Circolare numero 109 del 11-5-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in attuazione della legge n. 381/1991, che la verifica della soglia del 30% di lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali di cui all'art. 1, lett. b), va effettuata considerando l'intera compagine lavoratrice della cooperativa, quindi sia i soci sia i dipendenti, con esclusione dei soli soci volontari. Ne consegue che anche i lavoratori svantaggiati non soci ma dipendenti concorrono al raggiungimento della percentuale richiesta e beneficiano dell'abbattimento totale della contribuzione. La circolare segnala inoltre che eventuali statuti che escludano persone svantaggiate dalla qualità di socio devono essere portati all'attenzione degli Ispettorati del Lavoro per le necessarie verifiche e, se del caso, per la modifica dello statuto.
Base di calcolo del 30% di lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali e relativo esonero contributivo
Base di calcolo del 30% di lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali
La circolare fornisce un chiarimento applicativo sulla legge 8 novembre 1991, n. 381, con particolare riferimento alle cooperative sociali di cui all'art. 1, lett. b), e alla determinazione dei destinatari dell'esonero contributivo previsto dall'art. 4, comma 3. Il tema centrale riguarda la corretta base di calcolo della quota del 30% di lavoratori svantaggiati richiesta dalla normativa.
Finalità della disciplina
Il Ministero richiama lo spirito della legge, volto a favorire l'avviamento e l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate rispetto alla generalità dei lavoratori. Tale finalità viene perseguita sia attraverso attività direttamente orientate a questo obiettivo, sia mediante interventi fiscali e contributivi di sostegno alle imprese cooperative che operano in questa prospettiva.
Base di calcolo della percentuale del 30%
In coerenza con la circolare ministeriale n. 116/92 del 9 ottobre 1992, la percentuale dei soggetti svantaggiati impiegati nella cooperativa deve essere calcolata con riferimento al numero complessivo dei lavoratori, considerando:
- i soci;
- i dipendenti;
- con esclusione dei soli soci volontari.
La circolare precisa che tale percentuale costituisce una condizione minima affinché una cooperativa possa qualificarsi come sociale.
Inclusione dei lavoratori svantaggiati non soci
Il chiarimento evidenzia che il legislatore non ha inteso limitare la base di calcolo ai soli soci. Pertanto, ai fini della verifica del requisito del 30%, devono essere considerati anche i lavoratori svantaggiati che non siano soci ma dipendenti della cooperativa. Per questi ultimi opera comunque il beneficio del totale abbattimento della contribuzione.
Profili statutari e controlli degli Ispettorati del Lavoro
La circolare segnala inoltre che, qualora lo statuto preveda l'esclusione di persone svantaggiate dalla qualità di socio, tale circostanza deve essere segnalata agli Ispettorati del Lavoro. Spetterà a questi ultimi verificare il fondamento dell'esclusione e, ove necessario, promuovere le modifiche statutarie per rendere il testo conforme alle norme vigenti.
Punti principali
Oggetto del chiarimento ministeriale
Viene affrontato il problema della base di calcolo per verificare se almeno il 30% dei lavoratori inseriti nelle cooperative sociali sia composto da persone svantaggiate, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari dell'esonero contributivo previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Criterio di calcolo della percentuale del 30%
La percentuale dei soggetti svantaggiati deve essere calcolata sul numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, considerati sia i soci sia i dipendenti, con esclusione dei soli soci volontari. La base di riferimento non è quindi limitata ai soli soci.
Inclusione dei dipendenti svantaggiati
Ai fini del raggiungimento della soglia del 30% devono essere conteggiati anche i lavoratori svantaggiati che non siano soci ma semplici dipendenti della cooperativa. Per tali soggetti si applica ugualmente il beneficio del totale abbattimento della contribuzione.
Coerenza statutaria e controlli ispettivi
Se lo statuto della cooperativa prevede l'esclusione di persone svantaggiate dalla qualità di socio, tale circostanza deve essere segnalata agli Ispettorati del Lavoro, affinché ne verifichino la fondatezza e, se necessario, sollecitino la modifica dello statuto per renderlo conforme alla normativa vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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