Sentenza del 03/05/2022 n. 13986 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per il 2006 che aveva recuperato maggiori IRPEF e addizionali sulla base di indagini finanziarie su conto corrente in Italia e carta di credito intestata a società; censure principali: incompetenza dell'Ufficio che ha emesso l'accertamento (€ elezione di domicilio in Italia/ultima residenza), nullità per mancato processo verbale di contestazione (PVC) e, nel merito, insufficiente capacità indiziaria delle movimentazioni bancarie e mancata verifica della sfera societaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla competenza territoriale, ritenendo che per i contribuenti iscritti all'A.I.R.E. e per i quali l'Amministrazione non contesti la residenza estera (anche se in Paese a fiscalità privilegiata), si applica il principio della tassazione della fonte: la competenza per l'accertamento dei redditi prodotti in Italia spetta all'Ufficio del Comune in cui è stato prodotto il reddito (o del Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato). Pertanto la sentenza della CTR Toscana è stata cassata e la causa rinviata alla stessa CTR, in diversa composizione, per accertare il luogo di maggior produzione del reddito in Italia e per la liquidazione delle spese; gli altri motivi (PVC, merito) sono stati assorbiti e non decisi dalla Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31
"la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata"
Stabilisce il criterio generale di competenza per l'accertamento ancorato al domicilio fiscale del contribuente; applicata unitamente all'art.58 per individuare l'ufficio competente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58
"Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"
Indica che per i residenti il domicilio fiscale coincide con il comune di iscrizione anagrafica; il combinato con art.31 definisce competenza per i residenti o per chi venga ritenuto residente in Italia.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 2, comma 2-bis
"si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze..."
È una presunzione semplice volta ad agevolare l'Amministrazione nel caso di cancellazione per trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata; si applica solo se l'Ufficio contesta la reale residenza estera e ne inverte l'onere probatorio.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 3
Ribadisce il principio che i residenti sono tassati sul reddito mondiale mentre i non residenti solo sui redditi prodotti in Italia; da qui il diverso criterio di competenza per non residenti (luogo di produzione del reddito).
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 10
Ha introdotto il comma 2-bis del TUIR e la norma connessa sull'individuazione del domicilio fiscale per coloro considerati residenti ai sensi del TUIR; la Cassazione interpreta tale norma come applicabile solo quando l'Amministrazione contesta la residenza estera.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Norma richiamata in relazione alle indagini finanziarie e alle attività istruttorie; nella vicenda è stata invocata dalla ricorrente in relazione all'obbligo di redazione del PVC, ma la Cassazione non ha deciso il merito su questo punto (motivi assorbiti).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Richiamato rispetto ai requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari richiesti per fondare un accertamento presuntivo; la ricorrente lamentava carenza di tali requisiti ma la questione è stata assorbita dal giudice di legittimità.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 10 e 12
Invocate dalla ricorrente riguardo al principio di affidamento e alle garanzie procedimentali; la Corte non ha approfondito tali censure avendole assorbite.
L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla presunta obbligatorietà del PVC per ogni attività ispettiva; anche questa questione è stata assorbita e rimessa al giudice di merito.
Massime di principio
- Per i cittadini iscritti all'A.I.R.E. e residenti all'estero, se l'Amministrazione non contesta la reale residenza estera, si applica il principio della fonte: la competenza per accertare i redditi prodotti in Italia spetta all'Ufficio del Comune in cui il reddito è stato prodotto (o dove è stato prodotto il reddito più elevato).
- La presunzione di residenza in Italia (TUIR, art.2 comma 2-bis) opera solo quando l'Amministrazione contesta la natura effettiva della residenza estera nei Paesi a fiscalità privilegiata; in tal caso l'onere della prova circa la residenza all'estero si inverte a favore dell'Amministrazione.
- La mera elezione di domicilio o la dichiarazione di un domicilio fiscale in Italia non determina di per sé la competenza per l'accertamento quando il contribuente è formalmente residente all'estero e non vi è contestazione della residenza estera da parte dell'Ufficio.
- Quando l'accertamento si fonda su presunzioni tratte da movimentazioni bancarie, è necessario che gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti; la sola detenzione di un conto in Italia e movimenti sul conto non sono automaticamente sufficienti a provare la percezione di redditi personali senza ulteriori riscontri.
- Le questioni procedurali (ad es. obbligatorietà del PVC o violazione del contraddittorio endoprocedimentale) e la valutazione della capacità probatoria degli elementi restano materia di merito e devono essere valutate dal giudice di merito alla luce delle specifiche attività istruttorie compiute dall'Ufficio.
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