Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Marche 4/2020

Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici")

Normativa regionaleR.R. Marche 4/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento regionale n. 2/2015 sui criteri per individuare e censire i locali storici della Lazio. Per l’anno 2020 consente a Comuni e associazioni interessate di aggiornare e trasmettere elenchi e documentazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, secondo le regole dell’art. 4 del r.r. 2/2015.

Modifica dei criteri per il censimento dei locali storici e proroga dei termini 2020

Modifica dei criteri per l’individuazione e il censimento dei locali storici

Il regolamento regionale interviene sul r.r. 2 marzo 2015, n. 2, che disciplina i criteri per l’individuazione e il censimento dei locali storici ai sensi della l.r. 4 aprile 2011, n. 5. L’atto opera esclusivamente nell’ambito della Regione indicata nel titolo e aggiorna la disciplina applicabile ai locali storici, osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici.

Aggiornamento dei criteri del regolamento 2015

Il provvedimento modifica l’art. 2 del r.r. 2/2015. In base al testo fornito, risultano apportate due integrazioni/variazioni ai criteri di individuazione dei locali storici:

  • è modificata la lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del regolamento del 2015;
  • è aggiunta la lettera c-bis) al medesimo comma 1.

Il contenuto puntuale delle nuove o modificate definizioni non è riportato nel testo disponibile, ma la finalità è quella di aggiornare i requisiti utilizzati per la selezione e il censimento dei locali storici.

Disposizioni transitorie per l’aggiornamento degli elenchi nel 2020

Per l’anno 2020, il regolamento introduce una disciplina transitoria riguardante l’aggiornamento degli elenchi dei locali storici e la trasmissione della relativa documentazione. Restano ferme le previsioni del comma 5 dell’art. 4 del r.r. 2/2015 sui termini e sulle modalità ordinarie di aggiornamento.

In via speciale per il 2020:

  • i Comuni e le associazioni interessate possono provvedere all’aggiornamento degli elenchi;
  • possono trasmettere gli elenchi e la documentazione correlata;
  • il termine è di 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento;
  • devono essere rispettate le modalità di trasmissione e le condizioni di ricevibilità stabilite dall’art. 4 del r.r. 2/2015.

Ambito temporale di efficacia pratica

La parte transitoria ha rilevanza specifica per l’anno 2020 e per il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Non emergono dal testo altre scadenze o regimi temporanei ulteriori. L’atto, nel suo complesso, incide sulla disciplina dei locali storici ancora applicabile, ma la previsione espressamente limitata nel tempo riguarda l’aggiornamento degli elenchi nel 2020.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.