L.R. Marche 14/2020
Incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Marche disciplina contributi a fondo perduto per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto, pari al 60% della spesa di trasporto e smaltimento fino a un massimo di 3.000 euro per intervento. Sono ammissibili solo i costi di trasporto e discarica; sono esclusi rimozione, ripristini, materiali sostitutivi e pratiche amministrative. La Giunta definisce criteri e modalità. Previste coperture finanziarie iniziali per il 2020 e successive a bilancio.
Incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto
Incentivi regionali per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto
La legge istituisce, per la Regione Marche, un sistema di incentivi finanziari destinato a sostenere lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto. L’obiettivo è la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, attraverso la prevenzione e il contrasto dell’inquinamento da fibre di amianto nel territorio regionale.
Finalità e ambito applicativo
Il contributo regionale è rivolto allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto presenti nel territorio regionale, in particolare coperture e, più in generale, manufatti rimossi nel rispetto della normativa vigente. La disciplina riguarda gli interventi di gestione del rifiuto successivi alla rimozione e si applica solo nell’ambito regionale marchigiano.
Misura del contributo e limiti economici
Il contributo è concesso a fondo perduto nella misura del 60% della spesa sostenuta per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto, eseguiti da impresa autorizzata. Il massimale è pari a 3.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun intervento.
Sono espressamente considerati un unico intervento, ai fini del limite massimo:
- gli interventi frazionati per lotti;
- gli interventi per stralci;
- gli interventi presentati da diversi beneficiari ma funzionalmente collegati.
I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici relativi al medesimo intervento e devono essere concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al contributo i soggetti privati indicati nel formulario di identificazione del rifiuto come produttori o detentori del rifiuto contenente amianto, purché abbiano effettuato lo smaltimento nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in tutte le fasi della gestione.
È ammesso che uno stesso soggetto presenti più domande, a condizione che riguardino immobili diversi. Ai fini della legge, per immobile si intende il fabbricato comprensivo delle pertinenze, individuato da un’unica particella o mappale catastale.
In caso di più proprietari, multiproprietà o proprietà indivisa, per il singolo intervento spetta comunque un solo contributo.
Spese ammissibili ed escluse
Sono ammissibili solo i costi di trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto, effettuati da impresa autorizzata.
Non sono invece finanziabili:
- le spese per interventi di ripristino o per la realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
- le spese per l’acquisto di materiali sostitutivi e la loro messa in opera;
- le spese per la rimozione delle coperture e dei manufatti contenenti amianto;
- le spese per pratiche tecnico-amministrative.
Criteri, procedure e revoca
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, deve stabilire con proprio atto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. In particolare, devono essere definiti:
- i criteri e le priorità per l’ammissione;
- la documentazione richiesta, i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- i casi e le modalità di revoca dei contributi.
Copertura finanziaria
Per l’anno 2020 è autorizzata una spesa di 200.000 euro. La copertura iniziale è assicurata mediante risorse già iscritte nella Missione 09, Programma 03, che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione prevista dalla stessa legge.
Per gli anni successivi, la spesa è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari e imputata alla Missione 13, Programma 07, Titolo 2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla gestione.
Disposizione abrogativa
La legge dispone l’abrogazione, nella Tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41, della voce relativa al fondo per la manutenzione, rimozione e smaltimento di materiali e rifiuti contenenti amianto per l’anno 2020, al fine di finanziare la nuova misura.
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