Cassazione Civile, Ordinanza n. 17393/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce dalla risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing immobiliare per asserita mora nel pagamento dei canoni. La società utilizzatrice aveva resistito in giudizio e proposto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della controparte alla restituzione dei canoni già riscossi, una volta restituito il bene. Il tribunale aveva accolto sia la domanda principale sia quella riconvenzionale; la corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame della concedente, ritenendo valida la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, consentiva alla concedente di riottenere il bene, trattenere i canoni riscossi e ottenere quelli a scadere, salvo prova del maggior danno e detrazione di quanto ricavato dalla vendita del bene o da eventuale indennizzo assicurativo. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1526, 1322, 1262, 1362 e 1382 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 1, comma 138, L. n. 124/2017, norma di immediata applicabilità ai rapporti ancora in itinere, che disciplina la risoluzione del leasing superando la distinzione tra leasing di godimento e traslativo e prevedendo il diritto di ritenere i canoni scaduti e ottenere quelli a scadere solo in linea capitale, con restituzione del bene e detrazione del ricavato dalla vendita o da altra allocazione a valori di mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2061/2021, la disciplina dell'art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge; per i contratti già risolti continua a valere la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica a quest'ultimo dell'art. 1526 c.c. La censura è stata ritenuta anche in parte inammissibile, perché il ricorso non individuava con sufficiente specificità quale ulteriore profilo di illegittimità derivasse dalla decisione di merito, una volta esclusa l'applicabilità della disciplina sopravvenuta. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1526 c.c.
Per il leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017 continua ad applicarsi in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, con gli effetti restitutori e di regolazione economica previsti dalla norma.
art. 1322 c.c.
Richiamato come norma sulla autonomia contrattuale, ma la Corte non accoglie la tesi di contrasto con la clausola pattizia una volta esclusa l'applicabilità della disciplina sopravvenuta.
art. 1262 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte vi attribuisca un autonomo rilievo decisorio.
art. 1362 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma applicazione nella decisione.
art. 1382 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla clausola contrattuale, ma non fonda l'accoglimento della censura.
art. 1, comma 138, L. n. 124 del 2017
La disciplina sopravvenuta non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore.
art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017
L'intero blocco normativo sulla locazione finanziaria non opera retroattivamente.
art. 72-quater l.fall.
Non è applicabile in via analogica al leasing traslativo risolto anteriormente, secondo l'arresto richiamato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di leasing, la disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017 non si applica retroattivamente: il comma 138 opera solo se i presupposti della risoluzione si verificano dopo l'entrata in vigore della legge.
- Per i contratti di leasing risolti prima della L. n. 124/2017 continua a rilevare la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; a quest'ultimo si applica in via analogica l'art. 1526 c.c.
- Chi deduce in cassazione l'erronea applicazione della disciplina sopravvenuta deve indicare con precisione quali specifiche statuizioni della sentenza impugnata siano illegittime, non essendo sufficiente il mero confronto astratto tra clausola contrattuale e norma invocata.
- La censura è inammissibile se, esclusa la norma sopravvenuta, non è chiarito quale residuo profilo di errore di diritto o di motivazione investa concretamente la decisione di merito.
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