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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10665/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, recuperando a tassazione parte dei costi di sponsorizzazione sostenuti da una società operante nel commercio all'ingrosso di ferramenta, ritenendoli indeducibili per difetto di inerenza e, conseguentemente, contestandone anche la rilevanza ai fini IVA. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo applicabile la presunzione di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002 e quindi integralmente deducibili i costi. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 90 L. 289/2002 e degli artt. 109 TUIR, 53 Cost. e 2697 c.c., sostenendo che la presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione opera solo quando il soggetto sponsorizzato sia una società o associazione sportiva dilettantistica; nel caso concreto, invece, il destinatario della sponsorizzazione era una società di capitali (Agorest s.r.l.), sicché la deducibilità andava valutata secondo i criteri ordinari di inerenza e congruità. Il contribuente resisteva contestando il ricorso e, in via pregiudiziale, eccepiva la tardività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività, affermando che la proroga di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. si applica anche al termine lungo ex art. 327 c.p.c. maggiorato della sospensione feriale e, per effetto di ciò, anche alla successiva sospensione straordinaria dei termini prevista dalla L. 197/2022. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la sentenza di merito nella parte in cui aveva applicato la presunzione assoluta di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002 a un soggetto sponsorizzato che non era una società o associazione sportiva dilettantistica, ma una società di capitali. Ha quindi cassato la decisione impugnata in parte qua e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per una nuova valutazione della deducibilità delle spese secondo i criteri ordinari di inerenza e congruità, provvedendo anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, L. 289/2002

    La presunzione legale di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione opera solo quando il soggetto sponsorizzato sia una società o associazione sportiva dilettantistica; non può essere estesa a una società di capitali estranea a tale categoria.

  • art. 109 TUIR

    La deducibilità dei costi, fuori dal perimetro dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, va valutata secondo i criteri ordinari di inerenza e congruità.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 2697 c.c.; non emerge una specifica statuizione autonoma della Corte su questa norma, se non nel quadro della corretta verifica della deducibilità dei costi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la decisione non sviluppa un principio specifico sull'onere della prova distinto da quello relativo all'applicazione della disciplina sostanziale.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per ricorrere per cassazione è semestrale dopo la riforma del 2009.

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    La proroga al primo giorno non festivo o al lunedì quando la scadenza cade di sabato si applica in via generale anche al termine lungo ex art. 327 c.p.c., compresa l'ipotesi in cui da tale scadenza decorra una sospensione straordinaria dei termini di impugnazione.

  • L. n. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini processuali si applica al termine lungo per impugnare e va computata una sola volta.

  • L. n. 197/2022, art. 1, comma 199

    La sospensione straordinaria di 11 mesi dei termini di impugnazione opera per le controversie definibili e decorre dal momento in cui il termine di impugnazione viene a scadenza, con applicazione della proroga se tale scadenza cade in giorno festivo o di sabato.

Massime di principio

  • La presunzione legale di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002 sulla natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione è circoscritta alle erogazioni a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche e non può essere applicata a soggetti diversi, come società di capitali.
  • Quando non opera la presunzione speciale sulle sponsorizzazioni sportive, la deducibilità del costo deve essere verificata secondo i criteri generali di inerenza e congruità del costo rispetto all'attività d'impresa.
  • La proroga del termine processuale che scade in giorno festivo o di sabato si applica anche al termine lungo per ricorrere per cassazione ex art. 327 c.p.c., comprensivo della sospensione feriale, e anche se da tale scadenza deve decorrere un'ulteriore sospensione straordinaria dei termini d'impugnazione prevista dal legislatore.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione opera solo dopo che il termine ordinario, come prorogato e/o maggiorato della sospensione feriale, sia giunto a scadenza; se la scadenza cade in giorno non lavorativo, il dies a quo della sospensione slitta al primo giorno successivo non festivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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