Cassazione Penale, Ordinanza n. 08896/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative di doglianze già valutate e respinte nei giudizi di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello con riferimento a un fatto qualificato ai sensi dell'art. 73 T.U. stupefacenti, ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo: a) l'erronea qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 T.U.S., sostenendo in sostanza che la vicenda dovesse essere ricondotta a una diversa qualificazione giuridica; b) la richiesta di restituzione delle somme sottoposte a confisca. La Corte rileva però che, in appello, non risultavano devoluti motivi sulla responsabilità e che le doglianze proposte in cassazione riproducevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua, giuridicamente corretta e priva di incongruenze logiche.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
La qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 è stata oggetto di censura, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non introducesse un valido tema di legittimità, anche perché in appello non erano stati devoluti motivi sulla responsabilità.
art. 85-bis T.U. stupefacenti
La Corte richiama la disposizione come ulteriore supporto della decisione in tema di misura di sicurezza e restituzione delle somme/confisca, ritenendo corretto il percorso argomentativo dei giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte e motivatamente disattese nei precedenti gradi di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità.
- La deduzione in cassazione di una diversa qualificazione giuridica del fatto non è ammissibile quando si risolve in una mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e non devolute in appello nei termini necessari.
- La richiesta di restituzione di somme oggetto di confisca non può essere accolta se la decisione di merito ha correttamente applicato la disciplina pertinente e il ricorso non evidenzia errori di diritto o manifeste illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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