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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21445/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., della domanda di ammissione al passivo proposta da una società che rivendicava un credito di euro 447.147,95 in prededuzione, pari al 28,20% di euro 1.585.631,03. Il credito derivava dalla ripartizione tra le imprese di un'ATI delle somme riconosciute per "anomalo andamento dei lavori d'appalto" in un appalto per la realizzazione di un centro commerciale. Il Tribunale aveva ritenuto la domanda ultratardiva perché proposta circa sette anni dopo l'esecutività dello stato passivo, rilevando che, per i crediti sopravvenuti o accertati dopo l'apertura della procedura, vale comunque il regime dell'art. 101 ult. comma l.fall. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 101 l.fall. per aver applicato anche ai crediti sopravvenuti un termine di decadenza annuale, assumendo che in mancanza di espressa previsione non possa operare un termine decadenziale ai sensi dell'art. 152 c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la quantificazione del credito sarebbe stata possibile solo quando il fallimento aveva effettivamente incamerato tutte le somme, avvenimento che si sarebbe concluso solo nel novembre 2018, sicché prima non sarebbe stata formulabile la domanda di insinuazione per la quota dovuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha aderito alla proposta di definizione accelerata, ritenendo che il primo motivo fosse inammissibile perché contrastante con l'orientamento consolidato secondo cui, per le domande ultratardive, il creditore deve dimostrare non solo la causa esterna che ha impedito la tempestiva attivazione, ma anche la causa esterna che ha determinato l'ulteriore inerzia dopo la cessazione dell'impedimento; non è quindi sufficiente invocare un termine fisso di un anno dalla cessazione dell'ostacolo. Quanto ai crediti prededucibili sopravvenuti, la Corte ha ribadito che si applicano le modalità del capo V l.fall. e che l'art. 101 l.fall. opera come norma di riferimento di un principio generale di ragionevole durata e di bilanciamento con il diritto di difesa, imponendo al creditore di attivarsi entro un termine ragionevolmente contenuto e di provare la non imputabilità del ritardo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il fatto indicato non era decisivo ai fini della tesi della ricorrente ed era stato comunque posto a base della decisione impugnata. La Corte ha inoltre confermato la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma che regge l'opposizione allo stato passivo, nel caso utilizzata per contestare il rigetto dell'insinuazione al passivo

  • art. 101 l.fall.

    per le domande ultratardive il creditore deve provare non solo la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione, ma anche la causa esterna che abbia determinato l'inerzia successiva; l'istanza deve essere proposta entro un termine ragionevolmente contenuto, in coerenza con la ragionevole durata del procedimento

  • art. 111-bis l.fall.

    per i crediti prededucibili sopravvenuti l'insinuazione avviene secondo le modalità del capo V l.fall., pur senza la distinzione concettuale tra tempestive e tardive

  • art. 152 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che i termini di decadenza processuale devono essere espressamente previsti dalla legge; la Corte non accoglie tale lettura nel contesto dell'art. 101 l.fall.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre la violazione di legge nel primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo nel secondo motivo

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per l'istanza di decisione

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per le memorie

  • art. 78, comma 2, l.fall.

    richiamato per affermare lo scioglimento del contratto di mandato a seguito del fallimento della mandataria dell'ATI e la cessazione del potere rappresentativo verso le mandanti

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    base della condanna per responsabilità aggravata e della liquidazione di una somma equitativa in favore della controparte

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    base della condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in applicazione della disciplina introdotta/riconosciuta come immediatamente applicabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Per le domande di insinuazione ultratardiva, il creditore deve provare la causa esterna che ha impedito la tempestiva attivazione e anche l'ulteriore causa che ha determinato l'inerzia dopo la cessazione dell'impedimento; non basta invocare automaticamente un termine fisso dalla cessazione dell'ostacolo.
  • In materia di crediti prededucibili sopravvenuti nel corso della procedura, l'art. 101 l.fall. opera come parametro generale di ragionevole durata e impone al creditore un'attivazione in tempi ragionevolmente contenuti, con onere di provare la non imputabilità del ritardo.
  • La non imputabilità del ritardo richiede un fattore estraneo alla volontà del creditore, non superabile con l'ordinaria diligenza, idoneo a integrare una impossibilità assoluta e non una mera difficoltà; rileva anche la tempestiva reazione una volta cessata la causa ostativa.
  • L'omesso esame di un fatto è censurabile solo se il fatto dedotto è davvero decisivo; se la circostanza è stata già valorizzata dal giudice di merito a fondamento della decisione, la censura non può essere accolta.
  • La valutazione circa la sussistenza di una causa non imputabile del ritardo nell'insinuazione al passivo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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