Cassazione Penale, Sentenza n. 03312/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere per gravi condizioni di salute. Il ricorrente denunciava che il Tribunale non aveva considerato la persistente inadempienza dell'Amministrazione penitenziaria rispetto alle prescrizioni sanitarie imposte in precedenti provvedimenti, e che aveva travisato le conclusioni del perito medico-legale il quale aveva affermato che la compatibilità dello stato di salute con la detenzione sussiste solo nella misura in cui siano garantite cure e monitoraggio regolari e tempestivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame, che non si era limitato a un esame astratto ma aveva verificato concretamente, anche attraverso una perizia svolta in contraddittorio, la possibilità di assicurare in carcere il trattamento multidisciplinare e continuativo necessario. La Corte ha confermato che il perito ha escluso un'incompatibilità assoluta ma ha subordinato la compatibilità alla concreta garanzia di monitoraggio clinico e continuità terapeutica; perciò il Tribunale aveva legittimamente imposto specifiche prescrizioni all'Amministrazione penitenziaria e disposto report periodici all'autorità giudiziaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha altresì precisato che eventuali future violazioni delle prescrizioni potrebbero comportare la revisione del giudizio con i rimedi processuali previsti.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Base procedurale per il procedimento incidentale promosso dal detenuto volto a ottenere misure sostitutive per motivi di salute; norma richiamata come titolo del ricorso e del procedimento peritale.
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina la sostituzione della misura custodiale per grave infermità fisica; la Corte interpreta che la prevalenza del divieto di custodia per gravi malattie opera solo se risulta accertata l'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione, comprensiva delle idonee strutture sanitarie penitenziarie.
Cost., artt. 32 e 27, terzo comma
Principi costituzionali della tutela della salute e della dignità della persona posti a base della valutazione sull'eventuale incompatibilità della detenzione con lo stato di salute.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 3
Richiamata insieme alla giurisprudenza della Corte EDU (es. Jalloh, Coppola) per orientare l'interpretazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nella valutazione della compatibilità della detenzione con lo stato di salute.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione e cancelleria a seguito del provvedimento; menzionata nella parte dispositiva della sentenza.
art. 52 d.lgs. 196/03
Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Giurisprudenza citata (Corte EDU e Cassazione: Jalloh c. Germania; Coppola c. Italia; precedenti di Cassazione)
Precedenti utilizzati per fissare i criteri di valutazione: la gravità delle condizioni va valutata sia in astratto sia in concreto, e il giudice deve accertare la possibilità effettiva di somministrare in carcere le terapie necessarie senza affidare indiscriminatamente all'autorità amministrativa la verifica dell'adeguatezza.
Massime di principio
- La valutazione della incompatibilità della detenzione con lo stato di salute richiede sia un accertamento astratto sia una verifica concreta della reale possibilità di erogare nel regime penitenziario le cure necessarie.
- Il giudice deve avvalersi, se necessario, di perizia medico-legale in contraddittorio; le conclusioni del perito vincolano la decisione nella misura in cui siano adeguatamente ponderate dal giudice.
- La compatibilità può essere condizionata: se il perito indica che la detenzione è accettabile solo a condizione che vengano garantite specifiche cure e monitoraggi, il giudice deve disporre prescrizioni e strumenti di controllo (es. report periodici) per assicurare l'effettiva esecuzione.
- Il giudice non può semplicemente delegare all'amministrazione penitenziaria la verifica dell'adeguatezza sanitaria; l'accertamento giudiziale di compatibilità deve precedere la decisione sulla permanenza in carcere.
- La presenza di inadempienze o ritardi nell'assistenza sanitaria può giustificare la revisione del giudizio e, se accertata la incompatibilità, la sostituzione della misura custodiale.
- Nella decisione va sempre bilanciata la condizione di salute del detenuto con la sua pericolosità sociale e la necessità di tutela dell'ordine pubblico; tale bilanciamento deve essere motivato concretamente.
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