Sentenza del 28/01/2019 n. 302 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Fatture per operazioni inesistenti - Mancato pagamento somma portata in fattura - Complesso meccanismo di frode fiscale - Cooperative operative - Detrazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava fatture relative a prestazioni mai realmente effettuate, inserite in un complesso meccanismo di frode fiscale mediante cooperative operative. Il contribuente pretendeva di detrarre l’IVA esposta in fattura, ma non aveva dimostrato l’effettività delle operazioni né aveva efficacemente contestato gli elementi indicati dal fisco, tra cui il mancato pagamento delle somme fatturate.
La decisione
La detrazione dell’IVA è stata ritenuta non spettante. Il mancato pagamento delle somme indicate in fattura, unitamente alla natura inesistente delle prestazioni e agli altri elementi del meccanismo fraudolento, ha legittimato l’Amministrazione finanziaria a contestare la detrazione. La parte onerata, non opponendo elementi idonei a dimostrare la reale esecuzione delle operazioni e la propria estraneità alla frode, non ha superato la contestazione fiscale.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione dell’imposta
La detrazione presuppone che l’operazione indicata nella fattura sia reale ed effettivamente inerente all’attività economica. Non è sufficiente il possesso formale della fattura quando essa documenta operazioni inesistenti o inserite in una frode.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Cass. n. 761/2002; n. 11107/2007; n. 12231/2007; n. 27596/2008; n. 24823/2015
I precedenti richiamati confermano che l’Amministrazione può negare la detrazione quando dimostra l’inesistenza delle operazioni o elementi idonei a far presumere la partecipazione, o la consapevolezza, del contribuente rispetto a una frode IVA. Spetta poi al contribuente fornire una prova concreta dell’effettività delle operazioni e della propria buona fede.
Massime di principio
- La fattura, da sola, non garantisce il diritto alla detrazione: occorre dimostrare che la prestazione sia stata realmente eseguita.
- Il mancato pagamento di fatture relative a prestazioni mai effettuate costituisce un elemento significativo a sostegno della contestazione fiscale, soprattutto se inserito in un più ampio schema fraudolento.
- Quando il fisco fornisce elementi oggettivi sull’inesistenza delle operazioni o sulla frode, il contribuente deve contestarli puntualmente e documentare la realtà economica delle operazioni.
- La detrazione può essere negata anche se il contribuente non è l’autore materiale della frode, qualora avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’operazione collegata a una frode IVA.
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