Sentenza del 21/01/2020 n. 563 - Comm. Trib. Prov. Catania
ICI - Decadenza dalla potestà impositiva - Dies ad quem
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto fondata la deduzione del ricorrente: l'avviso di accertamento notificato oltre il termine del 31 dicembre del quinto anno è dichiarato inefficace per decadenza della potestà impositiva. Si è fatto richiamo alla giurisprudenza conforme (Cass. n. 28043/2018) che conferma l'interpretazione del dies ad quem come perentorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento ICI per mancato pagamento, fondato sulla presunta decadenza della potestà impositiva: ai sensi dell'art. 1, co. 161, L. 296/2006 (e richiamo all'art. 37, co. 53, D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006) l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto; la notifica intervenuta oltre tale termine è inefficace e determina la perdita del potere impositivo.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, Legge 296/2006
stabilisce il termine perentorio di decadenza: l'avviso di accertamento relativo all'ICI deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto; la corte interpreta il termine come dies ad quem per la validità della notifica
Art. 37, comma 53, D.L. 223/2006 conv. in Legge 248/2006
richiamato quale norma collegata che concorre a definire il regime transitorio/temporale delle imposte locali; la giurisprudenza utilizza il combinato disposto per confermare il criterio di decorrenza e la perentorietà del termine
Massime di principio
- Per calcolare il termine di decadenza si prende come riferimento l'anno in cui il tributo è dovuto e si conta fino al 31 dicembre del quinto anno successivo (es.: tributo dovuto nel 2010 -> termine 31/12/2015).
- La notifica dell'avviso di accertamento intervenuta dopo il dies ad quem è inefficace e comporta la perdita del potere dell'ente impositore di accertare e riscuotere l'ICI (decadenza).
- Il termine è perentorio: non è rilevante la data di pagamento, di scoperta dell'omissione o il momento in cui l'ente ha avuto conoscenza, se la notifica è oltre il 31 dicembre del quinto anno la pretesa è estinta salvo casi di interruzione o sospensione espressamente previsti dalla legge.
- Nei procedimenti similari è fondamentale verificare la data di notifica risultante dagli atti (o dalla relata di notifica) e confrontarla con il dies ad quem; la prova della tempestività grava sull'ente impositore.
- Eventuali eccezioni (es. frode, simulazione, interruzione del termine per atti idonei a interrompere la decadenza) devono essere specificamente dedotte e provate dall'ente impositore per superare la decadenza.
- La giurisprudenza consolidata (es. Cass. n. 28043/2018) conferma questo orientamento: per situazioni analoghe la prassi è applicare rigidamente il termine del 31/12 del quinto anno.
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