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Circolare

Circolare numero 115 del 15-5-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica gli importi delle indennità antitubercolari per il 1993, aggiornati in conseguenza della perequazione automatica delle pensioni prevista dalla legge n. 438/1992. Riporta le nuove misure valide dal 1 giugno 1993 e dal 1 dicembre 1993 per le diverse prestazioni, distinguendo tra assistiti assicurati, familiari, pensionati o titolari di rendita. Precisa inoltre le modalità di adeguamento dell’indennità giornaliera nei casi già in godimento, l’esclusione dal pagamento delle giornate coperte da retribuzione e il computo di tali giornate ai fini del limite massimo di 180 giorni, demandando alle Sedi l’aggiornamento delle procedure informatiche.

Aggiornamento 1993 degli importi delle indennità antitubercolari

Aggiornamento 1993 delle indennità antitubercolari

La circolare comunica l’adeguamento, per il 1993, delle indennità antitubercolari collegate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’aggiornamento deriva dalla perequazione automatica prevista dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, e si articola in due decorrenze: 1 giugno 1993 e 1 dicembre 1993.

Ambito e presupposto dell’adeguamento

Il documento richiama il collegamento legislativo delle prestazioni antitubercolari al trattamento minimo pensionistico e, per tale motivo, aggiorna gli importi delle prestazioni per il 1993. Le nuove misure riguardano sia le indennità giornaliere sia l’assegno di cura o di sostentamento.

Importi delle prestazioni dal 1 giugno e dal 1 dicembre 1993

Per il 1993 sono indicati i seguenti importi:

  • indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: 15.407 dal 1 giugno e 15.669 dal 1 dicembre;
  • indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: 7.703 dal 1 giugno e 7.834 dal 1 dicembre;
  • indennità post-sanatoriale giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: 25.672 dal 1 giugno e 26.108 dal 1 dicembre;
  • indennità post-sanatoriale giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi ai sensi del citato art. 1 della legge n. 419/1975: 12.836 dal 1 giugno e 13.054 dal 1 dicembre;
  • assegno di cura o di sostentamento mensile: 103.580 dal 1 giugno e 105.340 dal 1 dicembre.

Modalità di calcolo dell’indennità giornaliera

La circolare precisa che l’indennità giornaliera da corrispondere per i primi 180 giorni di assistenza, per gli assicurati già in godimento alla data del 1 giugno 1993 e del 1 dicembre 1993, deve essere aumentata applicando da tali date le percentuali di perequazione rispettivamente dell’1,8% e dell’1,7%.

Per contro, agli assicurati ammessi all’indennità nel periodo 1 giugno-30 novembre 1993 e a quelli ammessi dopo il 30 novembre 1993 non spetta, rispettivamente, l’aumento percentuale previsto dal 1 giugno o quello previsto dal 1 dicembre. In ogni caso deve essere garantita la corresponsione dell’indennità giornaliera nelle misure fisse di 15.407 e 15.669.

Giorni da escludere dal pagamento e computo del limite massimo

Viene inoltre ribadito che le giornate per le quali gli interessati abbiano eventualmente mantenuto il diritto alla retribuzione devono essere escluse dal pagamento della prestazione. Tali giornate, tuttavia, devono essere computate ai fini del raggiungimento del limite massimo di 180 giorni previsto per l’indennità giornaliera.

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi devono aggiornare gli importi delle indennità antitubercolari secondo le nuove misure, che saranno riportate nella procedura richiamata dalla circolare n. 243 del 12 dicembre 1988, relativa al Servizio elaborazione automatica dati e altri.

Punti principali

Aggiornamento degli importi per effetto della perequazione automatica

Gli importi delle indennità antitubercolari sono aggiornati per il 1993 in relazione agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni disposta dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del D.L. 19 settembre 1992, n. 384. Gli aumenti indicati sono pari all’1,8% dal 1 giugno 1993 e all’1,7% dal 1 dicembre 1993.

Nuove misure delle indennità antitubercolari

Per il 1993 vengono comunicati i seguenti importi: indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati, 15.407 dal 1 giugno e 15.669 dal 1 dicembre; indennità giornaliera per assistiti familiari di assicurato, nonché pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi ai sensi della legge n. 419/1975, 7.703 e 7.834; indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti assicurati, 25.672 e 26.108; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi ex art. 1 legge n. 419/1975, 12.836 e 13.054; assegno di cura o di sostentamento mensile, 103.580 e 105.340.

Regole di applicazione dell’indennità giornaliera

Per l’indennità giornaliera spettante per i primi 180 giorni di assistenza, gli assicurati che già ne siano in godimento al 1 giugno e al 1 dicembre 1993 devono ricevere l’aumento rispettivamente dell’1,8% e dell’1,7% con decorrenza da tali date. Gli assicurati ammessi all’indennità nel periodo 1 giugno-30 novembre 1993, e quelli ammessi dopo il 30 novembre 1993, non hanno diritto rispettivamente all’aumento dal 1 giugno o dal 1 dicembre. In ogni caso deve essere garantita la corresponsione della misura fissa di 15.407 e 15.669.

Esclusione delle giornate retribuite e limite massimo di 180 giorni

Le giornate per le quali gli interessati abbiano mantenuto il diritto alla retribuzione devono essere escluse dal pagamento della prestazione, ma devono essere computate per il raggiungimento del limite massimo di 180 giorni previsto dalla legge per l’indennità giornaliera.

Aggiornamento delle procedure presso le Sedi

Le Sedi sono incaricate di aggiornare gli importi delle indennità antitubercolari secondo le nuove misure, che verranno riportate nella procedura richiamata dalla circolare n. 243 del 12 dicembre 1988, relativa al Servizio elaborazione automatica dati e altri.

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