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Sentenza

Sentenza del 17/07/2015 n. 15005 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte sostenendo che il finanziamento infruttifero di 2.000.000 di euro concesso nel 2002 dalla società italiana alla controllata francese I.F. sarl integrasse un’operazione di transfer pricing. Secondo l’Ufficio, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR, avrebbero dovuto essere imputati alla società italiana interessi attivi calcolati in base al tasso prime rate ABI, anche se le parti avevano previsto contrattualmente la gratuità del mutuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che un mutuo infruttifero tra società appartenenti allo stesso gruppo, anche se transfrontaliero, non comporti automaticamente l’applicazione del transfer pricing, poiché manca una componente reddituale costituita dagli interessi e non è stata dimostrata né la finalità di trasferire utili verso un Paese a fiscalità privilegiata né l’assenza di valide ragioni economiche. La società aveva infatti spiegato che il finanziamento serviva a consentire alla controllata francese l’acquisto di una partecipazione in un’altra società francese. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 (già art. 76, comma 5/6, TUIR)

    I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti [...] sono valutati in base al valore normale [...] se ne deriva aumento del reddito.

    La disciplina del transfer pricing consente di sostituire il prezzo applicato tra società collegate residenti in Stati diversi con il valore normale di mercato, ma solo quando dall’operazione derivino componenti reddituali e l’applicazione del valore normale determini un aumento del reddito imponibile italiano. Nel caso concreto, la gratuità del mutuo escludeva la presenza di interessi corrispettivi da rettificare.

  • Art. 9, comma 3, D.P.R. n. 917/1986

    Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza.

    Il valore normale rappresenta il parametro di mercato utilizzabile per le rettifiche di transfer pricing. Tuttavia, non può essere applicato per creare artificialmente un corrispettivo quando l’operazione, per sua natura, è stata pattuita come gratuita e non prevede interessi.

  • Art. 9 del Modello di Convenzione OCSE

    La norma consente agli Stati di tassare gli utili che sarebbero stati realizzati se le relazioni finanziarie o commerciali tra imprese collegate fossero state regolate alle condizioni applicabili tra imprese indipendenti. Essa mira a prevenire manipolazioni dei prezzi infragruppo e una distorsione della ripartizione delle basi imponibili tra Stati.

  • Art. 2697 c.c.

    Nel contenzioso sul transfer pricing, l’Amministrazione deve provare l’esistenza di rapporti tra imprese collegate e uno scostamento significativo rispetto al valore normale; il contribuente deve invece fornire gli elementi a propria disposizione per dimostrare la conformità dell’operazione al mercato e la sussistenza di ragioni economiche.

Massime di principio

  • La mera esistenza di un rapporto di controllo tra una società italiana e una società estera non rende automaticamente applicabile il transfer pricing: occorre individuare una componente reddituale e dimostrare uno scostamento dal valore normale.
  • Un finanziamento infragruppo realmente infruttifero può essere legittimo anche in ambito transfrontaliero; l’Amministrazione non può imputare interessi presunti soltanto perché, in condizioni di mercato, un finanziamento normalmente produrrebbe interessi.
  • La gratuità dell’operazione deve essere effettiva, documentata e coerente con le circostanze concrete. È opportuno conservare contratto, delibere societarie, tracciabilità dei fondi e documentazione relativa alle ragioni economiche dell’operazione.
  • L’Amministrazione deve dimostrare non solo il collegamento societario, ma anche gli elementi che rendono l’operazione fiscalmente rettificabile: valore normale applicabile, componente reddituale omessa e incremento del reddito imponibile italiano.
  • La presenza di valide ragioni economiche diverse dal vantaggio fiscale, come il finanziamento di un’acquisizione o il sostegno finanziario della controllata, rafforza la legittimità dell’operazione.
  • La decisione riguarda una specifica fattispecie e non esclude controlli su finanziamenti infragruppo privi di interessi quando emergano simulazione, abuso, trasferimento artificiale di utili o assenza di una reale giustificazione economica.

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