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Sentenza

Sentenza del 22/09/2021 n. 25787 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della rendita catastale di un'unità immobiliare costituita da una pala eolica: l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita proposta dalla società includendo, tra l'altro, il valore della torre di sostegno dell'aerogeneratore, mentre la contribuente aveva escluso la torre dalla rendita ritenendola non fiscalmente rilevante alla luce dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. In sede di impugnazione la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che la torre fosse componente essenziale e funzionale al processo produttivo (produzione di energia elettrica) e quindi non computabile nella rendita; l'Agenzia ha impugnato tale decisione davanti alla Corte di Cassazione assumendo che la torre, pur infissa al suolo, dovesse essere considerata costruzione che accresce l'utilità dell'immobile e includibile nella stima catastale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini della determinazione della rendita catastale dopo il 1° gennaio 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, c.21), non è rilevante la sola natura strutturale o l'infissione al suolo di un manufatto, bensì la sua strumentalità e funzionalità al processo produttivo: i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (anche se strutturalmente connessi) sono esclusi dalla stima diretta. Nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto che la torre costituisce componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico e quindi la sua esclusione dalla rendita è corretta; tale accertamento, di natura fattuale, è risultato immune da censure in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

    La norma esclude dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro consistenza fisica o dal fatto di essere infisse al suolo; si applica il criterio della strumentalità funzionale e non della mera natura costruttiva.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (interpretazione autentica)

    Norma precedente che aveva incluso, ai fini catastali, 'costruzioni stabili' e anche elementi mobili necessari all'attività industriale; citata per illustrare l'evoluzione normativa superata poi dalla L. n. 208/2015.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    Ha richiamato le istruzioni tecniche per la determinazione della rendita delle unità immobiliari a destinazione speciale; collocata nel quadro normativo antecedente alla modifica del 2016.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    "Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori... portano ad annoverare le stesse tra le 'costruzioni' e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta..."

    Interpretazione amministrativa che classificava le torri come costruzioni immobili includibili nella rendita; la Corte ha ritenuto tale orientamento non vincolante rispetto alla valutazione della funzionalità produttiva dettata dalla legge.

  • Art. 821 c.c. (richiamato in motivazione di gravame)

    Citato dall'Amministrazione in relazione ai criteri di qualificazione degli accessori e delle pertinenze, ma la Corte ha posto prevalente rilievo sulla norma speciale di esclusione per gli impianti funzionali al processo produttivo.

Massime di principio

  • Dopo il 1° gennaio 2016 (L. n. 208/2015, art.1 c.21) l'esclusione dalla rendita catastale si basa sulla strumentalità della componente rispetto al processo produttivo e non sul semplice criterio della fissità o della massa/consistenza del manufatto.
  • Un elemento anche stabilmente infisso al suolo (es. torre eolica) può essere escluso dalla stima catastale se è accertato che svolge funzione essenziale e funzionale alla produzione (macchinario/impianto).
  • La qualificazione catastale richiede un accertamento di fatto sulla funzionalità produttiva del bene: il giudice del merito deve valutare il nesso funzionale con l'impianto e il processo produttivo concreto.
  • Le circolari e le interpretazioni amministrative che puntano su caratteristiche tipologiche o strutturali non prevalgono automaticamente sulla valutazione della strumentalità dettata dalla legge; la verifica concreta rimane decisiva.
  • Per controversie simili è fondamentale documentare tecnicamente se la componente svolge funzione attiva e insostituibile nel processo produttivo (es. relazione tecnica, progetto, modalità d'uso) oppure se ha mera funzione edilizia/accessoria al fabbricato.

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