Regolamento (UE) 2026/1196
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1196 della Commissione, del 5 giugno 2026, che stabilisce un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce un quadro uniforme di indicatori per valutare come funzionano gli organismi per la parità negli Stati membri, in coerenza con la direttiva (UE) 2024/1499. L’obiettivo è rendere comparabili, oggettivi e affidabili i dati nazionali che gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione per la relazione di monitoraggio prevista dalla direttiva. L’allegato dettaglia indicatori su struttura, indipendenza, risorse, poteri, attività operative, accessibilità, contenzioso, consultazione e rendicontazione. Il regolamento non introduce nuovi poteri sostanziali, ma organizza la raccolta dati e precisa che non devono essere raccolti dati personali.
Stabilisce un elenco comune di indicatori per monitorare il funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1499.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e agli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1499, per la raccolta, la comunicazione e il monitoraggio di dati relativi al loro assetto nazionale, al funzionamento operativo e al riscontro sul rispetto delle norme. Gli indicatori riguardano soltanto le questioni disciplinate dalla direttiva (UE) 2024/1499; se un organismo è plurimandato o opera anche su motivi/ambiti ulteriori, i dati devono riferirsi esclusivamente al mandato rientrante nella direttiva. È espressamente esclusa la raccolta di dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; i dati previsti devono essere forniti, per le diverse parti dell’allegato, entro il 19 giugno 2031 e poi, per le sezioni previste, ogni cinque anni.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1196 della Commissione: elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità
Il regolamento attua l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1499, istituendo un set uniforme di indicatori per misurare il funzionamento degli organismi per la parità negli Stati membri. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di avere dati comparabili, oggettivi e affidabili sulla struttura, l’indipendenza, le risorse e l’efficacia di tali organismi, ai fini della relazione periodica prevista dalla direttiva.
Finalità del sistema di monitoraggio
Gli indicatori servono a chiarire quali dati debbano essere raccolti a livello nazionale dagli organismi per la parità e poi trasmessi dagli Stati membri alla Commissione. Il set comune copre sia elementi di assetto istituzionale sia risultati e attività operative, con attenzione all’indipendenza funzionale, all’accessibilità e ai poteri di tutela delle vittime di discriminazione.
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo
Il regolamento si applica agli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1499 e riguarda esclusivamente le questioni disciplinate da tale direttiva. Dove gli organismi abbiano mandati multipli o competenze ulteriori, i dati devono essere limitati alla componente riconducibile alla direttiva, o alla sua migliore approssimazione, così da evitare commistioni con ambiti estranei. È inoltre esclusa la raccolta di dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
Struttura dell’allegato
L’allegato organizza gli indicatori in tre grandi blocchi:
- assetto nazionale e funzionamento organizzativo degli organismi per la parità nello Stato membro;
- funzionamento operativo nel periodo di riferimento;
- riscontro degli organismi sul loro funzionamento in conformità delle norme.
Nella prima parte si mappano struttura, mandato, indipendenza, risorse e poteri. Nella seconda si misurano bilancio, personale, attività di sensibilizzazione, prevenzione, gestione delle denunce, ADR, accertamenti, decisioni/pareri, contenzioso, consultazione, accessibilità e rendicontazione. Nella terza parte si raccolgono elementi di autovalutazione sugli stessi profili.
Struttura, mandato e indipendenza
La parte iniziale dell’allegato richiede agli Stati membri di elencare tutti gli organismi per la parità presenti sul territorio, specificando se siano organismi plurimandato, se dispongano di un consiglio di amministrazione, quanti uffici locali abbiano e se siano enti regionali o locali autonomi. Per ciascuno devono essere indicati poteri e competenze, inclusi prevenzione, consultazione, raccomandazioni, assistenza alle vittime, risoluzione alternativa delle controversie, accertamenti, pareri, decisioni vincolanti e contenzioso.
L’indipendenza è oggetto di un approfondito set di domande: base giuridica dell’indipendenza, appartenenza a ministeri o altri enti, meccanismi di responsabilità, capacità di gestire risorse finanziarie e personale. In caso di organismi plurimandato, il regolamento richiede inoltre di verificare se esistano personale, team, dirigenza o procedure dedicate al mandato sulla parità in modo da garantirne l’effettivo esercizio.
Risorse e finanziamento
Il regolamento richiede di descrivere i meccanismi che assicurano adeguatezza e stabilità delle risorse, compresi consultazione preventiva sulle risorse, valutazione annuale dei fabbisogni, dotazione prevista per legge, norme di rinegoziazione, pianificazione pluriennale, indicizzazione, adeguamento in caso di nuovi compiti e riserva discrezionale per esigenze eccezionali. Nel monitoraggio operativo, gli Stati membri devono comunicare il bilancio annuale complessivo, la quota per il personale e le eventuali entrate supplementari, oltre al numero totale di lavoratori dipendenti espresso in equivalenti a tempo pieno.
Poteri operativi: denunce, ADR, accertamenti, decisioni, contenzioso
L’allegato dettaglia il percorso di gestione delle denunce ai sensi dell’articolo 6 della direttiva: ricezione della denuncia, informazione alle vittime sul quadro giuridico, sui servizi dell’organismo, sui rimedi disponibili, sulla riservatezza, sulla protezione dei dati e sull’eventuale sostegno di altri soggetti, fino alla comunicazione dell’archiviazione o della prosecuzione.
Per la risoluzione alternativa delle controversie, il regolamento richiede di indicare il tipo di meccanismo utilizzato, richiamando in particolare modelli come conciliazione e mediazione. Per gli accertamenti, occorre descrivere il quadro che consente l’accesso effettivo alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia discriminazione, nonché i poteri di ispezione, audizione, test situazionali e eventuali misure in caso di rifiuto di cooperare.
Le decisioni e i pareri devono essere monitorati quanto a contenuto, motivazione, misure riparatorie e preventive, pubblicazione di sintesi ed esecuzione o seguito dato. In materia di contenzioso, il regolamento distingue tra il potere di presentare osservazioni al giudice, agire per conto delle vittime, partecipare a sostegno delle vittime, agire in nome proprio per l’interesse pubblico e intervenire nei giudizi relativi all’esecuzione o al controllo delle proprie decisioni.
Consultazione, raccomandazioni e cooperazione istituzionale
L’articolato richiede di verificare se esista una procedura standardizzata di consultazione degli organismi per la parità da parte del governo e delle autorità pubbliche competenti in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi sui diritti e obblighi derivanti dalle direttive antidiscriminatorie richiamate. Deve inoltre essere indicato se l’organismo possa formulare raccomandazioni e chiederne il monitoraggio, nonché in che misura il governo segua i suoi pareri o raccomandazioni.
Accessibilità e parità di accesso
Gli indicatori sull’accessibilità impongono di verificare se locali, servizi, informazioni e sito web siano accessibili alle persone con disabilità e se, quando necessario, siano offerti accomodamenti ragionevoli. Il regolamento collega questo profilo anche alla direttiva (UE) 2019/882 e alle norme tecniche rilevanti in materia di accessibilità fisica e digitale.
Sul piano della parità di accesso, l’allegato richiede di indicare i canali di presentazione delle denunce, anche orale, per telefono, in presenza, per iscritto su carta o online, l’assenza di costi per il denunciante, la copertura territoriale, le lingue disponibili e i meccanismi che garantiscono l’accesso eguale ai servizi e alle pubblicazioni.
Periodicità e metodologia dei dati
Per la parte relativa all’assetto nazionale, i dati devono essere forniti entro il 19 giugno 2031; gli aggiornamenti successivi sono richiesti solo in caso di modifiche dell’assetto organizzativo nazionale. Per le sezioni sul funzionamento operativo e sul riscontro degli organismi, i dati vanno trasmessi entro il 19 giugno 2031 e poi ogni cinque anni. Tutti gli indicatori riferiti ad anni devono essere intesi come relativi ad anni civili.
Rilievi pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto come strumento di compliance documentale e di preparazione alla reportistica istituzionale. Le informazioni richieste possono implicare ricostruzioni organizzative, finanziarie e statistiche molto dettagliate, specie per organismi plurimandato o sistemi nazionali decentrati, e il testo ammette esplicitamente l’uso di caselle commenti per spiegare approssimazioni, difficoltà di disaggregazione o peculiarità nazionali.
Disposizioni principali
Elenco unico degli indicatori comuni
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco degli indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1499, utilizzati come base per la raccolta dati e la comunicazione delle informazioni alla Commissione.
Esclusione di dati personali
L’articolo 1 precisa che i dati raccolti sulla base degli indicatori comuni non includono dati personali, come definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Struttura dell’allegato e periodicità della raccolta
L’allegato divide gli indicatori in tre blocchi: assetto nazionale e funzionamento organizzativo; funzionamento operativo nel periodo di riferimento; riscontro degli organismi sul loro funzionamento. Per la parte sull’assetto nazionale i dati vanno forniti entro il 19 giugno 2031 e aggiornati solo in caso di modifiche dell’assetto; per le altre parti entro il 19 giugno 2031 e poi ogni cinque anni.
Ambito materiale degli indicatori
Gli indicatori coprono, tra l’altro, struttura e mandato, indipendenza, risorse, poteri, bilancio, personale, sensibilizzazione, attività di prevenzione, gestione delle denunce, risoluzione alternativa delle controversie, accertamenti, decisioni e pareri, contenzioso, consultazione, accessibilità, relazioni e pianificazione strategica.
Gestione dei casi di organismi plurimandato
Se un organismo per la parità fa parte di un organismo plurimandato o svolge anche altri mandati, gli indicatori devono riferirsi soltanto al mandato relativo alle direttive considerate, o a una stretta approssimazione di tale quota di attività, con eventuali spiegazioni nelle caselle commenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1200
- Regolamento · 4 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1189
- Regolamento · 4 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1248
- Regolamento · 4 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1249
- Regolamento · 4 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1250
- Regolamento · 4 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1251
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →