Cassazione Penale, Sentenza n. 40880/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Aliloski fu arrestato il 27/11/2018 con l'accusa di delitti connessi all'immigrazione clandestina (art. 110 c.p. e art. 12 d.lgs. 286/1998) e truffa (art. 640 c.p.). Rimase in custodia dal 27/11/2018 al 2/10/2019; il 2/10/2019 la misura fu attenuata e con sentenza del 22/01/2020 (irrevocabile 31/07/2020) fu assolto per insussistenza del fatto. Chiese la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 02/11/2021, respinse la domanda ritenendo sussistente colpa grave dell'interessato: avrebbe tenuto una condotta ambigua e reso dichiarazioni contraddittorie (diverse versioni sulle minacce), e non avrebbe contribuito alla chiarificazione della sua estraneità, fattori che avrebbero inciso sul mantenimento della misura cautelare. Il ricorrente impugnò sostenendo che le contraddizioni potevano dipendere dall'assenza di interprete e dalla difficoltà linguistica e che la sentenza di assoluzione evidenziava gravi carenze investigative e «punti oscuri», senza che la Corte territoriale avesse indicato precise circostanze concrete idonee a integrare la colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia applicato correttamente i principi consolidati in materia di riparazione per ingiusta detenzione: la Corte territoriale si è limitata a richiamare le dichiarazioni raccolte senza effettuare una valutazione autonoma dell'attendibilità né confrontarsi con la motivazione della sentenza di assoluzione che evidenziava «punti oscuri», e ha dedotto la colpa grave da fatti che in sede di cognizione erano stati ritenuti non sufficientemente provati. La Cassazione ha altresì osservato che le divergenze dichiarative potevano risultare dalla mancanza di interprete e che il giudice della riparazione non può desumere la colpa grave da condotte che il giudice della cognizione ha ritenuto non sussistenti. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
norma richiamata in tema di esclusione dell'indennizzo per colpa grave dell'interessato; la Corte spiega che per negare la riparazione è necessaria una condotta dolosa o gravemente colposa idonea a far sorgere o a mantenere la custodia
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
principio di autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale e funzione solidaristica dell'indennizzo; la valutazione deve evitare di dissolvere la ratio dell'istituto quando non sussiste dolo o colpa grave
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
criterio ex ante: la verifica deve ricalcare gli elementi disponibili al momento dell'adozione della cautela e valutare se la condotta dell'imputato abbia oggettivamente potuto indurre in errore la struttura giudiziaria; distingue i casi in cui la condotta è stata già idonea a costituire quadro indiziario da quelli in cui le condizioni difettavano ab origine
Sez. 4, n. 482 del 09/11/2021 (Addesi)
il giudice della riparazione può utilizzare le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da soggetti che poi si sottraggono o ritrattano in dibattimento, salvo che nel giudizio di cognizione tali fatti siano stati esclusi o ritenuti non sufficientemente provati dopo una complessa valutazione di inattendibilità
art. 110 c.p., art. 640 c.p., art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
norme richiamate in relazione ai reati per i quali Aliloski era indagato; il loro richiamo nella sentenza riguarda l'oggetto dell'indagine ma non determina di per sé l'esclusione dell'indennizzo, che dipende dalla sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta del ricorrente
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale e va valutato ex ante rispetto agli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare.
- Per negare l'indennizzo occorre provare una condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato, idonea oggettivamente a far sorgere o a mantenere la custodia; non è sufficiente richiamare contraddizioni senza indicare circostanze concrete e precise.
- Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma dell'attendibilità delle dichiarazioni (anche delle persone offese), confrontandosi con le motivazioni della sentenza di assoluzione; non può desumere colpa grave da fatti che il giudice della cognizione ha ritenuto non provati.
- Le divergenze dichiarative possono essere spiegate da ragioni estranee a un comportamento colposo (es. assenza di interprete o difficoltà linguistiche) e tali circostanze vanno valutate prima di configurare colpa grave.
- Le dichiarazioni raccolte nelle indagini preliminari possono essere utilizzate nel giudizio di riparazione, salvo che nel giudizio di merito siano state definitivamente escluse per inattendibilità dopo accurata valutazione.
- In presenza di decisione di assoluzione che evidenzi carenze investigative o 'punti oscuri', il diniego dell'indennizzo richiede motivazione precisa che indichi come la condotta dell'interessato abbia effettivamente inciso sulla decisione di adottare o mantenere la cautela.
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