendo quindi esercitare il contraddittorio. Ha escluso la rilevanza della mancata opposizione dei proprietari, individuando il dato decisivo nella falsa dichiarazione dell’appellante relativa alla conduzione in affitto di numerose particelle. La falsità, non contestata e collegata agli accertamenti dell’OLAF, è stata ritenuta sufficiente, considerate anche l’estensione dei terreni coinvolti e l’incidenza superiore o prossima al 10% del totale, a fondare ragionevolmente la conclusione che le condizioni per ottenere gli aiuti fossero state create artificialmente. Il Collegio ha distinto il caso da un parallelo giudizio nel quale lo scostamento riguardava una sola particella e circa l’1% della superficie, ritenendo in quel caso non dimostrato il dolo. Ha precisato che la mera percentuale di scostamento non costituisce, isolatamente, prova del dolo: rileva soprattutto l’entità relativa del maggior profitto ottenuto mediante l’inclusione di terreni non spettanti. Uno scostamento di pochi punti percentuali, in assenza di ulteriori indizi, è più probabilmente riconducibile a errore dichiarativo; uno scostamento che raggiunga o si avvicini a una percentuale a due cifre rende invece più probabile la creazione dolosa e artificiale delle condizioni di accesso al finanziamento. Poiché nel caso concreto la falsità riguardava numerose particelle e una superficie rilevante, è stata ritenuta legittima la revoca integrale degli aiuti. L’appellante è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
La reiterazione in appello dei motivi dedotti in primo grado consente al giudice di esaminare direttamente l’intero thema decidendum originario, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’appello.
art. 7 l. 241/1990
Non sussiste violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio quando il destinatario dichiara di aver ricevuto la comunicazione e di aver partecipato al procedimento presentando memorie.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di recupero è stato ritenuto sufficientemente motivato in relazione alla falsa dichiarazione concernente numerose particelle e alla conseguente creazione artificiale delle condizioni per ottenere gli aiuti.
art. 60 Reg. (UE) n. 1306/2013
“creazione artificiale delle condizioni richieste per l’ottenimento”
La clausola antielusione consente la revoca integrale del beneficio quando il richiedente abbia creato dolosamente e artificialmente le condizioni necessarie per ottenerlo.
art. 35, comma 6, Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
“creazione artificiale delle condizioni richieste per l’ottenimento”
La disposizione è applicabile quando la condotta dichiarativa, valutata nel suo complesso, dimostri la creazione artificiosa e intenzionale delle condizioni di accesso all’aiuto.
art. 5, lett. e), Regolamento (CE) n. 2988/1995
È richiamata quale base del precedente provvedimento di decadenza parziale, senza che il Collegio ne faccia applicazione decisiva nella definizione dell’appello.
art. 9, commi 1, 2 e 5, d.m. 20 marzo 2015, n. 1922
È stata invocata dall’appellante per sostenere l’applicazione della disciplina sulle dichiarazioni eccessive di superficie, ma il Collegio ha ritenuto decisiva la diversa fattispecie della falsa dichiarazione dolosa e della clausola antielusione.
art. 58 Regolamento (CE) n. 1122/2009
La disciplina della dichiarazione eccessiva di superficie, invocata per ottenere una rideterminazione del contributo, non prevale quando la condotta integri la creazione artificiale e dolosa delle condizioni per ottenere l’aiuto.
art. 40 Regolamento (UE) n. 640/2014
È stata richiamata in relazione alla proporzionalità delle conseguenze delle irregolarità, ma non conduce all’applicazione della sola rideterminazione quando ricorra la clausola antielusione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione dell’interessato escludono la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 quando il destinatario abbia potuto conoscere le contestazioni e presentare memorie difensive.
- La clausola antielusione prevista dalla disciplina europea sugli aiuti agricoli comporta la revoca integrale del beneficio quando l’interessato abbia creato dolosamente e artificialmente le condizioni necessarie per ottenerlo.
- La mera percentuale di superficie dichiarata in eccedenza non costituisce, da sola, prova certa del dolo; la valutazione deve considerare l’entità relativa del maggior profitto, il numero e l’estensione dei terreni coinvolti e l’eventuale presenza di ulteriori elementi indiziari.
- In assenza di ulteriori indizi, uno scostamento di pochi punti percentuali può essere più probabilmente ricondotto a un errore dichiarativo non doloso; quando lo scostamento raggiunge o si avvicina a una percentuale a due cifre del beneficio richiesto in eccedenza, può risultare più probabile la creazione artificiale e intenzionale delle condizioni per accedere all’aiuto.
- La disciplina della dichiarazione eccessiva di superficie, che consente la rideterminazione del contributo, non trova applicazione in luogo della revoca integrale quando l’irregolarità sia qualificabile come condotta dolosa di creazione artificiale delle condizioni per ottenere il finanziamento.
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