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Legge

L.R. Marche 16/2020

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 4 aprile 2011, n.5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici" e alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 "Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo"

Normativa regionaleL.R. Marche 16/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 27/2009, la l.r. 5/2011 e la l.r. 33/2019, con un regime transitorio per alcuni impianti di distribuzione carburanti privi di servizi igienico-sanitari alla data di entrata in vigore. Non prevede oneri per il bilancio regionale ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche al testo unico regionale sul commercio e alle discipline regionali sugli esercizi storici e sulla multifunzionalità della pesca marittima e del turismo marittimo

Modifiche a discipline regionali in materia di commercio, esercizi storici e multifunzionalità della pesca

La legge regionale Emilia-Romagna 30 aprile 2020, n. 16 interviene su più fonti normative regionali, aggiornando il testo unico sul commercio, la disciplina degli esercizi storici e la normativa sulla multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo. Il testo, per come consolidato, risulta in larga parte superato da successive abrogazioni, ma conserva una disciplina transitoria ancora rilevante per specifiche situazioni già in essere.

Oggetto degli interventi normativi

Il provvedimento:

  • sostituisce il titolo della l.r. 4 aprile 2011, n. 5;
  • modifica diversi articoli della l.r. 3 ottobre 2019, n. 33;
  • introduce una norma transitoria sugli impianti di distribuzione dei carburanti disciplinati dalla l.r. 27/2009;
  • reca una clausola di invarianza finanziaria.

Le modifiche puntuali agli articoli richiamati non sono riprodotte nel testo consolidato fornito; ciò che rileva, ai fini applicativi, è la presenza degli interventi di aggiornamento sulle tre leggi regionali menzionate.

Regime delle disposizioni poi abrogate

Le disposizioni corrispondenti agli articoli 1, 2, 3 e 13 della legge risultano abrogate dall’art. 141 della l.r. 5 agosto 2021, n. 22. La nota di coordinamento precisa tuttavia che, fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’art. 16 della l.r. 22/2021 e delle altre disposizioni attuative della medesima legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate in base alle norme abrogate.

Impianti di distribuzione dei carburanti: disciplina transitoria

La norma transitoria riguarda gli impianti di distribuzione dei carburanti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 71 della l.r. 27/2009 che, alla data di entrata in vigore della legge, risultavano privi di servizi igienico-sanitari.

Per tali impianti è previsto che:

  • possano continuare a svolgere l’attività;
  • ciò sia consentito solo se non dotati dei servizi accessori di cui all’art. 73 della l.r. 27/2009;
  • debbano essere adeguati alla normativa vigente in occasione della prima richiesta di modifica successiva all’entrata in vigore della legge, presentata ai sensi dell’art. 21 del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2.

Si tratta quindi di una disciplina di salvaguardia, limitata agli impianti già esistenti alla data di efficacia della legge e destinata a operare fino alla prima modifica successiva.

Aspetti finanziari

La legge dichiara espressamente che dalla sua applicazione non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è qualificata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Valutazione di attualità

Il provvedimento è in larga parte di natura modificativa e, per quanto riguarda gli articoli espressamente abrogati, non ha oggi autonoma utilità applicativa. Rimane di interesse solo la parte transitoria riferita agli impianti di distribuzione carburanti e, in generale, come fonte di coordinamento storico rispetto alle successive modifiche legislative regionali.

Testo integrale

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