R.R. Marche 4/2020
Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici")
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento regionale n. 2/2015 sui criteri per individuare e censire i locali storici della Lazio. Per l’anno 2020 consente a Comuni e associazioni interessate di aggiornare e trasmettere elenchi e documentazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, secondo le regole dell’art. 4 del r.r. 2/2015.
Modifica dei criteri per il censimento dei locali storici e proroga dei termini 2020
Modifica dei criteri per l’individuazione e il censimento dei locali storici
Il regolamento regionale interviene sul r.r. 2 marzo 2015, n. 2, che disciplina i criteri per l’individuazione e il censimento dei locali storici ai sensi della l.r. 4 aprile 2011, n. 5. L’atto opera esclusivamente nell’ambito della Regione indicata nel titolo e aggiorna la disciplina applicabile ai locali storici, osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici.
Aggiornamento dei criteri del regolamento 2015
Il provvedimento modifica l’art. 2 del r.r. 2/2015. In base al testo fornito, risultano apportate due integrazioni/variazioni ai criteri di individuazione dei locali storici:
- è modificata la lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del regolamento del 2015;
- è aggiunta la lettera c-bis) al medesimo comma 1.
Il contenuto puntuale delle nuove o modificate definizioni non è riportato nel testo disponibile, ma la finalità è quella di aggiornare i requisiti utilizzati per la selezione e il censimento dei locali storici.
Disposizioni transitorie per l’aggiornamento degli elenchi nel 2020
Per l’anno 2020, il regolamento introduce una disciplina transitoria riguardante l’aggiornamento degli elenchi dei locali storici e la trasmissione della relativa documentazione. Restano ferme le previsioni del comma 5 dell’art. 4 del r.r. 2/2015 sui termini e sulle modalità ordinarie di aggiornamento.
In via speciale per il 2020:
- i Comuni e le associazioni interessate possono provvedere all’aggiornamento degli elenchi;
- possono trasmettere gli elenchi e la documentazione correlata;
- il termine è di 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento;
- devono essere rispettate le modalità di trasmissione e le condizioni di ricevibilità stabilite dall’art. 4 del r.r. 2/2015.
Ambito temporale di efficacia pratica
La parte transitoria ha rilevanza specifica per l’anno 2020 e per il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Non emergono dal testo altre scadenze o regimi temporanei ulteriori. L’atto, nel suo complesso, incide sulla disciplina dei locali storici ancora applicabile, ma la previsione espressamente limitata nel tempo riguarda l’aggiornamento degli elenchi nel 2020.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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