Circolare numero 114 del 15-5-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare prende atto della sentenza n. 12516 del 10.7/24.11.1992 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha confermato il principio della misura ridotta dell’indennità nella fattispecie considerata. La decisione richiama l’art. 20 del contratto corporativo, ritenuto ancora vigente ai sensi dell’art. 43 del d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Alla luce di tale orientamento, viene ritenuta superata ogni incertezza interpretativa e vengono confermate le precedenti istruzioni amministrative già impartite con la circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 e con la circolare n. 263 del 27 dicembre 1988.
Conferma della misura ridotta dell’indennità in base all’art. 20 del contratto corporativo
Conferma della misura ridotta dell’indennità
La circolare interviene per recepire l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia di misura dell’indennità, chiarendo che deve continuare ad applicarsi il criterio della misura ridotta nella fattispecie considerata. Il richiamo giurisprudenziale serve a dirimere i dubbi interpretativi emersi in precedenza e a confermare l’assetto già seguito in sede amministrativa.
Pronuncia delle Sezioni Unite
La base del chiarimento è costituita dalla sentenza n. 12516 del 10.7/24.11.1992 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha aderito a un orientamento prevalente, pur in presenza di una produzione giurisprudenziale contrastata. La Corte ha confermato il principio della riduzione dell’indennità per la fattispecie esaminata, ritenendolo corretto alla luce del quadro normativo e contrattuale di riferimento.
Fondamento normativo richiamato
Secondo quanto riportato nella circolare, il principio discende dall’art. 20 del contratto corporativo, disposizione che deve considerarsi ancora efficace in quanto "pacificamente rimasto in vigore" per effetto dell’art. 43 del d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il richiamo normativo conferma la permanenza della disciplina originaria quale base applicativa del regime indennitario in questione.
Effetti sul piano amministrativo
Alla luce della pronuncia, la circolare afferma che deve ritenersi superata ogni eventuale incertezza interpretativa nella materia. Vengono pertanto confermate le istruzioni già fornite con:
- circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, con riferimento al paragrafo 10, p. 10.4 del compendio allegato;
- circolare n. 263 del 27 dicembre 1988.
In sostanza, il documento non introduce una nuova disciplina, ma ribadisce l’applicazione di quanto già indicato in precedenza, alla luce del definitivo orientamento della Corte di Cassazione.
Punti principali
Pronuncia della Corte di Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12516 del 10.7/24.11.1992, hanno aderito a un orientamento prevalente in una giurisprudenza precedentemente contrastata, confermando il principio della misura ridotta dell’indennità nella fattispecie esaminata.
Fondamento normativo del principio
La Corte ha ritenuto che il principio derivi dall’art. 20 del contratto corporativo, disposizione che continua a operare perché "pacificamente rimasto in vigore" ai sensi dell’art. 43 del d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Conferma delle istruzioni amministrative
La circolare afferma che ogni eventuale incertezza sulla materia deve considerarsi superata e conferma le istruzioni già fornite con la circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, paragrafo 10, p. 10.4 del compendio allegato, nonché con la circolare n. 263 del 27 dicembre 1988.
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