Cassazione Penale, Ordinanza n. 16245/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio in lieve entità e per resistenza a pubblico ufficiale. Con il ricorso contestava, in primo luogo, la ricostruzione della responsabilità per il reato in materia di stupefacenti, sostenendo in sostanza che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero sufficienti a dimostrare la destinazione a terzi della sostanza. Con il secondo motivo sosteneva l'insussistenza del reato di resistenza, deducendo che la sua condotta si sarebbe risolta in una mera fuga e in una violenza impropria verso gli operanti. Con la memoria successiva insisteva inoltre sui profili di trattamento sanzionatorio, contestando la valutazione della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, anche con riguardo all'aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non specificamente confrontata la motivazione della sentenza impugnata quanto al reato di stupefacenti, perché la Corte di appello aveva correttamente valorizzato quantità e qualità della sostanza, modalità di confezionamento, rinvenimento di denaro contante e messaggi con gli acquirenti, ricavandone la destinazione a terzi e la lieve entità del fatto. Ha inoltre respinto la censura sul reato di resistenza, osservando che era accertato lo strattonamento e lo spintonamento del militare dopo il tentativo di fuga, condotta idonea a integrare la violenza richiesta dall'art. 337 c.p. Infine ha ritenuto congrua e logica la motivazione sul trattamento sanzionatorio, comprensiva della valutazione della recidiva, dell'assenza di attenuanti generiche e della determinazione della pena complessiva con esclusione della continuazione interna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
"la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena"
La lieve entità va desunta da una valutazione complessiva del fatto, considerando mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza, nonché il grado di purezza, in coerenza con offensività e proporzionalità.
art. 337 c.p.
"integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga"
La resistenza è integrata quando l'agente usa forza fisica, anche tramite strattonamento o divincolamento, per neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e sottrarsi alla presa; non basta una mera opposizione passiva.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando i precedenti penali sono plurimi e gravi e vi è attualità della pericolosità del reo.
art. 99 c.p.
La recidiva può rilevare in funzione del trattamento sanzionatorio ove i precedenti siano plurimi e gravi e denotino attualità della pericolosità.
art. 81 c.p.
La pena complessiva e l'aumento per continuazione sono stati ritenuti congrui, con esclusione della continuazione interna.
Massime di principio
- In tema di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento unitario di quantità, qualità, purezza, modalità di confezionamento, mezzi impiegati e concrete circostanze del fatto; la motivazione è immune da censure se valorizza indici sintomatici della destinazione a terzi.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una lettura alternativa dei fatti.
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, per sottrarsi al controllo o all'arresto, usi forza fisica come strattonamenti o spintoni contro l'operante; non è necessario un quid pluris rispetto alla neutralizzazione dell'azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la condotta non resti meramente passiva.
- La valutazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono legittimi quando la sentenza dia conto della gravità e pluralità dei precedenti e della perdurante pericolosità dell'imputato, con motivazione non illogica sul punto.
- La determinazione della pena e dell'aumento per continuazione è censurabile in cassazione solo ove la motivazione sia manifestamente illogica o carente; è invece sufficiente una motivazione che dia conto della proporzione della pena rispetto al fatto e alla personalità dell'agente.
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