Regolamento (UE) 2026/1200
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per renderlo coerente con l’eliminazione della franchigia doganale e con l’introduzione del dazio temporaneo di 3 EUR sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR. Introduce o adegua regole su garanzie globali, ufficio doganale competente, articolazione della dichiarazione in più articoli, trattamento delle spedizioni postali e codici dati/tariffari. L’obiettivo è assicurare un’applicazione uniforme del nuovo prelievo e allineare le procedure doganali alla disciplina IVA delle vendite a distanza importate. Si applica dal 1° luglio 2026.
Modifica le regole doganali di esecuzione per l’applicazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, adeguando garanzie, uffici competenti, codici e procedure postali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di merci vendute a distanza da paesi o territori terzi, in particolare alle spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 EUR, alle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale e alle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Rilevano anche i casi in cui si utilizza il regime speciale IVA per le vendite a distanza importate di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, nonché le merci oggetto di transito postale e alcune semplificazioni doganali ex articolo 177 del codice doganale dell’Unione. Restano esclusi o trattati diversamente i casi coperti dal regime speciale IVA e le merci la cui importazione è esente da IVA ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE; il regolamento si applica dal 1° luglio 2026 in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione
Il regolamento adegua il quadro applicativo del codice doganale dell’Unione all’eliminazione della franchigia doganale e all’introduzione del dazio temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco non superiore a 150 EUR. Le modifiche interessano il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e mirano a coordinare dogana, regime IVA per le vendite a distanza e procedure postali.
Contesto e finalità
La Commissione interviene per assicurare un’applicazione coerente delle nuove regole introdotte dal regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, che ha soppresso la franchigia doganale per le spedizioni di valore contenuto. Il regolamento chiarisce inoltre il trattamento delle spedizioni corrispondenti a vendite a distanza, anche quando sono inserite in spedizioni collettive o gestite tramite operatori postali.
Garanzie globali e importi di riferimento
L’articolo 155, paragrafo 3, viene integrato per includere, tra le componenti dell’importo di riferimento delle garanzie globali, una stima dei dazi all’importazione e degli altri oneri attesi per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR vendute a distanza. L’articolo 157, paragrafo 1, disciplina il monitoraggio della quota di garanzia relativa ai dazi e agli altri oneri, prevedendo che il controllo avvenga per ciascuna dichiarazione doganale al momento del vincolo al regime di immissione in libera pratica, con una disciplina specifica per le spedizioni di cui sopra e per le dichiarazioni presentate in regime semplificato con autorizzazione ex articolo 166, paragrafo 2, o articolo 182 del codice.
Ufficio doganale competente e coordinamento con il regime IVA
L’articolo 221, paragrafo 4, stabilisce che, per le merci vendute a distanza e importate da paesi o territori terzi con valore intrinseco non superiore a 150 EUR, l’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica è quello dello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto. La regola non si applica quando si ricorre al regime speciale IVA per le vendite a distanza di beni importati previsto dalla direttiva 2006/112/CE.
Articolazione della dichiarazione e calcolo del dazio
Con il nuovo articolo 222, le informazioni relative a ciascun articolo indicato in una dichiarazione doganale sono considerate dichiarazioni separate; tuttavia, in presenza di una richiesta di semplificazione ai sensi dell’articolo 177 del codice, le merci contenute nella stessa spedizione possono essere trattate come un unico articolo, salvo misure diverse applicabili a merci specifiche. L’articolo 228, paragrafo 1, precisa poi che, se una spedizione comprende merci classificate in sottovoci soggette a dazio specifico espresso con la stessa unità di misura, il dazio complessivo si calcola in base alla sottovoce con dazio specifico più elevato, salvo il caso in cui trovi applicazione il dazio di 3 EUR previsto dal regolamento (UE) 2026/382.
Controlli doganali e vendite successive
Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 243 impone alle autorità doganali, quando la verifica rivela che le merci risultano da una catena di vendite successive prima dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, di considerare soltanto la vendita a distanza ai fini dell’applicazione del regime doganale. La disposizione è pensata per evitare qualificazioni elusive e per concentrare il prelievo sulla fattispecie rilevante ai fini del nuovo dazio.
Merci trasportate sotto responsabilità di operatori postali
Gli articoli 288, 289 e 290 vengono riscritti per disciplinare il transito esterno e interno delle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale. È previsto l’uso di etichette specifiche di cui agli allegati 72-01 e 72-02, nonché regole sulla trasmissione separata o sull’allegazione della prova della posizione doganale di merci unionali, con obbligo di presentazione all’ufficio doganale di destinazione o al momento della reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione, a seconda del caso.
Aggiornamento dei codici nell’allegato B
L’allegato B viene aggiornato per adeguare i codici dei dati comuni alle nuove regole. Nel dato 11 04 000 000 vengono sostituiti i codici F40-F45, che descrivono diversi insiemi di dati parziali per merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale. Nel dato 11 09 000 000 sono aggiornati i codici di regime H1, H6 e H7; in particolare, H7 diventa il codice per la dichiarazione di immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR.
Sempre nel dato 11 10 000 000, il codice C07 viene soppresso perché riferito a un’esenzione ora eliminata, mentre viene introdotto il codice F53 per merci di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 EUR per spedizione vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati, con esclusione dei beni importati esenti da IVA ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE e di quelli per i quali l’IVA è dichiarata nel regime speciale del titolo XII, capo 7, della stessa direttiva. Infine, il dato 14 11 000 000 viene modificato per introdurre il nuovo codice di preferenza tariffaria relativo al dazio di 3 EUR.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2026.
Disposizioni principali
Adeguamento delle garanzie globali
All’articolo 155, paragrafo 3, è aggiunta una lettera c) che include, tra le componenti dell’importo di riferimento, una stima dei dazi all’importazione e degli altri oneri attesi per merci svincolate in una dichiarazione di immissione in libera pratica relative a spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR vendute a distanza. L’articolo 157, paragrafo 1, è riscritto per prevedere il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento relativa ai dazi e agli altri oneri dovuti, con specifica disciplina per tali spedizioni e per le dichiarazioni presentate con autorizzazione ex articolo 166, paragrafo 2, o articolo 182 del codice.
Ufficio doganale competente per le vendite a distanza importate
L’articolo 221, paragrafo 4, stabilisce che, per l’immissione in libera pratica di merci vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco non superiore a 150 EUR, l’ufficio competente è quello situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto, salvo utilizzo del regime speciale IVA di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE.
Articoli di merci e semplificazione
Il nuovo articolo 222 dispone che, quando una dichiarazione doganale riguarda due o più articoli di merci, le informazioni relative a ciascun articolo sono considerate una dichiarazione separata. Tuttavia, salvo il caso di merci soggette a misure diverse, le merci in una spedizione sono considerate un solo articolo se oggetto di richiesta di semplificazione ai sensi dell’articolo 177 del codice.
Calcolo del dazio specifico sull’intera spedizione
L’articolo 228, paragrafo 1, prevede che, se le merci di una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie soggette a un dazio specifico espresso con riferimento alla stessa unità di misura, il dazio da riscuotere per l’intera spedizione si basa sulla sottovoce con il dazio specifico più elevato, salvo che si applichi il dazio di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio.
Verifiche doganali su vendite successive e vendite a distanza
Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 243 chiarisce che, se la verifica mostra che la dichiarazione riguarda merci vendute in una serie di operazioni successive concluse prima dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione e una di esse è una vendita a distanza ex articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, le autorità doganali considerano solo la vendita a distanza ai fini dell’applicazione del regime doganale.
Transito postale e prova dello status unionale
Gli articoli 288, 289 e 290 sono riscritti per disciplinare l’etichettatura delle spedizioni trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale in transito esterno o interno, inclusi i casi in cui la spedizione contenga merci unionali e non unionali, nonché l’uso e l’allegazione della prova della posizione doganale di merci unionali o del relativo MRN.
Aggiornamento dell’allegato B: codici dati e regimi
L’allegato B è modificato per allineare i codici ai nuovi regimi: aggiornamento dei codici F40-F45 sull’operatore postale; sostituzione dei codici di regime H1, H6 e H7; soppressione del codice C07 relativo alle spedizioni di valore trascurabile; introduzione del codice F53 per merci di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 EUR per spedizione vendute a distanza, con specifiche esclusioni IVA; sostituzione della voce di preferenza tariffaria con un nuovo codice per le merci soggette al dazio di 3 EUR.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2026, in allineamento con il regolamento (UE) 2026/382.
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