Sentenza del 04/03/2015 n. 4299 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso della maggiore IRPEF ritenuta negli anni 1994 e 1995 su operazioni di pronti contro termine aventi a oggetto titoli di Stato. La Banca sosteneva che la ritenuta del 12,5% non dovesse essere applicata sull'intero ammontare degli interessi maturati, ma soltanto sull'eventuale provento differenziale della cessione a termine, calcolato deducendo gli interessi cedolari già assoggettati a ritenuta alla fonte. L'Agenzia delle Entrate contestava tale interpretazione, sostenendo che la ritenuta sugli interessi maturati e la tassazione del provento derivante dalla cessione a termine fossero autonome e cumulabili, con presupposti distinti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato assorbito il ricorso incidentale della Banca. Ha ritenuto che la ritenuta sugli interessi maturati sui titoli, prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, costituisca un prelievo autonomo rispetto alla tassazione del provento derivante dalla cessione a termine prevista dall'art. 41, comma 1, lett. b-bis, del T.U.I.R. Gli interessi già tassati devono essere dedotti dal corrispettivo globale della cessione per determinare l'eventuale plusvalenza imponibile, ma ciò non esclude l'applicazione della ritenuta sugli interessi stessi. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato respinto il ricorso introduttivo della contribuente, negando quindi il rimborso. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la Banca è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 26
Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori.
La ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli costituisce un'imposta autonoma; per le persone fisiche è applicata a titolo d'imposta.
T.U.I.R., art. 41, comma 1, lett. b-bis, nel testo vigente ratione temporis
Sono redditi di capitale i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto [...] Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 1.
La norma assoggetta a imposizione l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione a termine, consentendo di dedurre gli interessi maturati già soggetti a ritenuta. La deduzione serve a evitare che tali interessi concorrano nuovamente alla formazione del provento differenziale, ma non elimina la distinta ritenuta sugli interessi.
D.L. n. 378/1992, art. 2, convertito dalla L. n. 437/1992
Ha modificato la disciplina fiscale dei proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari, poi confluita nell'art. 41, comma 1, lett. b-bis, del T.U.I.R.
D.Lgs. n. 461/1997, art. 12
È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, pur non risultando decisivo autonomamente rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 2
La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso dell'Agenzia, poiché era stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione.
Massime di principio
- Nelle operazioni di pronti contro termine su titoli obbligazionari occorre distinguere tra gli interessi cedolari maturati durante il contratto e l'eventuale provento differenziale derivante dalla cessione a termine.
- La ritenuta alla fonte sugli interessi dei titoli e la tassazione del differenziale della cessione a termine sono prelievi autonomi, fondati su presupposti diversi; l'applicazione della prima non esclude la seconda.
- Gli interessi già assoggettati a ritenuta devono essere sottratti dal corrispettivo globale della cessione per calcolare il differenziale imponibile, anche quando il risultato differenziale sia negativo.
- Un differenziale negativo non dà diritto, di per sé, al rimborso della ritenuta già applicata sugli interessi maturati, perché la ritenuta sugli interessi resta dovuta autonomamente.
- Per valutare casi analoghi è essenziale verificare la disciplina vigente nel periodo d'imposta, distinguere la natura dei diversi componenti reddituali e applicare separatamente i rispettivi meccanismi di ritenuta e determinazione della base imponibile.
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