L.R. Veneto 20/2020
Interventi a sostegno della famiglia e della natalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto istituisce una politica organica a favore della famiglia, della natalità e delle famiglie fragili: fattore famiglia, programma triennale, cabina di regia, assegno prenatale, progetto Nidi Gratis, misure per orfani, monoparentali, separati/divorziati, famiglie numerose e bigenitorialità. Prevede abrogazioni di norme previgenti e stanziamenti solo per il 2020 e per gli esercizi successivi nei limiti dei bilanci.
Interventi a sostegno della famiglia e della natalità nel Veneto
Interventi a sostegno della famiglia e della natalità nel Veneto
La legge regionale del Veneto del 28 maggio 2020 n. 20 disegna un quadro organico di politiche familiari e di sostegno alla natalità, con misure sociali, organizzative e finanziarie rivolte al territorio regionale. La disciplina mira anche a coordinare interventi di enti locali, servizi sociali, terzo settore e soggetti privati.
Finalità generali e obiettivi
La Regione promuove una politica integrata per riconoscere e sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali e per valorizzare la natalità come bene pubblico. La legge enuncia un ampio catalogo di obiettivi, tra cui:
- valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia e delle relazioni di reciprocità e solidarietà;
- sostegno alla formazione di nuovi nuclei familiari e tutela dei componenti;
- promozione della maternità e paternità responsabili, della libertà educativa e della tutela della vita;
- rimozione degli ostacoli sociali, culturali ed economici che impediscono nascite, adozioni e serenità familiare;
- sostegno alla genitorialità adottiva, alla prima infanzia, alle reti familiari e al mutuo aiuto;
- promozione di servizi informativi, turismo family friendly, formazione degli operatori e attività di ricerca e monitoraggio. La Regione prevede inoltre l’integrazione delle politiche fiscali, abitative, occupazionali, commerciali, turistiche, sportive, dei trasporti e di cura.
Fattore famiglia e prestazioni sociali comunali
Per l’accesso alle prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale è istituito il “fattore famiglia” come strumento integrativo di valutazione delle condizioni economiche e sociali. L’utilizzo da parte dei comuni è facoltativo. La Giunta regionale ne definisce ambiti di applicazione, criteri e modalità attuative.
Programmazione e governance
La politica familiare è attuata tramite un programma triennale degli interventi approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il programma dura fino all’approvazione di quello successivo e deve indicare obiettivi, priorità, modalità di azione, strutture coinvolte e risorse complessive ripartite tra gli interventi. È istituita una cabina di regia per la famiglia, con funzioni di monitoraggio, verifica e valutazione degli effetti del programma. Ne fanno parte rappresentanti politici e tecnici regionali, ANCI Veneto, direttori dei servizi socio-sanitari ULSS e rappresentanti degli organismi familiari. La partecipazione è gratuita e i componenti restano in carica per la durata del programma, con possibilità di rinnovo per non più di due mandati consecutivi.
Misure per la natalità
La legge riconosce il nascituro come destinatario dei benefici regionali che dipendono da graduatorie basate sul numero di figli; per ottenerli occorre documentare la gravidanza e, successivamente, l’avvenuta nascita entro dodici mesi. Per sostenere la natalità la Giunta istituisce:
- un assegno prenatale per spese di gravidanza e primi mesi di vita;
- interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- un progetto sperimentale “Nidi Gratis” per l’azzeramento della retta di frequenza. I contributi sono cumulabili con altri aiuti per le stesse finalità. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore la Giunta disciplina criteri e modalità di assegnazione. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse. Se il nucleo comprende minori con disabilità grave fino a 6 anni, l’entità dei contributi è raddoppiata.
Conciliazione tempi educativi e lavoro
La Giunta regionale può prevedere premialità nei bandi per progetti dei comuni o loro aggregazioni finalizzati a conciliare gli orari dei servizi educativi per la prima infanzia con le esigenze delle famiglie utenti.
Famiglie fragili e sostegni economici
La legge introduce diversi strumenti a favore delle famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità:
- fondi per i comuni che realizzano progetti per famiglie con figli minori rimasti orfani, con riduzione delle tariffe dei servizi comunali e protocolli con soggetti privati;
- fondo per l’accesso al credito, a fondo perduto, per famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in difficoltà economica, destinato soprattutto a spese sanitarie, di locazione e per servizi educativi e scolastici;
- potenziamento dei servizi di assistenza e mediazione familiare presso i consultori familiari;
- fondo per comuni che intervengono a favore di famiglie con parti trigemellari o con almeno quattro figli, sempre con riduzione delle tariffe comunali e protocolli con privati;
- contributi agli enti locali per famiglie in difficoltà o numerose che avviano percorsi sportivi per i figli. Per le misure di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14 le priorità sono determinate in base al quoziente familiare, che considera ISEE, presenza di figli non autosufficienti o di componenti con disagio psico-fisico certificato, e residenza in Veneto da almeno due anni; per alcune ipotesi bastano la sola residenza nel territorio regionale. La Giunta adotta il relativo provvedimento previo parere della commissione consiliare competente.
Bigenitorialità e comunicazioni ai genitori
Per garantire la bigenitorialità, gli uffici regionali, gli enti strumentali, le aziende sanitarie e gli organismi controllati o vigilati adeguano i procedimenti. Su istanza di almeno un genitore, le comunicazioni relative al minore devono essere inviate a entrambi, in coerenza con il provvedimento di affido condiviso; il richiedente deve allegare il provvedimento e comunicare eventuali modifiche. La Giunta promuove inoltre protocolli con scuole ed enti locali per trasmettere a entrambi i genitori informazioni scolastiche e amministrative rilevanti.
Associazionismo familiare e rappresentanza
La Regione valorizza gli organismi di rappresentanza delle famiglie e le formazioni del privato sociale impegnate sui temi familiari, soprattutto se promuovono mutuo aiuto, solidarietà intergenerazionale, formazione dei genitori e cultura dell’accoglienza. Entro 90 giorni la Giunta disciplina l’iscrizione all’elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie.
Strumenti organizzativi e territoriali
La legge prevede vari strumenti di sistema:
- una certificazione di riconoscimento familiare per organizzazioni pubbliche e private che adottano standard di qualità familiare dei servizi;
- sportelli per la famiglia attivati dai comuni, singoli o associati, con funzioni di informazione e supporto sull’accesso ai servizi;
- forme di coordinamento tra sportelli e servizi regionali, provinciali, comunali, ULSS e altri enti pubblici;
- alleanze territoriali per la famiglia, come reti tra enti locali e soggetti sociali, economici e culturali, per sviluppare iniziative, servizi, sistemi tariffari e programmazione locale;
- valutazione d’impatto familiare, da promuovere nelle politiche regionali e, mediante intese, anche nelle politiche locali, con coinvolgimento del CAL.
Clausola valutativa, transitorio e abrogazioni
La Giunta deve presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, entro un anno dall’entrata in vigore e poi ogni anno entro il 31 dicembre. Per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore continuano ad applicarsi le norme previgenti. Sono abrogate la legge regionale n. 29/2012 sul sostegno alle famiglie monoparentali e ai genitori separati o divorziati, le sue successive modifiche richiamate, e l’articolo 59 della legge regionale n. 30/2016.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Per il solo esercizio 2020 sono quantificati oneri correnti e in conto capitale per complessivi 9.980.000 euro, con specifica copertura a valere su Fondo nazionale per le politiche sociali, risorse regionali e stanziamenti di bilancio indicati dalla legge. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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