Cassazione Civile, Ordinanza n. 24275/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di un professionista avverso un avviso di addebito dell'INPS per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e per il regime sanzionatorio applicato ai contributi. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione del professionista, ma aveva accolto l'appello dell'INPS sulla qualificazione delle sanzioni, ritenendo applicabile l'omissione contributiva anziché l'evasione. In Cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Nelle more ha depositato memoria dichiarando di aderire alla rottamazione quater e chiedendo l'estinzione del giudizio; ha prodotto la documentazione relativa alla definizione agevolata e i versamenti delle rate, ma non risulta il pagamento integrale delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha applicato lo ius superveniens introdotto dall'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, norma di interpretazione autentica sull'estinzione dei giudizi in seguito a definizione agevolata, ritenendo sufficiente, ai fini dell'estinzione del giudizio, il versamento della prima o unica rata e la produzione della prescritta documentazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza pronunciare sulle spese, richiamando l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. per cui le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la declaratoria è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 388/2000
norma invocata dal ricorrente per censurare la qualificazione del regime sanzionatorio contributivo tra omissione ed evasione; il contenuto sostanziale della norma non è però oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 1, commi 231 e segg., L. 197/2022
richiamati come base normativa della rottamazione quater e della domanda di definizione agevolata
art. 1, comma 235, L. 197/2022
individua la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da produrre nel giudizio
art. 1, comma 236, secondo periodo, L. 197/2022
«L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione ...»
prima della norma interpretativa sopravvenuta, l'estinzione era subordinata al perfezionamento integrale della definizione agevolata e alla produzione della documentazione prescritta
art. 1, comma 241, L. 197/2022
richiamato per la comunicazione da produrre ai fini dell'estinzione del giudizio
art. 3-bis, comma 1, d.l. 202/2024
richiamato nel perimetro della definizione agevolata considerata dalla norma interpretativa sopravvenuta
art. 3-bis, comma 2, lett. c), d.l. 202/2024
richiamato per la documentazione da produrre ai fini dell'estinzione
art. 12-bis d.l. 84/2025
«Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi ... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ...»
norma di interpretazione autentica applicata retroattivamente, secondo cui ai fini dell'estinzione del giudizio basta il pagamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione prevista
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
«Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate»
regola generale applicata in assenza di disciplina speciale sulle spese nel processo estinto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
esclusa l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo perché la decisione è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
esclusa l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo perché la decisione è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità
Massime di principio
- In materia di definizione agevolata dei debiti tributari o contributivi, la declaratoria di estinzione del giudizio può essere pronunciata sulla base della disciplina sopravvenuta di interpretazione autentica, se questa prevede espressamente requisiti diversi e più favorevoli per il perfezionamento della definizione.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per rottamazione, la norma interpretativa può stabilire che sia sufficiente il versamento della prima o unica rata, purché sia prodotta la documentazione prevista dalla legge; non è necessario, secondo tale disciplina, l'integrale pagamento dell'intero piano rateale.
- Nel processo estinto, in mancanza di una disciplina speciale, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- La declaratoria di estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e quindi non determina l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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