Sentenza del 04/06/2019 n. 15189 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva importato nel 2005 veicoli 4x4 All Terrain Vehicles (ATVs), dichiarandoli alla voce doganale 8703, con applicazione di dazi del 10%. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-15/05 (K.), che aveva stabilito la classificazione di determinati ATVs tra i trattori della voce 8701, esenti da dazio, la società chiese la revisione degli accertamenti e il rimborso di euro 1.040.121,84. L’Agenzia contestava la decisione favorevole alla società sostenendo: l’illegittimo utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio e un’asserita inversione dell’onere della prova; l’omesso esame delle critiche del proprio consulente; l’errata classificazione doganale, ritenendo applicabile una voce residuale soggetta a dazio; e l’operatività del divieto di rimborso in caso di traslazione del tributo sugli acquirenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi, osservando che la consulenza tecnica aveva valutato documenti prodotti dalle parti nel contraddittorio e che l’omessa valutazione di deduzioni difensive non costituisce, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo. Ha confermato la classificazione degli ATVs nelle sottovoci 87019011-87019039, variabile in base alla potenza del motore, quando ricorrono i quattro requisiti individuati dalla Corte di Giustizia: un solo sedile, manubrio con sterzatura secondo il principio di Ackerman, dispositivo di aggancio e capacità di traino pari al doppio del peso del veicolo. Ha escluso la classificazione residuale 87019090 e l’applicazione del divieto di rimborso per traslazione del tributo, anche perché i dazi doganali costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000 oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11
È stato invocato dalla società per chiedere la revisione dell’accertamento doganale e il rimborso dei dazi ritenuti indebitamente versati.
Regolamento CEE n. 2658/1987
Disciplina la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune; la classificazione deve rispettare le regole interpretative e i limiti dei poteri della Commissione europea.
Regole Generali Interpretative della Nomenclatura Combinata, in particolare RGI 3(a)
La voce più specifica deve avere priorità sulle voci di portata più generale.
La Corte ha ritenuto applicabile la voce specifica relativa ai trattori, escludendo il ricorso a una voce residuale, poiché i veicoli possedevano le caratteristiche obiettive individuate dalla Corte di Giustizia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
La censura relativa all’uso della consulenza tecnica d’ufficio come mezzo di prova è stata ritenuta in parte nuova e comunque infondata, poiché la consulenza aveva esaminato documenti prodotti dalle parti nel contraddittorio.
Codice civile, art. 2697
L’onere di provare i fatti costitutivi della richiesta di rimborso gravava sulla contribuente, ma la Corte ha escluso che tale onere fosse stato invertito.
D.L. n. 688 del 1982, art. 19, convertito nella L. n. 873 del 1982
Prevede il divieto di rimborso in caso di traslazione del tributo su altri soggetti, ma non è stato ritenuto applicabile ai dazi doganali aventi rilevanza comunitaria.
L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 3
Esclude l’applicazione del divieto di rimborso previsto dalla disciplina nazionale quando i tributi riscossi rilevano per l’ordinamento comunitario, come nel caso dei dazi doganali.
Regolamento n. 2518/98, Punto 5
La disposizione, sulla cui base erano stati applicati i dazi agli ATVs, è stata dichiarata invalida dalla Corte di Giustizia nella causa C-15/05.
Regolamento n. 1051/2009, punto 2 dell’allegato
La parte che imponeva ulteriori caratteristiche, quali presa di forza, dispositivo di sollevamento idraulico o verricello, per classificare gli ATVs come trattori è stata dichiarata invalida perché contrastante con i criteri stabiliti dalla sentenza K.
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-15/05 (K.)
Ha individuato i requisiti tecnici determinanti per classificare alcuni ATVs tra i trattori della voce 8701, con conseguente esenzione dai dazi.
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-91/15 (K.-2)
Ha escluso la classificazione degli ATVs nella voce residuale 87019090 e ha confermato che non sono necessari presa di forza, sollevatore idraulico o verricello quando ricorrono i quattro requisiti obiettivi indicati nella sentenza K.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale prevalgono le caratteristiche obiettive del prodotto al momento dell’importazione e i criteri vincolanti stabiliti dalla Corte di Giustizia, non la mera denominazione commerciale o l’uso occasionale del bene.
- Per veicoli ATVs analoghi, la presenza congiunta di un solo sedile, manubrio con sterzatura secondo Ackerman, dispositivo di aggancio e capacità di traino pari almeno al doppio del peso può giustificare la classificazione tra i trattori della voce 8701, con dazio eventualmente pari a zero secondo la sottovoce applicabile.
- Caratteristiche normalmente presenti nei trattori agricoli o forestali, come presa di forza, sollevatore idraulico o verricello, non possono essere imposte come requisiti ulteriori se la giurisprudenza europea le considera non decisive.
- Chi chiede un rimborso doganale deve provare i presupposti della propria pretesa, ma una consulenza tecnica d’ufficio può legittimamente valutare la documentazione prodotta dalle parti senza determinare un’inversione dell’onere della prova.
- Il divieto nazionale di rimborso per traslazione del tributo non opera automaticamente per i dazi doganali, quando questi rientrano nell’ordinamento e nelle risorse proprie dell’Unione europea.
- In Cassazione non è possibile introdurre per la prima volta una censura relativa a vizi verificatisi nel primo grado; le contestazioni alla consulenza tecnica devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito.
- L’omessa considerazione di deduzioni o critiche difensive non equivale necessariamente all’omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice.
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