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Legge

L.R. Marche 13/2020

Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Normativa regionaleL.R. Marche 13/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il Fondo emergenza Covid-19 e altre misure temporanee per imprese, lavoratori autonomi e comparti agricoli marchigiani: prestiti agevolati, contributi per interessi/garanzie, riassicurazione Confidi, sospensione di alcuni tributi, deroghe per agriturismi, aiuti per zootecnia e vendita a domicilio. Le misure principali sono legate all’emergenza 2020 e alcune hanno termini finali già scaduti o conclusi.

Misure urgenti regionali per il sostegno a imprese, Confidi, agricoltura e lavoro autonomo colpiti dal COVID-19

Misure urgenti di sostegno per l’emergenza COVID-19 nelle Marche

La legge regionale disciplina interventi straordinari della Regione Marche per attenuare gli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 su imprese, lavoratori autonomi e comparti agricoli. Le misure operano solo nel territorio regionale e sono concesse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Finalità e impianto generale

Il provvedimento mira a contrastare la crisi di liquidità provocata da diminuzione del volume d’affari, rallentamento o sospensione dell’attività. La Regione interviene con strumenti aggiuntivi rispetto a quelli statali, tramite un fondo dedicato e una serie di interventi settoriali, soprattutto a favore del credito agevolato e del comparto agricolo.

Fondo emergenza Covid-19: destinatari e requisiti

È istituito il “Fondo emergenza Covid-19” per incentivare il sistema del credito a favore di:

  • imprese dei settori agricoltura, pesca, commercio, turismo, servizi, industria e artigianato;
  • lavoratori autonomi.

Per accedere ai benefici occorre:

  • aver subito una crisi di liquidità causata dall’emergenza COVID-19;
  • avere sede operativa nel territorio regionale e risultare operativi alla data del 23 febbraio 2020.

Ulteriori requisiti:

  • per le imprese: regolare costituzione e iscrizione nel registro imprese della Camera di commercio delle Marche al 23 febbraio 2020; assenza di procedure concorsuali o stati di insolvenza; per talune misure, qualifica di micro o piccola impresa;
  • per i lavoratori autonomi: partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, iscrizione ad ordini professionali o ad associazioni professionali ex legge n. 4/2013, con relativa attestazione; esclusi i soggetti che cumuleranno il reddito professionale con pensione o lavoro dipendente.

Per le micro e piccole imprese che hanno subito ripercussioni economiche per provvedimenti statali restrittivi adottati dal 3 novembre 2020, è prevista una disciplina semplificata specifica per i contributi sugli interessi e sulla garanzia.

Soggetti attuatori: ruolo dei Confidi

Le risorse del Fondo sono trasferite ai Confidi che ne fanno richiesta. I Confidi devono:

  • essere iscritti all’albo ex art. 106 TUB;
  • avere sede operativa nel territorio regionale;
  • operare per le imprese del territorio.

Possono agire anche in associazione temporanea di impresa. I Confidi ex art. 112 TUB possono partecipare solo in ATI con almeno un Confidi ex art. 106 TUB, che assume il ruolo di capofila.

Tipologie di intervento finanziario

Le risorse trasferite ai Confidi finanziano tre misure non cumulabili tra loro:

  • prestiti a tasso agevolato;
  • contributi per abbattimento di interessi e costi di garanzia per accesso al credito bancario;
  • riassicurazione dei Confidi per garanzie in favore delle imprese agricole.

Nella prima applicazione le risorse sono ripartite 70% per i prestiti agevolati e 30% per l’abbattimento dei costi finanziari; i rifinanziamenti possono seguire quote diverse. I Confidi non possono chiedere spese di istruttoria o di associazione ai beneficiari, fino al 30 giugno 2021 o comunque fino alla conclusione delle attività avviate.

Prestiti agevolati: importi, condizioni e durata

I Confidi concedono direttamente i prestiti agevolati con procedura automatica.

Per le imprese:

  • importo massimo di 40.000 euro;
  • elevabile a 50.000 euro se l’impresa realizza nuovi acquisti materiali e immateriali per rilancio e diversificazione.

Per i lavoratori autonomi:

  • importo massimo di 5.000 euro.

La disciplina prevede:

  • contributo del Fondo fino al 50% del prestito complessivo;
  • quota del Fondo a tasso zero per il beneficiario;
  • quota finanziata con risorse proprie dei Confidi a tasso non superiore al 2%;
  • durata massima di 72 mesi più 24 mesi di preammortamento.

Contributi per abbattimento di interessi e garanzie sul credito bancario

Anche questi contributi sono gestiti direttamente dai Confidi con procedura automatica.

La misura copre i costi del finanziamento fino a un massimo di 12.000 euro su finanziamenti fino a 150.000 euro. La durata del finanziamento può arrivare a 120 mesi più 24 mesi di preammortamento.

Sono previsti limiti differenziati per il TAN di riferimento:

  • 4% se il finanziamento è riassicurato dal Fondo di garanzia PMI;
  • 5% in assenza di tale riassicurazione.

L’abbattimento del costo degli interessi non può superare il 70% del valore attualizzato degli interessi, con un limite pari ai due terzi del contributo massimo ammissibile. Resta ferma la facoltà della banca di applicare il TAEG alle condizioni di mercato.

Per le micro e piccole imprese colpite da restrizioni statali dal 3 novembre 2020:

  • il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;
  • include interessi e, entro lo 0,5% e fino a 50 euro, spese accessorie ripartite tra banca e Confidi;
  • il finanziamento non può superare 10.000 euro;
  • durata massima di 48 mesi più 12 mesi di preammortamento;
  • TAN massimo 2%.

Riassicurazione delle garanzie per imprese agricole

Per le imprese agricole il Fondo interviene sulla riassicurazione delle garanzie prestate dai Confidi.

La disciplina prevede:

  • importo massimo garantito per singola impresa: 30.000 euro;
  • copertura regionale pari al 90% dell’importo garantito dai Confidi, a fronte di garanzie con copertura dell’80%;
  • ammissibili i finanziamenti per credito di esercizio di durata non superiore a 60 mesi;
  • costi massimi di garanzia: 1,7% una tantum per operazioni a breve termine oppure 0,5% annuo del finanziato per i medio termine, con tetto massimo del 3,5% una tantum.

Dotazione finanziaria e copertura del fondo

La legge quantifica le risorse iniziali del Fondo e degli altri interventi nel bilancio 2020/2022, con stanziamenti dedicati per i diversi capitoli e programmi. Il testo prevede inoltre l’acquisizione da parte della Regione di somme disponibili presso intermediari finanziari che avevano gestito precedenti fondi regionali, da destinare alle nuove misure.

Criteri attuativi, domande e impegni dei Confidi

Con decreti dei dirigenti regionali competenti sono disciplinati:

  • termini e modalità di domanda dei Confidi;
  • trasferimento delle risorse;
  • modulistica e dichiarazioni sostitutive dei beneficiari;
  • rendicontazione;
  • procedure operative;
  • recupero e rientro delle risorse non utilizzate;
  • ulteriori disposizioni necessarie all’attuazione.

Il trasferimento delle risorse è subordinato all’impegno dei Confidi a non applicare ai beneficiari alcun costo di intermediazione percentuale per l’emissione della garanzia.

Rendicontazione, controlli e restituzione delle risorse

I Confidi devono trasmettere rendicontazioni quindicinali, intermedie e finali sulla gestione delle risorse, sul numero di pratiche e sui tempi medi di istruttoria ed erogazione. La rendicontazione è inviata anche all’Assemblea legislativa regionale per il monitoraggio.

La struttura regionale competente svolge controlli e verifiche sull’utilizzo corretto delle risorse.

Entro sei mesi dalla rendicontazione finale, i Confidi restituiscono alla Regione le somme residue, per il successivo riutilizzo nel sostegno all’accesso al credito delle imprese e per analoghi interventi nel settore agricolo.

Interventi specifici per il settore agricolo

La legge prevede ulteriori misure di sostegno per agriturismo, zootecnia e vendita diretta a domicilio.

Sospensione dei termini per i contributi al Consorzio di bonifica

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nel territorio regionale, i termini di pagamento dei contributi dovuti al Consorzio di bonifica delle Marche scadenti tra l’8 marzo e il 31 luglio 2020 sono sospesi.

Il pagamento va effettuato, senza sanzioni né interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020. Non è previsto rimborso di quanto eventualmente già versato.

Deroga per le attività agrituristiche

Per le aziende agrituristiche è consentita, in deroga alla disciplina ordinaria, l’attività di ristorazione senza somministrazione mediante consegna a domicilio.

La deroga vale dalla data di entrata in vigore della legge fino al termine dello stato di emergenza dichiarato secondo la normativa statale.

Misure per il settore zootecnico

Sono previsti contributi una tantum per le aziende zootecniche:

  • fino a 6 euro per pecora per allevamenti iscritti a circuito IGP;
  • fino a 4 euro per pecora per gli altri allevamenti;
  • 4 centesimi/litro per il latte bovino fresco QM;
  • 2 centesimi/litro per latte bovino non QM e latte ovicaprino.

Le misure si applicano rispettivamente:

  • alle macellazioni effettuate tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020;
  • al latte prodotto tra l’8 marzo 2020 e il 30 maggio 2020.

I termini possono essere prorogati dal dirigente regionale competente se le difficoltà economiche da COVID-19 persistono, nei limiti delle risorse disponibili. I contributi sono comunque soggetti a tetti massimi per azienda: 5.000 euro per la misura sulle pecore e 20.000 euro per quella sul latte.

Vendita a domicilio da parte delle imprese agricole

La Regione promuove, nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato COVID-19, investimenti e spese connesse alla vendita a domicilio delle imprese agricole, escluse le agrituristiche.

Sono agevolabili:

  • investimenti aziendali o interaziendali per la vendita a domicilio dei prodotti agricoli aziendali;
  • costi di gestione dell’attività di vendita;
  • costi di promozione e informazione.

È ammessa la vendita di prodotti agricoli non aziendali purché rappresentino meno del 50% del fatturato totale venduto.

L’aiuto complessivo può arrivare a:

  • 20.000 euro per impresa;
  • 50.000 euro per gruppi di almeno tre imprese associate o aggregate.

Le intensità di aiuto sono:

  • fino al 60% per gli investimenti, elevato al 70% per il florovivaismo;
  • 70% per i costi di gestione, elevato all’80% per il florovivaismo;
  • 80% per promozione e informazione.

La struttura regionale competente definisce criteri, modalità e bandi e pubblica sul proprio sito i riferimenti delle imprese agricole e agrituristiche che intendono effettuare la vendita a domicilio.

Disposizioni transitorie, durata e chiusura del regime

I Confidi possono concedere i benefici fino al 21 dicembre 2023, entro i limiti delle risorse disponibili. Le somme non utilizzate successivamente devono essere restituite alla Regione entro il 31 luglio 2024.

Gli atti attuativi dovevano essere adottati entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge. Dal 2021 la spesa è autorizzata nei limiti delle risorse stanziate con la legge di bilancio.

Valutazione di attualità della legge

La legge contiene molte misure strettamente connesse all’emergenza COVID-19 del 2020, con termini di applicazione già conclusi o comunque esauriti. Restano formalmente richiamate alcune disposizioni, ma nel complesso l’atto ha oggi rilievo soprattutto storico e ricostruttivo, più che operativo.

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