Circolare numero 23 del 10-05-1993 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative alle imprese dello spettacolo sul rilascio dell’attestazione liberatoria, chiarendo che il controllo ordinario riguarda le sole attività finanziate per le quali è stata presentata domanda, mentre gli accertamenti ispettivi restano separati e riguardano la correntezza complessiva contributiva dell’azienda. Vengono inoltre indicati i codici da riportare nel mod. 031/R per accelerare l’accredito dei versamenti e vengono date precisazioni sul contributo integrativo dell’1% ex art. 3-ter D.L. n. 384/1992, con riferimento ai limiti di retribuzione annua e giornaliera e alle modalità di conguaglio.
Rilascio dell’attestazione liberatoria, codici causali di versamento e chiarimenti sul contributo integrativo dell’1%
Rilascio dell’attestazione liberatoria, codici causali di versamento e contributo integrativo dell’1%
La circolare, rivolta alle imprese dello spettacolo, contiene istruzioni operative per il rilascio dell’attestazione liberatoria, l’indicazione dei codici causali da riportare nei modelli di versamento e alcuni chiarimenti applicativi sul contributo integrativo dell’1% previsto dalla normativa in materia contributiva. Il documento distingue con nettezza il controllo finalizzato alla liberatoria, riferito alle attività finanziate, dagli accertamenti ispettivi sulla posizione complessiva dell’impresa.
Finalità e ambito del controllo per la liberatoria
La circolare spiega che la normativa vigente collega l’azione di controllo degli Uffici alle singole attività ammesse a sovvenzioni governative e per le quali l’impresa presenta domanda di attestazione liberatoria. Pur restando separata dall’attività ispettiva generale, tale verifica deve essere coordinata con un esame più ampio della correntezza aziendale in materia di obblighi contributivi. L’obiettivo dichiarato è duplice: velocizzare il rilascio della certificazione e, al contempo, contenere l’evasione contributiva.
Documentazione da produrre e istruttoria iniziale
La circolare precisa che, in linea generale, non cambia la fase di presentazione della domanda. Alla richiesta deve essere allegata, se non già agli atti, la documentazione ordinaria di rito, tra cui:
- denuncia iniziale di attività;
- denuncia contributiva;
- denuncia retributiva;
- contratti e altra documentazione utile.
Per le attività circensi, qualora non risultino in regola con gli adempimenti contributivi, deve essere allegata un’autorizzazione dell’impresa che consenta l’accantonamento della sovvenzione statale, o di una parte di essa, a copertura del debito verso l’Ente. La dichiarazione va trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo unitamente alla richiesta di accantonamento.
Controllo sugli archivi e rilascio della liberatoria
Il controllo della regolarità formale e sostanziale degli adempimenti contributivi deve essere svolto, in prima battuta, sulla base delle denunce contributive 031/CM e retributive 031/R già presenti negli archivi contributivi. Se tali modelli non risultano disponibili, devono essere acquisiti agli atti in copia autenticata. La circolare sottolinea che l’implementazione degli archivi automatizzati può avvenire solo tramite documenti originali pervenuti secondo le modalità vigenti.
Viene poi chiarito che il rilascio della liberatoria, allo stato degli atti, non richiede di regola ulteriori approfondimenti oltre quelli indicati. Tuttavia, se emergono omissioni o evasioni contributive, le Sedi devono comunque attivare le azioni necessarie al recupero delle somme dovute.
Omissioni, contestazioni e accantonamento della sovvenzione
Se esistono contestazioni o omissioni di pagamento tali da non consentire il rilascio dell’attestazione liberatoria nei termini previsti, deve essere applicata la procedura ordinaria di accantonamento sulla sovvenzione dell’importo dei contributi e degli oneri accessori dovuti all’Ente. La circolare conferma in proposito le disposizioni operative già in vigore.
Si precisa inoltre che il fatto di rilasciare la liberatoria allo stato degli atti non impedisce di ricevere successivamente dal Ministero eventuali notizie di ritorno sui "monti retributivi" difformi rispetto a quelli segnalati. Anche per questo motivo le Sedi sono invitate a concentrare le energie sull’esame più complessivo della posizione aziendale mediante approfondite indagini ispettive.
Attività ispettiva e recupero crediti su altre posizioni dell’azienda
La circolare segnala che può accadere che un’impresa risulti sostanzialmente regolare per l’attività finanziata, ma presenti debiti contributivi relativi ad altre attività produttive. In tali ipotesi la Sede deve attivare tutte le iniziative utili al recupero del credito, compresa la possibilità di agire sui crediti vantati dall’azienda verso enti pubblici, avviando tempestivamente l’azione legale.
Codici causali da indicare nel mod. 031/R
Per agevolare e velocizzare l’accredito dei versamenti, la circolare richiama la necessità di riportare nel quadro D del mod. 031/R i codici relativi alle causali di pagamento. I codici elencati riguardano, tra gli altri:
- versamento contributi;
- versamento contributi a seguito condono;
- versamento contributi con percentuale aggiuntiva dell’1%;
- versamento contributi in forma rateale, comprensivo di interessi di dilazione e rateazione;
- versamento aliquota del 10% su fondi integrativi e polizze assicurative;
- versamenti da azione di vigilanza e relative sanzioni;
- regolarizzazioni in sede legale;
- sanzioni civili;
- interessi di dilazione e interessi legali;
- spettanze giudiziali Avvocati ENPALS;
- rimborso spese notificazioni e fascicolazioni;
- deposito cauzionale;
- sanzioni civili per trattenuta di pensione;
- trattenuta di pensione.
Contributo integrativo dell’1%: limiti e conguagli
In merito all’art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la circolare chiarisce che il limite annuo di retribuzione pari a lire 53.475.000 corrisponde a un limite giornaliero di lire 171.394. Il superamento di tali soglie può richiedere operazioni di conguaglio da effettuare con la denuncia di dicembre di ciascun anno, da presentare entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
Per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il conguaglio deve essere effettuato con la denuncia relativa al mese di cessazione.
Ipotesi di superamento del limite giornaliero e trattamento contributivo
La circolare individua una specifica ipotesi in cui il superamento del limite giornaliero non comporta l’applicazione della maggiorazione dell’1%: si tratta dei casi in cui il superamento derivi da eventi ben determinati e prevedibili, come la 13ª o 14ª mensilità o conguagli contrattuali riferiti alla quota dell’anno 1993, e non da mutevoli situazioni contrattuali. In particolare, per il personale a tempo indeterminato che presumibilmente non superi il limite annuo di lire 53.475.000, ma che in occasione di tali erogazioni possa eccedere il limite giornaliero di lire 171.394, la retribuzione deve essere assoggettata alla contribuzione ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori, senza l’ulteriore maggiorazione dell’1%.
Obiettivo complessivo della circolare
Nel suo complesso, la circolare mira a rendere più rapida la concessione della liberatoria, mantenendo separato il controllo limitato alle attività finanziate dall’azione ispettiva più ampia sulla posizione contributiva complessiva dell’impresa. Al tempo stesso fornisce indicazioni pratiche per migliorare la gestione dei versamenti e chiarire l’applicazione del contributo integrativo dell’1%, così da ridurre incertezze operative e favorire il recupero dei crediti contributivi.
Punti principali
Rilascio dell’attestazione liberatoria e controllo della posizione dell’impresa
La circolare ribadisce che l’attestazione liberatoria è collegata al controllo delle sole attività ammesse a sovvenzione governativa e oggetto di specifica domanda. Per velocizzare il rilascio, il controllo iniziale viene svolto sulla base delle denunce contributive e retributive già presenti negli archivi; se mancanti, devono essere acquisite copie autenticate, fermo restando che l’archivio automatizzato si alimenta solo con documenti originali. Restano distinti i successivi accertamenti ispettivi sulla correntezza complessiva dell’azienda, da effettuarsi nell’ambito della prescrizione decennale e considerando tutti gli elementi contributivi e retributivi.
Documentazione da allegare e disciplina per le attività circensi
Alla domanda di attestazione liberatoria deve essere allegata, se non già presentata, la documentazione ordinaria di rito, come denuncia iniziale di attività, denuncia contributiva, denuncia retributiva, contratti e documenti analoghi. Per le attività circensi, se non in regola con gli adempimenti contributivi, deve essere allegata un’autorizzazione dell’impresa per consentire l’accantonamento della sovvenzione statale, o di parte di essa, a copertura del debito verso l’Ente; tale dichiarazione va inviata al Ministero del turismo e dello spettacolo insieme alla richiesta di accantonamento.
Omissioni contributive, accantonamento e recupero crediti
Il rilascio della liberatoria allo stato degli atti non esclude il recupero delle somme dovute in presenza di omissioni o evasioni contributive. Se contestazioni e omissioni impediscono di rilasciare l’attestazione nei termini, deve essere attivata la procedura ordinaria di accantonamento sulla sovvenzione dell’importo dei contributi e degli oneri accessori dovuti. La circolare conferma le disposizioni operative già in vigore e richiama le Sedi a concentrare l’attività ispettiva sul controllo complessivo della posizione aziendale. Se emergono debiti riferiti ad altre attività produttive, diverse da quelle finanziate, devono essere avviate tutte le iniziative di recupero, compresa l’azione legale sui crediti vantati dall’azienda verso enti pubblici.
Codici causali da indicare nel mod. 031/R
Per consentire un più rapido accredito dei versamenti, le imprese devono indicare nel quadro D del mod. 031/R i codici causali previsti per ciascuna tipologia di pagamento. I codici elencati comprendono, tra gli altri, versamento contributi, versamenti a seguito di condono, contributi con percentuale aggiuntiva dell’1%, versamenti rateali, azioni di vigilanza, regolarizzazioni in sede legale, sanzioni civili, interessi di dilazione, spettanze giudiziali Avvocati ENPALS, rimborsi spese notificazioni e fascicolazioni, deposito cauzionale e trattenute di pensione.
Contributo integrativo dell’1%: limiti, conguaglio e casi di esclusione della maggiorazione
In relazione all’art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la circolare precisa che il limite annuo di retribuzione di lire 53.475.000 corrisponde a un limite giornaliero di lire 171.394. Quando il limite viene superato, può rendersi necessario un conguaglio da effettuare con la denuncia di dicembre, da presentare entro il 20 gennaio dell’anno successivo; per i lavoratori che cessano nel corso dell’anno, il conguaglio va eseguito con la denuncia del mese di cessazione. La circolare individua tuttavia ipotesi in cui il superamento del limite giornaliero è dovuto a eventi determinati e prevedibili, come 13ª, 14ª o conguagli contrattuali riferiti al 1993: in tali casi, per il personale a tempo indeterminato che presumibilmente non superi il tetto annuo, la retribuzione resta assoggettata alla contribuzione ordinaria senza l’ulteriore maggiorazione dell’1%.
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